Council Regulation (EEC) No 3420/83 of 14 November 1983 on import arrangements for products originating in State-trading countries, not liberalized at Community level

Published date08 December 1983
Subject MatterCommercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 346, 8 December 1983
EUR-Lex - 31983R3420 - IT

Regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983 relativo ai regimi d' importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 08/12/1983 pag. 0006 - 0090
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 19 pag. 0008
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0008


REGOLAMENTO (CEE) N. 3420/83 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 1983 relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito della politica commerciale comune, è importante perfezionare il regime comune all'importazione nella Comunità dei prodotti provenienti dai paesi a commercio di Stato;

considerando che, in tale prospettiva, il regolamento (CEE) n. 3286/80 del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativo ai regimi di importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato (1) ha fissato i regimi di importazione dei prodotti originari di questi paesi non liberalizzati a livello comunitario ed ha stabilito le modalità per determinare dei contingenti d'importazione e per modificare detti regimi d'importazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3286/80 ha istituito inoltre il quadro appropriato affinché siano effettuate consultazioni comunitarie per quanto concerne, da un lato, il perfezionamento del regime comune d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato e, dall'altro, la gestione degli accordi commerciali tra la Comunità e questi paesi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3286/80 è stato modificato dalla decisione 81/248/CEE (2) e dal regolamento (CEE) n. 3424/82 (3);

considerando che il regime d'importazione dei medesimi prodotti originari della Romania, approvato in seguito all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità e detto paese sul commercio di prodotti industriali è stato fissato separatamente dal regolamento (CEE) n. 3449/80 (4), modificato da regolamenti (CEE) n. 3799/81 (5) e (CEE) n. 585/83 (6);

considerando che, per facilitare la comprensione e l'applicazione corretta di tutti questi testi, è opportuno codificarli nonché aggiornarli onde tener conto dei cambiamenti intervenuti successivamente alla loro adozione in altri atti comunitari relativi alla politica commerciale, ai quali essi si riferiscono e con cui sembra necessario uniformarli dal punto di vista tecnico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I Prodotti contemplati

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari dei paesi a commercio di Stato enumerati nell'allegato I, ad eccezione: - dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato (7);

- dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (8);

- dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3419/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, che stabilisce talune modalità d'applicazione dell'accordo tra la Comunità e la Romania sul commercio di prodotti industriali (9);

- dei prodotti tessili soggetti ad un regime comune specifico di importazione, per quanto concerne i paesi a commercio di Stato cui si applica questo regime e durante il periodo di applicazione dello stesso;

- dei prodotti destinati ad essere presentati o utilizzati in un'esposizione, fiera, congresso o manifestazione analoga.

2. Il presente regolamento si applica con riserva delle disposizioni particolari eventualmente prese per l'applicazione di accordi con paesi a commercio di Stato.

3. Il presente regolamento si applica in via complementare ai prodotti soggetti ad una regolamentazione che istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli o ad una regolamentazione specifica adottata (1) GU n. L 353 del 29.12.1980, pag. 1. (2) GU n. L 115 del 27.4.1981, pag. 1. (3) GU n. L 361 del 22.12.1982, pag. 1. (4) GU n. L 360 del 29.12.1980, pag. 1. (5) GU n. L 380 del 31.12.1981, pag. 1. (6) GU n. L 71 del 17.3.1983, pag. 1. (7) GU n. L 195 del 5.7.1982, pag. 1. (8) GU n. L 195 del 5.7.1982, pag. 21. (9) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. sulla base dell'articolo 235 del trattato e applicabile alle merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli, nella misura in cui dette regolamentazioni permettano ancora agli Stati membri di applicare restrizioni quantitative all'importazione.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti tessili di cui ai capitoli da 50 a 62 della tariffa doganale comune sono raggruppati in categorie conformemente all'allegato II.

5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i paesi del Benelux sono considerati un solo Stato membro.

TITOLO II Prodotti soggetti a restrizioni quantitative all'importazione

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti che figurano nell'allegato III originari dei paesi a commercio di Stato è sottoposta a restrizioni quantitative negli Stati membri indicati in detto allegato per questi stessi prodotti.

2. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione o di un documento equipollente rilasciato dalle...

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