Council Regulation (EEC) No 1360/78 of 19 June 1978 on producer groups and associations thereof

Published date23 June 1978
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 166, 23 June 1978
EUR-Lex - 31978R1360 - IT 31978R1360

Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 23/06/1978 pag. 0001 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0008
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0159
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0125
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0125


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1360/78 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1978

concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la Comunità è attualmente caratterizzata da una diversità delle situazioni delle sue regioni per quanto riguarda l ' offerta e l ' immissione sul mercato dei prodotti agricoli ;

considerando che in Italia l ' offerta dei prodotti agricol presenta carenze strutturali di estrema gravità ; che essa è , infatti , immessa sul mercato da un gran numero di aziende agricole di dimensioni ridotte e insufficientemente organizzate ; che in particolare , secondo le informazioni disponibili , solamente il 16 % circa delle aziende italiane aderisce ad organizzazioni di produttori costituite per l ' immissione dei prodotti sul mercato e solamente il 13 % circa del valore globale della produzione agricola del paese è commercializzato tramite tali organizzazioni ; che queste carenze strutturali dell ' offerta interessano l ' intero territorio italiano , salvo qualche eccezione ; che queste eccezioni , per il loro carattere limitato , non impediscono di prendere in considerazione la situazione italiana nel suo insieme ;

considerando che in Francia tali carenze sono state rilevate in talune regioni meridionali , in primo luogo nel settore del vino da tavola , prodotto la cui offerta , sparsa in molte piccole cooperative , è fatta soltanto in piccola parte ( tra il 5 e il 10 % ) da organizzazioni di produttori di una certa importanza ; che tali carenze sono state constatate in queste regioni anche nel settore delle olive da tavola , in cui l ' organizzazione dei produttori è praticamente inesistente , e nel settore delle piante da profumo , in cui i produttori incominciano appena ad organizzarsi ; che l ' offerta dei prodotti agricoli presenta gravi carenze strutturali anche nei dipartimenti d ' Oltremare per quanto riguarda i frutti tropicali ed i prodotti bovini , commercializzati per meno del 12 % da organizzazioni di produttori ;

considerando che in Belgio sono state rilevate gravi carenze della struttura dell ' offerta per quanto riguarda i cereali , di cui soltanto il 15 % della produzione totale è commercializzato da organizzazioni di produttori , e per quanto riguarda i bovini vivi , i suinetti e l ' erba medica , di cui meno del 3 % è commercializzato da organizzazioni di produttori ;

considerando che la persistenza delle suddette carenze costituisce un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi dell ' articolo 39 , paragrafo 1 , del trattato ; che essa rende , infatti , difficile l ' incremento della produttività dell ' agricoltura , il progresso tecnico , lo sviluppo razionale della produzione , un impiego ottimale dei fattori produttivi , nonché la realizzazione di un livello di vita equo per la popolazione agricola e della stabilizzazione dei mercati ; che essa potrebbe d ' altronde influire sul livello dei prezzi ai consumatori ;

considerando che a tale situazione si puo rimediare con l ' associazione degli agricoltori al fine di intervenire nel processo economico mediante forme di azione comune volte a concentrare l ' offerta e a adeguare la produzione alle esigenze del mercato ; che l ' associazione deve essere fin d ' ora incoraggiata nelle regioni interessate , senza tuttavia escludere l ' estensione del regime ad altre regioni in grado di dimostrare l ' esistenza di esigenze analoghe ;

considerando che occorre pertanto garantire , mediante un sistema di riconoscimento , che l ' associazione dei conduttori agricoli sia effettuata in seno ad organismi che prevedano un ' adeguata disciplina della produzione e dell ' immissione sul mercato , che offrano sufficienti garanzie per quanto riguarda la stabilità e l ' efficacia della loro azione senza contrastare , con la loro posizione e la loro attività economica , al funzionamento del mercato comune ed agli obiettivi generali del trattato ;

considerando che al fine di stimolare una concentrazione dell ' offerta maggiore di quella realizzata a livello di un ' unica associazione , è opportuno incoraggiare , oltre al raggruppamento degli agricoltori nell ' ambito di associazioni di produttori , la costituzione di unioni di tali associazioni ;

considerando che la concessione di aiuti destinati a coprire una parte delle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo puo costituire un incentivo appropriato alla creazione di associazioni ed unioni , nonché all ' adeguamento delle organizzazioni di produttori già esistenti alle condizioni richieste ;

considerando che è tuttavia opportuno limitare a un importo globale massimo l ' aiuto concesso alle unioni , per tener conto del fatto che ciascuna delle associazioni aderenti ha già beneficiato o beneficia ancora degli aiuti per la costituzione e il funzionamento amministrativo ;

considerando che , al fine di garantire l ' applicazione de regime previsto in tutte le regioni della Comunità in cui cio si renda necessario , è necessario rendere obbligatoria la concessione di aiuti alle associazioni ed alle unioni ; che occorre inoltre fissare i limiti massimi di questi aiuti , prevedendo comunque la possibilità di superare tali limiti per taluni aiuti destinati a regioni o a settori che devono far fronte a particolari difficoltà ;

considerando che è utile prevedere , per l ' informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati , la pubblicazione , all ' inizio di ogni anno , dell ' elenco del associazioni e delle unioni che sono state riconosciute nonché delle revoche di riconoscimento decise nell ' anno precedente ;

considerando che il complesso delle misure previste riveste interesse comunitario e mira a realizzare gli obiettivi definiti dall ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato , comprese le modifiche di struttura necessarie al buon funzionamento del mercato comune ; che tali misure costituiscono quindi un ' azione comune , ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 3...

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