Council Regulation (EEC) No 3768/85 of 20 December 1985 adapting, on account of the accession of Spain and Portugal, certain agricultural acts as regards the voting procedure of the Committees

Published date31 December 1985
Subject MatterAdjustment,Accession,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 362, 31 December 1985
EUR-Lex - 31985R3768 - IT

Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 che adegua, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, taluni atti agricoli per quanto concerne la procedura di voto dei comitati

Gazzetta ufficiale n. L 362 del 31/12/1985 pag. 0008 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0224
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0023
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0224


REGOLAMENTO (CEE) N. 3768/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che adegua, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, taluni atti agricoli per quanto concerne la procedura di voto dei comitati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, è necessario, a norma dell'articolo 396 dell'atto de adesione, adeguare taluni atti agricoli per quanto concerne il numero di voti necessari per esprimere, a decorrere dall'adesione, la maggioranza qualificata nel quadro della procedura dei comitati di gestione o di comitati analoghi esistenti nel settore dell'agricoltura;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto e che queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Negli atti elencati nell'allegato e agli articoli in esso indicati, il termine «quarantacinque» è sostituito dal termine «cinquantaquattro».

2. Nell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80 (1) modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1312/85 (2), la frase «Esso si pronuncia alla maggioranza qualificata» è sostituita dal testo seguente: «Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22.

ALLEGATO

1. Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 (2):

articolo 38, paragrafo 2.

2. Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81 (4):

articolo 19, paragrafo 2.

3. Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio (5), modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio 1o gennaio 1973 (6):

articolo 14, paragrafo 2.

4. Regolamento n. 804/66/CEE del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (8):

articolo 30, paragrafo 2.

5. Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (9), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979 (11):

articolo 27, paragrafo 2.

6. Regolamento (CEE) n. 727/68 del Consiglio (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/82 (12):

articolo 30, paragrafo 2.

7. Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (14):

articolo 13, paragrafo 2.

8. Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio (15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1430/82 (16):

articolo 12, paragrafo 2.

9. Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio (1)), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979:

articolo 20, paragrafo 2.

10. Regolamento (CEE) n. 2358/66 del Consiglio (18), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1581/83 (19):

articolo 11, paragrafo 2.

1973, pag. 1.

articolo 33, paragrafo 2.

12. Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio

articolo 8, paragrafo 3.

13. Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio

articolo 26, paragrafo 2.

14. Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio

articolo 24, paragrafo 2.

15. Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio

articolo 17, paragrafo 2.

16. Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio

articolo 17, paragrafo 2.

17. Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio

articolo 27, paragrafo 2.

18. Regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio

articolo 20, paragrafo 2.

19. Regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio

articolo 11, paragrafo 2.

20. Regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio

articolo 67, paragrafo 2.

21. Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio

articolo 41, paragrafo 2.

1.

22. Decisione 77/97/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dalla decisione 85/312/CEE (2):

articolo 5, paragrafo 3.

23. Direttiva 64/432/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 85/320/CEE (4):

- articolo 12, paragrafo 3,

- articolo 13, paragrafo 3.

24. Direttiva 64/433/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dalla direttiva 85/325/CEE (6):

- articolo 15, paragrafo 3,

- articolo 16, paragrafo 3.

25. Direttiva 66/400/CEE del Consiglio (7), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1979:

articolo 21, paragrafo 3.

26. Direttiva 66/401/CEE del Consiglio (8), modificata da ultimo dalla direttiva 85/38/CEE (9):

articolo 21, paragrafo 3.

27. Direttiva 66/402/CEE del Consiglio (11), modificata da ultimo dalla direttiva 81/561/CEE (11):

articolo 21, paragrafo 3.

28. Direttiva 66/403/CEE del Consiglio (12), modificata da ultimo dalla direttiva 84/218/CEE (13):

articolo 19, paragrafo 3.

29. Direttiva 66/404/CEE del Consiglio (14), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1979:

articolo 17, paragrafo 3.

30. Direttiva 68/193/CEE del Consiglio (15), modificata da ultimo dalla direttiva 82/193/CEE (16):

articolo 17, paragrafo 3.

31. Direttiva 69/208/CEE del Consiglio (1)), modificata da ultimo dalla direttiva 82/859/CEE (18):

articolo 20, paragrafo 3.

32. Direttiva 70/457/CEE del Consiglio (19), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE (21):

articolo 23, paragrafo 3.

33. Direttiva 70/458/CEE del Consiglio (21), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE:

articolo 40, paragrafo 3.

1966, pag. 2290/66.

34. Direttiva 70/524/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dalla direttiva 85/429/CEE (2):

- articolo 23, paragrafo 3,

- articolo 24, paragrafo 3.

35. Direttiva 71/118/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 85/326/CEE (4):

- articolo 12, paragrafo 3,

- articolo 12 bis, paragrafo 3.

36. Direttiva 71/161/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1979:

articolo 18, paragrafo 3.

37. Direttiva 72/461/CEE del Consiglio (6), modificata da ultimo dalla direttiva 85/332/CEE (7):

articolo 9, paragrafo 3.

38. Direttiva 72/462/CEE del Consiglio (8), modificata da ultimo...

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