Council Regulation (EEC) No 2241/87 of 23 July 1987 establishing certain control measures for fishing activities

Published date29 July 1987
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 207, 29 July 1987
EUR-Lex - 31987R2241 - IT

Regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca

Gazzetta ufficiale n. L 207 del 29/07/1987 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0032


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/87 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1987

che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per maggiore chiarezza, in seguito alle modifiche sostanziali subentrate in materia di ispezione e controllo delle attività di pesca, contemplate nel regolamento (CEE) n. 2057/82 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4027/86 (3), è opportuno procedere alla codificazione del regolamento citato;

considerando che, per quanto riguarda le catture effettuate dai pescherecci, occorre adottare norme in materia di controllo, per garantire il rispetto delle limitazioni delle possibilità di pesca stabilite in altri contesti;

considerando che tali norme devono comportare disposizioni in materia di ispezione e di controllo da parte delle autorità degli Stati membri di tutti i pescherecci, compresi quelli dei paesi terzi, sia in porto che in mare, e di tutte le attività la cui ispezione dovrebbe permettere di verificare l'applicazione del presente regolamento e la repressione delle infrazioni alla normativa concernente le misure di conservazione e di controllo;

considerando che gli Stati membri devono riferire periodicamente alla Commissione circa le ispezioni eseguite e le misure adottate nei confronti di violazioni eventuali delle misure di conservazione e di controllo;

considerando che un efficace controllo degli sbarchi delle specie per le quali è stato fissato un totale ammissibile di catture (TAC) per riserva o gruppo di riserve o altra forma di limitazione quantitativa implica che i capitani dei pescherecchi devono tenere un registro e dichiarare le attività da loro svolte; che tuttavia occorre esentare dall'obbligo di tenere un giornale di bordo i pescherecci di dimensioni limitate e raggio d'azione ridotto, per i quali tale obbligo costituirebbe un onere sproporzionato rispetto alle loro possibilità di cattura;

considerando che occorre nondimeno che i capitani dei pescherecci di una lunghezza fuori tutto superiore a dieci metri oppure il loro mandatario riempiano una dichiarazione sulle catture al termine di ogni viaggio, dichiarazione che costituisce, tenendo conto del numero di pescherecci in causa, l'unico mezzo per controllarne l'attività e accertare quindi il rispetto delle vigenti misure di conservazione;

considerando che, per il controllo delle attività pescherecce, gli Stati membri devono verificare l'esattezza dei dati registrati nei giornali di bordo e nelle dichiarazioni di sbarco e di trasbordo;

considerando che occorre prevedere l'obbligo degli Stati membri di registrare gli sbarchi delle riserve o gruppi di riserve ittiche sottoposte ai TAC o ai contingenti e rendere possibile la verifica delle registrazioni di tali sbarchi;

considerando che il controllo delle attività pescherecce risulterebbe facilitato se venissero trasmesse alla Commissione, dietro sua richiesta, informazioni più particolareggiate o più frequenti sulle catture;

considerando che gli sbarchi effettuati fuori dal territorio della Comunità come pure i trasbordi di pesce da un peschereccio all'altro devono essere registrati;

considerando che è opportuno permettere l'ampliamento della portata delle disposizioni riguardanti il giornale di bordo, la dichiarazione di sbarco, i dati in materia di trasbordo e la registrazione delle catture delle riserve ittiche non sottoposte ai TAC o ai contingenti;

considerando che, se i pescatori di uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato a questo Stato, l'obbligo di cessare la pesca dev'essere stabilito da una decisione della Commissione;

considerando inoltre che, in virtù del trattato, la Comunità dispone, sul piano interno, del potere di prendere qualsiasi misura volta alla conservazione delle risorse biologiche marine; che appunto in tale contesto occorre prevedere la possibilità di porre fine alle attività di pesca una volta esauriti il TAC, il contingente, l'assegnazione o la parte a disposizione della Comunità; che, tuttavia, occorre riparare il pregiudizio subito dallo Stato membro che non abbia esaurito il proprio contingente, la propria assegnazione o la propria parte della riserva o del gruppo di riserve in causa; che a tale scopo occorre prevedere un meccanismo di compensazione che concili gli imperativi della conservazione con il mantenimento delle possibilità di pesca, per specie e per zona, risultanti dalla fissazione annua dei TAC e dei contingenti; che a tal fine è necessario operare deduzioni ed assegnazioni nel corso dello stesso anno o nel corso dell'anno o degli anni successivi, tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone per cui sono stati fissati contingenti, assegnazioni o parti annue;

considerando che è necessario adottare disposizioni che consentano di verificare l'applicazione del presente regolamento;

considerando che, qualora la Commissione o i suoi funzionari incaricati incontrino nell'esercizio del proprio compito difficoltà ripetute e non giustificate, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato, oltre alle spiegazioni, i mezzi per portare a buon fine la propria azione; che lo Stato membro in questione deve pertanto assicurare l'esecuzione degli obblighi per esso derivanti dal presente regolamento, e facilitare l'adempimento del compito della Commissione;

considerando che il controllo è migliorato dall'obbligo di rendere inutilizzabili le reti illegali;

considerando che occorre prevedere delle modalità di applicazione per l'ispezione ed il controllo per poter controllare meglio le attività dei pescherecci;

considerando che il presente regolamento non deve pregiudicare le disposizioni nazionali in materia di controllo che concernono...

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