Council Regulation (EEC) No 2008/90 of 29 June 1990 concerning the promotion of energy technology in Europe (thermie programme)

Published date17 July 1990
Subject MatterEnergy,Provisions under Article 235 EEC,Technology
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 185, 17 July 1990
EUR-Lex - 31990R2008 - IT

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2008/90 DEL CONSIGLIO, DEL 29 GIUGNO 1990, RIGUARDANTE LA PROMOZIONE DELLE TECNOLOGIE ENERGETICHE PER L' EUROPA ( PROGRAMMA THERMIE )

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 17/07/1990 pag. 0001 - 0015


REGOLAMENTO (CEE) N. 2008/90 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1990

riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nella sua risoluzione del 16 settembre 1986 relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (4) il Consiglio afferma che, malgrado le fluttuazioni a breve termine del mercato dell'energia, gli sforzi compiuti per contenere i rischi di tensione ulteriore sul mercato devono, da ora fino al 1995 e oltre, essere mantenuti e, se necessario, potenziati;

considerando che, secondo la medesima risoluzione, uno degli obiettivi orizzontali della politica energetica della Comunità è la promozione continua e ragionevolmente diversificata delle innovazioni tecnologiche e la diffusione appropriata dei risultati in tutta la Comunità; che, malgrado la situazione energetica attuale, non bisogna diminuire gli sforzi per diversificare l'approvvigionamento energetico comunitario e migliorare l'efficienza energetica; che la promozione di nuove tecnologie contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi, oltre che alla migliore tutela dell'ambiente dall'impatto delle tecnologie energetiche;

considerando che occorre articolare tali sforzi rispetto alla strategia scientifica e tecnologica comunitaria ed ai programmi specifici definiti nel programma quadro per le azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, sia in termini di esecuzione del programma che di situazione finanziaria del programma all'interno delle prospettive finanziarie;

considerando che, secondo la risoluzione del 16 settembre 1986, la Comunità deve impegnarsi a ricercare soluzioni equilibrate per l'energia e l'ambiente, facendo ricorso alle migliori tecnologie esistenti economicamente giustificate; che, secondo l'articolo 130 R del trattato, le esigenze di protezione dell'ambiente sono una delle componenti delle altre politiche della Comunità e che l'azione di quest'ultima in questo settore mira a garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che il ruolo delle tecnologie energetiche sarà decisivo per rispondere alla sfida ecologica: esse devono accrescere l'efficienza energetica, sviluppare nuove fonti rinnovabili e garantire lo sfruttamento pulito dei combustibili solidi; che occorre compiere notevoli sforzi in tutti questi settori per far fronte alla minaccia del mutamento del clima;

considerando che la promozione di progetti aventi lo scopo di valorizzare il potenziale energetico endogeno delle regioni, in particolare di quelle meno favorite, contribuisce a rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità, obiettivo di cui, secondo l'articolo 130 B del trattato, l'attuazione delle politiche comuni e del mercato interno deve tenere conto;

considerando che il sostegno alla promozione di tecnologie energetiche è un elemento favorevole alla coesione economica e sociale;

considerando che uno sforzo di promozione di tecnologie innovatrici da parte della Commissione permette di evitare la dispersione dei mezzi e di ottenere una maggiore efficacia dell'azione;

considerando che questo sforzo deve essere coordinato con l'azione svolta dalla Comunità nel quadro di altri programmi specifici riguardanti in particolare la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'energia, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, la diffusione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica;

considerando che conviene accordare, in casi specifici, un sostegno finanziario ai progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche avanzate;

considerando che, in fase di selezione dei progetti è opportuno privilegiare i progetti che prevedono di associare

imprese indipendenti stabilite in Stati membri diversi, i progetti proposti da piccole e medie imprese nonché i progetti di diffusione;

considerando che, per ragioni di efficienza, è opportuno prevedere un programma della durata di cinque anni, con una dotazione finanziaria globale adeguata;

considerando che è opportuno procedere alla valutazione dell'importo delle risorse finanziarie comunitarie necessarie all'attuazione di tale programma; che tale importo deve iscriversi nelle prospettive finanziarie definite dagli accordi interistituzionali; che gli stanziamenti effettivamente disponibili saranno determinati secondo la procedura di bilancio in conformità di detti accordi;

considerando che, nonostante il nuovo impulso richiesto dalla promozione delle tecnologie energetiche innovatrici, occorre, in conformità con il presente regolamento, assicurare la continuità delle azioni avviate nell'ambito dei progetti dimostrativi e dei progetti pilota industriali nel settore dell'energia, previsti nel regolamento (CEE) n. 3640/85 (1) e del programma di sostegno allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi previsto nel regolamento (CEE) n. 3639/85 (2); che detta continuità deve essere conseguita mediante il proseguimento delle azioni di promozione e di diffusione delle tecnologie che hanno beneficiato di un sostegno comunitario in virtù dei suddetti regolamenti; che essa può essere conseguita anche mediante il sostengno di fasi successive di progetti che hanno già beneficiato di un sostegno parziale in virtù dei suddetti regolamenti; che essa deve consentire di sostenere, in taluni casi, progetti analoghi a quelli contemplati da detti regolamenti, purché ottemperino anche alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che occore mantenere e incoraggiare la cooperazione tra imprese di più Stati membri nel campo delle tecnologie energetiche;

considerando che il trasferimento di tecnologia al settore energetico può contribuire considerevolmente al miglioramento del rendimento energetico e alla riduzione delle emissioni inquinanti nelle regioni svantaggiate della Comunità e in determinati paesi terzi;

considerando che detto trasferimento va quindi incoraggiato tanto attraverso i programmi comunitari esistenti quanto attraverso altre opportune modalità;

considerando che la concessione di aiuti da parte della Comunità non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con le disposizioni del trattato in materia;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità può accordare, alle condizione previste dal presente regolamento, un sostegno finanziario ai progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie) nei settori di applicazione di cui all'articolo 3 e intraprendere le azioni di accompagnamento di cui all'articolo 5.

L'importo delle spese comunitarie, reputato necessario per l'attuazione del programma di cui al presente regolamento, ammonta, per il periodo 1990-1992, a 350 000 000 di ecu.

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento si intende per «progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche» qui di seguito denominati «progetti», i progetti miranti a mettere a punto, ad applicare e/o promuovere tecnologie energetiche a carattere particolarmente innovativo e la cui applicazione comporta rischi tecnici ed economici considerevoli, per cui questi progetti non sarebbero molto probabilmente realizzati senza il sostegno finanziario comunitario.

2. Il sostegno finanziario comunitario può essere accordato:

a) per progetti innovatori: detti progetti riguardano la messa a punto o l'applicazione di tecniche, processi o prodotti di carattere innovativo per i quali la fase di ricerca sviluppo è nelle sue grandi linee terminata o una nuova applicazione di tecniche, processi o prodotti già conosciuti. I progetti di questo tipo sono destinati a provare la redditività in termini tecnici ed economici di nuove tecnologie mediante una prima realizzazione di capacità sufficiente. Questi criteri si applicano, ove necessario, in funzione delle esigenze di continuità dei settori di applicazione di cui all'articolo 3;

b) per progetti di diffusione: tali progetti riguardano la promozione ai fini di una loro più ampia utilizzazione nella Comunità, in condizioni economiche o geografiche differenti, oppure con varianti tecniche, di tecniche, processi o prodotti innovativi, che sono già stati oggetto di una prima realizzazione ma che non sono ancora penetrati nel mercato a motivo di rischi sussistenti.

Articolo 3

I settori di applicazione del presente regolamento sono:

- l'utilizzazione razionale dell'energia,

- le energie rinnovabili,

- i combustibili solidi,

- gli idrocarburi.

Le sfere di applicazione di questi settori figurano negli allegati da I a IV. Detti allegati possono essere modificati dalla Commissione in considerazione dell'evoluzione della situazione del mercato dell'energia e/o delle tecnologie e secondo le procedure...

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