Council Regulation (EEC) No 2083/93 of 20 July 1993 amending Regulation (EEC) No 4254/88 laying down provisions for implementing Regulation (EEC) No 2052/898 as regards the European Regional Development Fund
Published date | 31 July 1993 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 193, 31 July 1993 |
Regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 31/07/1993 pag. 0034 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0043
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 1 pag. 0043
REGOLAMENTO (CEE) N. 2083/93 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 E,
vista la proposta della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che il regolamento (CEE) n. 2081/93 (4) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (5); che il regolamento (CEE) n. 2082/93 (6) ha modificato il regolamento (CEE) n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (7); che occorre modificare anche il regolamento (CEE) n. 4254/88 (8);
considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 prevede l'estensione del campo d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nelle regioni dell'obiettivo n. 1, agli investimenti per l'istruzione e la sanità; che è altresì opportuno precisare il contributo del FESR, nell'ambito della sua missione di sviluppo regionale, alla creazione e allo sviluppo di reti regionali e transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, nonché alla creazione di un contesto più favorevole, in particolare nelle regioni dell'obiettivo n. 1, all'accrescimento delle capacità delle regioni nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico per consentire loro una migliore partecipazione ai programmi quadro pluriennali della Comunità; che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce lo strumento finanziario di coesione (9), nessun elemento di spesa può contemporaneamente beneficiare di un aiuto di tale strumento e di un aiuto del FESR;
considerando che i principi e gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile si sono concretati nel programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile che figura nella risoluzione del Consiglio del 1o febbraio 1993 (10);
considerando che occorre potenziare la compartecipazione (partnership) regionale estendendola alle parti economiche e sociali, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;
considerando che, per aumentare l'efficacia delle politiche regionali, è d'uopo prevedere una maggiore flessibilità nella realizzazione degli interventi regionali della Comunità, ampliando segnatamente la gamma delle forme d'intervento che le iniziative comunitarie possono assumere;
considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2052/88 prevede che si proceda, per ciascuno degli obiettivi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5b), alla ripartizione per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali; che pertanto l'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma e l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4254/88 possono essere soppressi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo degli articoli da 1 a 13 del regolamento (CEE) n. 4254/88 è sostituito dal testo seguente:
«
TITOLO I
CAMPO E FORME D'INTERVENTO
Articolo 1
Campo d'intervento
Nell'ambito della missione affidatagli a norma dell'articolo 130 C del trattato, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) partecipa, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, al finanziamento:
a) di investimenti produttivi che permettano di creare o di mantenere posti di lavoro durevoli;
b) di investimenti nel settore delle infrastrutture, e precisamente:
- per quanto riguarda le regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1, quelle che contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni, comprese, se del caso, quelle che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia,
- per quanto riguarda le regioni o zone che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 2, quelle che interessano la sistemazione di comprensori industriali in declino, ivi comprese le comunità urbane, e quelle il cui ammodernamento o riassetto condiziona la creazione o lo sviluppo di attività economiche,
- per quanto riguarda le zone che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 5b), quelle direttamente connesse con le attività economiche generatrici di posti di lavoro in settori diversi da quello agricolo, compresi i collegamenti in materia di infrastrutture di comunicazione e di altra natura che condizionano lo sviluppo di questa...
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