Council Regulation (EEC) No 3577/90 of 4 December 1990 on the transitional measures and adjustments required in the agricultural sector as a result of German unification
Published date | 17 December 1990 |
Subject Matter | Integration of the German Democratic Republic (GDR),Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 353, 17 December 1990 |
Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca
Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0023 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 66 pag. 0021
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 66 pag. 0021
REGOLAMENTO (CEE) N. 3577/90 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89(2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89(4),
visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90(6), in particolare l'articolo 13, paragrafi 1 e 4, l'articolo 16, paragrafo 7 e l'articolo 80,
vista la proposta della Commissione(7),
visto il parere del Parlamento europeo(8),
visto il parere del Comitato economico e sociale(9),
considerando che la Comunità ha adottato un insieme di regole concernenti la politica agricola comune ;
considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;
considerando che, per agevolare l'integrazione dell'agricoltura del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca
nel quadro della politica agricola comune, a decorrere dal 1o luglio 1990, la Repubblica democratica tedesca, con iniziativa autonoma, ha già fatti propri alcuni elementi della regolamentazione agricola comune ;
considerando che è nondimeno necessario apportare alcuni adeguamenti agli atti comunitari in materia agricola, in modo da tener conto della particolare situazione esistente in detto territorio ;
considerando che le deroghe a tal fine previste devono avere, normalmente, carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento della politica agricola comune ed al perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 39 del trattato ;
considerando che in vari settori si applicano misure volte a stabilizzare i mercati di produzioni eccedenti ; che è d'uopo precisare l'applicazione di tali regimi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;
considerando che i quantitativi massimi garantiti fissati per la maggior parte dei settori in questione scadono al più tardi alla fine della campagna di commercializzazione 1991/1992 ; che, tenuto conto dell'incompletezza delle informazioni finora disponibili circa i consumi effettivi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, è opportuno lasciare immutati i quantitativi massimi garantiti per il tempo in cui resteranno ancora in vigore, evitando quindi di prendere in considerazione la produzione tedesco-orientale al momento della determinazione della produzione comunitaria ; che comunque tutta la produzione tedesca del settore in questione dovrà essere assoggettata alle norme specifiche applicabili in caso di superamento del quantitativo massimo garantito fissato per tale settore ;
considerando che alcune condizioni relative all'intervento devono essere adeguate per tener conto delle condizioni di produzione e delle strutture operative proprie al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;
considerando che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve pregiudicare la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ; che si rendono quindi necessari alcuni temperamenti a tale regime, i quali dovrebbero tuttavia essere strettamente limitati alle aziende situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ; che è parimenti opportuno provvedere affinché le quote supplementari attribuite alla Germania nel settore saccarifero servano esclusivamente all'agricoltura tedesco-orientale ;
considerando che al momento della fissazione dei quantitativi globali di latte garantiti per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca è necessario prevedere una riduzione del 3 % analoga a quella decisa nella Comunità nel 1986 per tener conto dell'evoluzione del mercato del latte ; che è opportuno indennizzare i produttori interessati secondo modalità corrispondenti a quelle previste per gli altri produttori della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera(10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 841/88(11) ;
considerando inoltre che il regolamento (CEE) n. 775/87(12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3882/89(13), ha stabilito la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ; che l'indennità a tal fine fissata nella Comunità ha tenuto conto del fatto che la sospensione doveva essere realizzata dopo tre anni di funzionamento del regime e su un arco di tempo di due anni ; che è indispensabile imporre ai produttori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca una corrispondente sospensione dei quantitativi di riferimento ; che, tuttavia, in tale territorio la sospensione sarà realizzata in una sola volta e nel primo anno di applicazione del regime, allo scopo di evitare spese supplementari per lo smaltimento di prodotti lattiero-caseari ; che al momento della fissazione dell'indennità destinata a compensare la sospensione dei quantitativi di produzione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca è opportuno prendere in consideconsiderando che per agevolare l'evoluzione delle strutture agrarie nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la quale comprenderà sia la creazione di aziende a carattere familiare, sia il riassetto delle aziende cooperative, è necessario prevedere alcuni adattamenti temporanei della regolamentazione per accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma della politica agricola comune (obiettivo 5a) ; che i necessari adeguamenti della regolamentazione concernente altri obiettivi strutturali costituiscono oggetto di un regolamento distinto ;
considerando che le misure intese al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca in taluni casi dovranno essere adottate gradualmente, onde evitare bruschi conflitti sia a livello sociale e dell'occupazione che a quello dell'equilibrio rurale e regionale ;
considerando che la ristrutturazione dell'agricoltura nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca richiede misure particolari, intese a dare un nuovo assetto alle cooperative nonché a facilitare l'accesso degli agricoltori
alla proprietà dei mezzi di produzione ; che tali misure devono però fondarsi, nella misura del possibile, su principi e criteri comunitari, in modo da favorire la libera concorrenza ed evitare situazioni di monopolio ;
considerando che l'applicazione dei principi della politica agricola comune nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ha provocato un'improvvisa e consistente contrazione del reddito dei produttori interessati ; che è opportuno autorizzare temporaneamente la Repubblica federale di Germania a prevedere un regime di aiuti nazionali intesi ad attenuare tali perdite di reddito ;
considerando che, con il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli(14), modificato dal regolamento (CEE) n. 1004/84(15), la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata ad accordare ai produttori tedeschi un aiuto speciale destinato a compensare la contrazione del reddito conseguente all'adattamento del tasso rappresentativo nel 1984 ;
considerando che è opportuno determinare le norme applicabili alle scorte di prodotti esistenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione tedesca ; che, per quanto concerne le scorte d'intervento pubblico, è d'uopo che la Comunità le prenda a carico soltanto ad un valore deprezzato, conformemente ai principi fissati all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia(16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89(17) ; che le spese di questo deprezzamento saranno a carico della Repubblica federale di Germania ; che, per quanto concerne le scorte private esistenti, la Repubblica federale di Germania deve eliminare a proprie spese qualsiasi scorta superiore al quantitativo di una scorta normale ; che la Commissione controllerà che tali scorte vengano determinate secondo criteri obiettivi e con la massima trasparenza ;
considerando che il livello di informazione sulla situazione dell'agricoltura nell'ex Repubblica democratica tedesca non consente di stabilire in via definitiva la portata degli adeguamenti e delle deroghe e che, per tener conto della dinamica di detta situazione, è...
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