Council Regulation (EEC) No 1248/92 of 30 April 1992 amending Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self- employed persons and to members of their families moving within the Community and Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71

Published date19 May 1992
Subject MatterSocial provisions,Social security for migrant workers,Provisions under Article 235 EEC,Free movement of workers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 136, 19 May 1992
EUR-Lex - 31992R1248 - IT

REGOLAMENTO (CEE) N. 1248/92 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 -

Gazzetta ufficiale n. L 136 del 19/05/1992 pag. 0007 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 5 pag. 0130
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 5 pag. 0130


REGOLAMENTO (CEE) N. 1248/92 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione(1) redatta previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che occorre modificare le disposizioni che disciplinano la liquidazione e il calcolo delle pensioni nei regolamenti (CEE) n. 1408/71(4) e (CEE) n. 574/72(5) , aggiornati dal regolamento (CEE) n. 2001/83(6) , modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/92(7) ; che alcune di queste modifiche sono legate alla giurisprudenza della Corte di giustizia in questo settore, mentre altre modifiche sono destinate a colmare lacune esistenti;

considerando che occorre sopprimere l'ottavo considerando del regolamento (CEE) n. 1408/71, reso superfluo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'articolo 46, paragrafo 3 di detto regolamento; che di conseguenza occorre modificare il testo del settimo considerando del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che le modifiche da apportare al titolo III, capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 impongono un adattamento dell'articolo 12, paragrafo 2 di detto regolamento;

considerando che occore modificare gli articoli 38 e 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71, per chiarire le norme in base alle quali vengono presi in considerazione i periodi di assicurazione o di residenza compiuti in due o più Stati membri in quanto lavoratori subordinati o autonomi e/o nel quadro di un regime generale e speciale;

considerando che è necessario elencare all'allegato IV, parte B, tutti i regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi degli articoli 38 e 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che occorre inserire all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che preveda che le norme del capitolo 3 del regolamento applicabili in caso di cumulo di prestazioni di natura diversa sono applicabili anche alle pensioni di invalidità liquidate in base al capitolo 2;

considerando che la nuova nozione di prestazioni della stessa natura ai sensi del titolo III, capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 impone una modifica del testo dell'articolo 40, paragrafo 2 di detto regolamento;

considerando che occorre modificare il testo dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71, per consentire l'applicazione di detta lettera anche nel caso in cui una prestazione sia stata concessa per invalidità senza portare la denominazione di prestazione di invalidità; che, di conseguenza, è necessario modificare il testo dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che il nuovo testo dell'articolo 43, paragrafo 1, e l'inserimento del nuovo paragrafo 3 all'articolo 43 impongono la modifica del titolo III, capitolo 2, sezione 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che occorre completare il testo dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, per garantire che, quando la legislazione di uno Stato membro non prevede la trasformazione di una prestazione di invalidità in prestazione di vecchiaia, la prestazione dovuta in base a tale legislazione resti acquisita finché il titolare continua a soddisfare le condizioni richieste per poterne beneficiare;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ha rivelato l'esistenza di una lacuna nel caso in cui una prestazione di invalidità liquidata conformemente all'articolo 39 di detto regolamento viene convertita in prestazione di vecchiaia senza che l'interessato soddisfi le condizioni di età richieste dalla legislazione dell'altro Stato membro per avere diritto a tale prestazione; che occorre colmare talune lacune inserendo un nuovo paragrafo 3 al summenzionato articolo 43, il quale stabilisca che l'istituzione competente dello Stato membro fino ad allora dispensato dal pagamento di una pensione di invalidità conceda, a partire dalla data della conversione nell'altro Stato membro, una pensione di invalidità liquidata conformemente al titolo III, capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che occorre rinumerare l'attuale paragrafo 3 dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 1408/71 in paragrafo 4 e semplificarne il testo;

considerando che nell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere introdotta una disposizione che garantisca che, per l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni, i periodi di assicurazione compiuti nel quadro di un regime speciale di uno Stato membro siano presi in considerazione nel quadro del regime generale di un altro Stato membro, anche se tali periodi sono già stati presi in considerazione in quest'ultimo Stato membro nel quadro di un regime speciale;

considerando che, per ragioni di semplificazione e di chiarezza, occorre inserire all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che preveda l'inclusione all'allegato VI di tutte le disposizioni specifiche che determinano le modalità di assimilazione di talune condizioni di assicurazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, tenuto conto delle caratteristiche particolari delle legislazioni nazionali interessate;

considerando che, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il Consiglio non è competente per dettare norme che impongono un limite di cumulo di due o più pensioni acquisite in più Stati membri diminuendo l'importo di una pensione acquisita in base alla sola legislazione nazionale; che secondo la Corte di giustizia tale competenza spetta al legislatore nazionale, fermo restando che spetta al legislatore comunitario fissare i limiti nei quali le clausole nazionali di riduzione, sospensione o soppressione possono essere applicate; che occorre prevedere un importo di pensione calcolato secondo il metodo di totalizzazione e di ripartizione «pro rata» e garantito dal diritto comunitario quando l'applicazione della legislazione nazionale, comprese le sue clausole di riduzione, sospensione o soppressione, si riveli meno favorevole di quella ottenuta secondo il suddetto metodo; che occorre, d'altro lato, consentire alle istituzioni competenti di rinunciare al calcolo secondo il metodo di totalizzazione e di ripartizione «pro rata» se il risultato di tale calcolo è identico o inferiore a quello del calcolo effettuato secondo la sola legislazione nazionale; che occorre riportare nell'allegato IV, parte C, per ciascuno Stato membro, tutti i casi in cui i due calcoli condurrebbero a tale risultato;

considerando che, per tutelare i lavoratori migranti e i loro superstiti da un'applicazione troppo rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, sospensione o soppressione, è necessario inserire nel regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che condizioni rigidamente l'applicazione di tali clausole;

considerando che per gli stessi motivi occorre inserire nel regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che consenta, in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura, l'applicazione di tali clausole soltanto a taluni tipi di prestazioni e in casi specifici;

considerando che occorre elencare nell'allegato IV, parte D, i tipi di prestazioni ai quali le suddette clausole possono essere applicate in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura;

considerando che occorre inserire nel regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che consenta, in casi specifici, a due o più Stati membri di concludere accordi miranti a limitare il cumulo di prestazioni della stessa natura; che tali accordi devono essere menzionati nell'allegato IV, parte D;

considerando che occorre inserire nel regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che stabilisca che, in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura, le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente al metodo di totalizzazione e di ripartizione «pro rata»;

considerando che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, occorre intendere per «cumulo di prestazioni della stessa natura» ai sensi del titolo III, capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 tutti i cumuli di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti calcolate o erogate in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona, e per «cumulo di prestazioni di natura diversa» tutti i cumuli di prestazioni non della stessa natura;

considerando che occorre inserire nel regolamento (CEE) n. 1408/71 disposizioni che mirino a garantire che l'applicazione congiunta di clausole nazionali di...

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