Council Regulation (EEC) No 4256/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing Regulation (EEC) No 2052/88 as regards the EAGGF Guidance Section
Published date | 31 December 1988 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 374, 31 December 1988 |
Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento
Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1988 pag. 0025 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 2 pag. 0003
REGOLAMENTO (CEE) N. 4256/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88(4) prevede l'adozione, da parte del Consiglio, delle disposizioni specifiche che disciplinano l'azione di ciascun Fondo a finalità strutturale ;
considerando che le missioni che l'articolo 3, paragrafo 3 di detto regolamento assegna al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato « Fondo », devono essere definite tenendo conto del contributo di quest'ultimo all'attuazione degli obiettivi nn. 1, 5 a) e 5 b) definiti all'articolo 1 di detto regolamento ;
considerando che le azioni volte ad accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma dei Fondi strutturali devono comprendere quelle più strettamente connesse alla politica agricola comune e concepite in funzione delle esigenze generali di quest'ultima ;
considerando tuttavia che alcune di tali misure, già in vigore a livello comunitario, potrebbero dover essere adeguate per fronteggiare le diverse situazioni strutturali nelle varie regioni della Comunità, modulando l'intervento a favore delle zone che formano oggetto dell'obiettivo n. 1 ;
considerando che le azioni intese a contribuire al conseguimento dell'obiettivo n. 1 ed a promuovere lo sviluppo delle zone rurali (obiettivo n. 5 b) devono comprendere le misure per far fronte ai problemi strutturali specifici di tali zone ;
considerando che le misure destinate a sviluppare e valorizzare le foreste rivestono particolare interesse, non solo in quanto offrono un'alternativa di attività e di reddito all'agricoltura delle zone interessate, ma anche in quanto accrescono il contributo della foresta al miglioramento delle condizioni ambientali e potenziano la sua funzione protettiva ;
considerando che è opportuno determinare le forme d'intervento del Fondo e che i programmi operativi, ed eventualmente le sovvenzioni globali, costituiscono le forme d'intervento più adeguate, sia per le azioni intese a sviluppare le zone in ritardo e le zone rurali, sia per le misure volte a migliorare le strutture di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1 1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato « Fondo », definito all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70(5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88(6), può finanziare le azioni prese per la realizzazione delle missioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 per conseguire, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui ai titoli da I a IV del presente regolamento, gli obiettivi nn. 1 e 5 precisati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88.
2. Le condizioni e i criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del...
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