Council Regulation (EEC) No 2392/86 of 24 July 1986 establishing a Community vineyard register

Published date31 July 1986
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 208, 31 July 1986

Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 31/07/1986 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0173
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0173


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2392/86 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del marcato vitivinicolo (1), modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 2 e l'articolo 64 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 64 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede che il Consiglio adotti le disposizioni generali per l'istituzione di uno schedario viticolo comunitario per creare le condizioni indispensabili all'applicazione integrale delle misure previste dallo stesso regolamento;

considerando che lo schedario viticolo è necessario per ottenere le informazioni sul potenziale produttivo e sull'andamento della produzione, indispensabili per garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare dei regimi comunitari dell'intervento e degli impianti, nonché delle misure di controllo;

considerando che, per motivi di ordine economico e tecnico, è opportuno escludere dall'obbligo di istituire uno schedario viticolo gli Stati membri la cui superficie vitata totale è molto limitata;

considerando che lo schedario viticolo deve contenere i dati essenziali relativi alla struttura, all'evoluzione della stessa e alla produzione dell'azienda in causa; che, per garantire l'utilizzazione pratica dello schedario, è necessario disporre il raggruppamento di tutte le informazioni in un unico fascicolo aziendale; che, tuttavia, nei casi in cui la regolamentazione nazionale relativa alla tutela dei dati personali non consenta un siffatto raggruppamento, è opportuno ammettere una classificazione per singole aziende, sempreché ciò non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi perseguiti con l'istituzione dello schedario;

considerando che è opportuno includere nello schedario i fascicoli di produzione relativi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti di origine viticola;

considerando che, per evitare ogni rischio di violazione della vita privata, è opportuno disporre che gli Stati membri predispongano i mezzi atti a tutelare le persone interessate; che a questo proposito occorre, in particolare, assicurare che i dati raccolti unicamente a fini statistici non possano essere utilizzati ad altri fini e che le persone interessate abbiano la facoltà di far cancellare dagli schedari informatizzati i dati di cui non sia giustificata la detenzione oltre i termini necessari all'applicazione delle normative in virtù di cui essi figurano in detti schedari;

considerando che, da un lato, è auspicabile poter disporre dei dati dello schedario entro il più breve termine possibile; che, dall'altro, tenuto conto della portata delle operazioni amministrative necessarie per l'istituzione dello schedario, è opportuno prevedere, per la completa realizzazione dello schedario, un termine di sei anni; che, tuttavia, ai fini della corretta gestione del mercato, in talune regioni è particolarmente importante conoscere determinati dati e, conseguentemente, per le regioni in causa, può rendersi necessario prescrivere un termine più breve;

considerando che gli Stati membri possono procedere per tappe per pervenire all'istituzione completa dello schedario entro un periodo di sei anni; che occorre fissare termini ragionevoli per queste eventuali tappe per quanto riguarda la raccolta e il trattamento delle informazioni, cioè diciotto mesi per quelle esistenti e trentasei mesi per le altre;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, elaborino programmi per la realizzazione dello...

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