Council Regulation (EEC) No 2828/77 of 12 December 1977 amending Regulation (EEC) No 1463/70 on the introduction of recording equipment in road transport
Published date | 24 December 1977 |
Subject Matter | Transport |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 334, 24 December 1977 |
Regolamento (CEE) n. 2828/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1463/70 relativo all' istituzione di un apparecchio di controllo del settore dei trasporti su strada
Gazzetta ufficiale n. L 334 del 24/12/1977 pag. 0005 - 0010
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 2 pag. 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0072
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0072
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2828/77 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 1977
che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1463/70 relativo all ' istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 75 ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 543/69 del Consiglio , del 25 marzo 1969 , relativo all ' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2827/77 ( 2 ) ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) ,
considerando che in base all ' esperienza acquisita in sede di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1463/70 del Consiglio , del 20 luglio 1970 , relativo all ' istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1787/73 ( 6 ) per quanto attiene alla costruzione ed all ' impiego è necessario apportare a tale regolamento talune modifiche intese a rendere più preciso il testo e a mettere a profitto questa esperienza ;
considerando che , in caso di divergenze fra Stati membri relative ad un ' omologazione CEE , occorre che la Commissione possa deliberare mediante una decisione sulla controversia se gli Stati stessi non l ' hanno potuta risolvere nel termine di sei mesi ;
considerando che è stato ritenuto auspicabile rinviare la data di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1463/70 per taluni veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1975 e , per i nuovi Stati membri , prima del 1° gennaio 1976 ;
considerando che il progresso tecnico rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche di cui agli allegati del regolamento ( CEE ) n . 1463/70 ; che occorre , per facilitare l ' attuazione delle misure necessarie a tal fine , prevedere una procedura di stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato per l ' adeguamento del regolamento ( CEE ) n . 1463/70 al progresso tecnico ;
considerando che occorre adattare la versione inglese della lettera c ) , punto 1 . 2 del capitolo III dell ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 1463/70 affinchù essa sia in completa armonia con le altre versioni ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il testo dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 1463/70 diventa paragrafo 1 dello stesso articolo e si aggiungono i paragrafi seguenti :
« 2 . Tuttavia gli Stati membri possono , previa consultazione della Commissione , esonerare dall ' applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all ' articolo 14 bis , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 543/69 .
3 . Gli Stati membri possono , previa autorizzazione della Commissione , esonerare dall ' applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all ' articolo 14 bis , paragrafo 3 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 543/69 » .
Articolo 2
L ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1463/70 è sostituito dal testo seguente :
« Articolo 4
1 . Salve le disposizioni dell ' allegato VII , punto III , paragrafo 4 , dell ' atto di adesione , a decorrere dal 1° gennaio 1975 , sono obbligatorio il montaggio e l ' utilizzazione dell ' apparecchio di controllo per i seguenti veicoli :
a ) all ' atto della loro messa in servizio , per i veicoli immatricolati per la prima volta a decorrere da tale data ;
b ) indipendentemente dalla data della loro immatricolazione , per i veicoli che effettuano trasporti di merci pericolose .
2 . A decorrere dal 1° gennaio 1978 , il montaggio e l ' utilizzazione dell ' apparecchio di controllo sono obbligatori per gli altri veicoli .
3 . Tuttavia , la data di cui al paragrafo 2 è rinviata al 1° luglio 1979 per i veicoli adibiti esclusivamente ai trasporti nazionali di merci non pericolose ,
- che effettuano trasporti entro un raggio di 50 km dal luogo di servizio del veicolo , inclusi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio , oppure
- il cui peso massimo autorizzato , compresi i rimorchi o i semirimorchi , non sia superiore a 6 tonnellate o il cui carico utile non sia superiore a 3,5 tonnellate » .
Articolo 3
L ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1463/70 è sostituito dal testo seguente :
« Articolo 5
Gli articoli 14 e 15 del regolamento ( CEE ) n . 543/69 non sono applicabili ai membri dell ' equipaggio dei veicoli che utilizzano non apparecchio di controllo conforme agli allegati I e II del presente regolamento » .
Articolo 4
L ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1463/70 è completato dal comma seguente :
« Le modifiche o le aggiunte ad un modello omologato debbono formare oggetto di un ' omologazione CEE di modello...
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