Council Regulation (EEC) No 822/87 of 16 March 1987 on the common organization of the market in wine

Published date27 March 1987
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 84, 27 March 1987
EUR-Lex - 31987R0822 - IT 31987R0822

Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 27/03/1987 pag. 0001 - 0058
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0007


REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore vitivinicolo sono state più volte modificate successivamente alla loro codificazione con il regolamento (CEE) n. 337/79(2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 536/87(3), che

questi testi, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette

fficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa ; che è quindi opportuno procedere ad una nuova codificazione ;

considerando che è inoltre opportuno incorporare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento (CEE) n. 340/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che determina i tipi di vino da tavola(4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3805/85(5) ;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che quest'ultima deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme a seconda dei prodotti ;

considerando che la politica agricola comune ha per scopo l'attuazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato e in particolare nel settore vitivinicolo la stabilizzazione dei mercati e l'assicurazione di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata ; che questi obiettivi possono essere raggiunti adattando le risorse ai fabbisogni, e che tale adattamento deve essere fondato in particolare su una politica di qualità ;

considerando che una definizione precisa dei prodotti,

in particolare del vino da tavola, rientranti nel campo

d'applicazione del regolamento è indispensabile ai fini di un'applicazione efficace dello stesso ;

considerando che, dopo un periodo di rapida evoluzione

della tecnologia e dei metodi di analisi, le conoscenze in materia di mosto concentrato rettificato hanno raggiunto un livello che consente di definire con maggiore precisione questo prodotto ; che occorre d'altronde prevedere la possibilità che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifichi, se necessario, la definizione del prodotto in questione in funzione dell'evoluzione delle conoscenze precitate ;

considerando che l'evoluzione della produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, in particolare per quanto riguarda la sua ripartizione secondo le varietà, consente di fare previsioni circa il futuro sviluppo del potenziale viticolo ; che sarebbe quindi opportuno che gli Stati membri seguissero questa evoluzione mediante indagini annuali ;

considerando che, per tener sotto controllo l'equilibrio tra la produzione e la domanda sul mercato vinicolo, occorre accertare il potenziale di produzione e valutare l'importanza annua dei volumi dei mosti e dei vini disponibili ;

considerando che si può constatare uno spostamento del vigneto verso zone che offrono più agevoli condizioni di produzione ; che il movimento dalle colline verso le pianure non sempre corrisponde alla vocazione viticola naturale dei diversi terreni e comporta in generale un aumento delle rese, talora a detrimento della qualità ; che, tenuto conto di questi aspetti, è necessario, ai fini di un controllo qualitativo e quantitativo della produzione, classificare secondo la vocazione viticola naturale le superfici già coltivate a viti per la produzione di vini e quelle che sono idonee a tale coltura ;

considerando che la vocazione viticola e la alternative al vigneto per le diverse superfici sono funzione di criteri naturali, in particolare del suolo, del clima e del rilievo ; che l'analisi del vigneto comunitario alla luce di tali

elementi induce ad una classificazione delle superfici in tre categorie ;

considerando che le condizioni climatiche influenzano in modo fondamentale il titolo alcolometrico volumico naturale dei vini, che è alla base della ripartizione in zone viticole del terreno di produzione comunitario ; che tali zone viticole possono quindi essere considerate come l'espressione di condizioni climatiche e, di conseguenza, essere utilizzate come base per la classificazione delle superfici viticole ;

considerando che l'influenza del suolo e del rilievo sulla qualità del prodotto è strettamente condizionata dal clima ; che l'utilizzazione di tali fattori quali criteri di classificazione deve quindi essere modulata in funzione del clima ; che, tuttavia, in un caso, il riferimento ad una zona viticola non consente di tener conto delle influenze climatiche in modo sufficientemente preciso ; che occorre allora modulare i criteri di classificazione delle superfici anche all'interno di tale zona viticola ;

considerando che le condizioni climatiche e pedologiche

nella zona viticola A e nalla parte tedesca della zona viticola B non giustificano la classificazione nella cate-

goria 2 di superfici appartenenti a tali zone ;

considerando che la situazione fortemente eccedentaria del mercato vitivinicolo si aggrava in maniera estremamente rapida e rischia, segnatamente nell'attuale situazione finanziaria della Comunità, di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato a causs dell'eccessiva pressione sui redditi dei produttori ;

considerando che, sulla base dell'esperienza acquisita nelle gestione del mercato viticole e degli studi effettuati, occorre prevedere misure adeguate sul piano strutturale per garantire un certo equilibrio su tale mercato ; che ciò sembra possibile unicamente mediante un divieto temporaneo di nuovi impianti ; che è tuttavia opportuno stabilire che possano essere accordate deroghe a favore delle superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate, in appresso denominati « v.q.p.r.d. », per i quali la domanda potrebbe essere largamente superiore all'offerta ; che, in questa situazione, sono giustificate limitazioni ai diritti di impianti acquisiti nel quadro di autorizzazioni già accordate ;

considerando che un esonero da tale divieto risulta giustificato, a motivo della loro scarsa importanza, per i nuovi impianti effettuati negli Stati membri che producono annualmente una quantità di vino infferiore a 25 000 ettolitri, nonchè, tenuto conto della loro destinazione, per i uovi impianti di varietà di viti classificate unicamente nella categoria delle varietà di uve da tavola ;

considerando che è inoltre opportuno consentire agli Stati membri di autorizzare nuovi impianti da realizzare nell'ambito di misure di ricomposizione o di espropriazione per pubblica utilità, nonché a quelli effettuati in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni stabilite dal Consiglio nel quadro del miglioramento dell'efficacia delle strutture agrarie ; che, tuttavia, l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di non concedere quest'ultima possibilità agli Stati membri in cui la produzione die v.q.p.r.d. costituisce la parte preponderante della produzione totale di vino ;

considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di autorizzare nuovi impianti per le superfici destinante alla coltura di viti madri di portinnesto posteriormente al periodo durante il quale sono concessi aiuti all'abbandono di tali superfici, nonché per le superfici utilizzate a fini di sperimentazione, dato che la produzione di tali superfici non si rivolge direttamente al mercato del vino ;

considerando che, in base a diverse legislazioni nazionali, taluni viticoltori hanno acquisito diritti di nuovi impianti o di reimpianti ; che l'esercizio di alcuni diritti durante il periode di divieto dei nuovi impianti rischia di compromettere l'obiettivo perseguito, che è di ristabilire l'equilibrio del mercato ; che un interesse pubblico perentorio impone quindi di sospendere l'esercizio di tali diritti durante il suddetto periodo, prorogando però la durata della loro validità per un periodo equivalente ;

considerando che le eccedenze strutturali che caratterizzano attualmente il settore vitivinicolo rendono necessaria una riduzione del potenziale viticolo comunitario ; che tale riduzione può essere ottenuta in modo sicuro quantunque graduale prescrivendo una limitazione dell'esercizio del diritti di reimpianto ; che è necessario prevedere a quali condizioni possano essere effettuati i reimpianti di viti ;

considerando che nell'ambito della gestione del regime dei nuovi impianti l'esperienza acquisita permette di limitare gli obblighi dei produttori, per quanto riguarda le comunicazioni, alle sole comunicazioni relative alle operazioni

effettuate ; che occorre tuttavia permettere agli Stati membri che lo desiderano di ottenere delle comunicazioni

prima dello svolgimento delle operazioni per assicurare il rispetto delle misure nazionali prese in applicazione delle norme comunitarie ;

considerando che è necessario disporre di elementi completi di informazione ; che è opportuno che la Commissione continui a presentare ogni anno al Consiglio una relazione sull'evoluzione del potenziale viticolo ; che tale relazione deve essere stabilita sulla base delle comunicazioni degli

Stati membri...

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