Council Regulation (EEC) No 4064/89 of 21 December 1989 on the control of concentrations between undertakings

Published date30 December 1989
Subject MatterConcentrations between undertakings,Competition,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 395, 30 December 1989
EUR-Lex - 31989R4064 - IT 31989R4064

Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese /* RETTIFICA - NUOVA PUBBLICAZIONE INTEGRALE IN GU L 257/90 P 13 */

Gazzetta ufficiale n. L 395 del 30/12/1989 pag. 0001 - 0012
edizione speciale finlandese: pag. 0082
edizione speciale svedese/ pag. 0016


REGOLAMENTO (CEE) N. 4064/89 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 87 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che, per la realizzazione delle finalità del trattato che istituisce la Comunità economica europea, l'articolo 3, lettera f) assegna come obiettivo alla Comunità il compito di creare «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune»;

(2) considerando che tale obiettivo risulta essenziale nella prospettiva del completamento del mercato interno previsto per il 1992 e del suo ulteriore approfondimento;

(3) considerando che la soppressione delle frontiere interne porta e porterà ad una serie di notevoli ristrutturazioni delle imprese nella Comunità, specie sotto forma di operazioni di concentrazione;

(4) considerando che un'evoluzione di questo tipo deve essere valutata positivamente in quanto corrisponde alle esigenze di una concorrenza dinamica e può aumentare la competitività dell'industria europea, migliorare le condizioni della crescita ed elevare il tenore di vita nella Comunità;

(5) considerando, tuttavia, che è necessario garantire che il processo di ristrutturazione non comporti un pregiudizio durevole per la concorrenza; che il diritto

comunitario deve pertanto contenere disposizioni

applicabili alle operazioni di concentrazione che possono ostacolare in modo rilevante la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte essenziale;

(6) considerando che gli articoli 85 e 86, pur potendo essere applicati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia a talune concentrazioni, non sono tuttavia sufficienti a coprire tutte le operazioni che rischiano di rivelarsi incompatibili con il regime di concorrenza non falsata contemplato dal trattato;

(7) considerando quindi che occorre creare uno strumento giuridico nuovo sotto forma di regolamento che consenta un controllo effettivo di tutte le operazioni di concentrazione in funzione della loro incidenza sulla struttura di concorrenza nella Comunità e che sia il solo applicabile a tali concentrazioni;

(8) considerando che questo regolamento deve pertanto essere basato non soltanto sull'articolo 87, ma principalmente sull'articolo 235 del trattato, ai sensi del quale la Comunità può dotarsi dei poteri d'azione aggiuntivi necessari a realizzare i suoi obiettivi, anche per quanto riguarda le concentrazioni sui mercati dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato;

(9) considerando che le disposizioni da adottare nel presente regolamento devono applicarsi alle modifiche strutturali importanti il cui effetto sul mercato si estende oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro;

(10) considerando che occorre pertanto definire il campo d'applicazione del presente regolamento in funzione dell'estensione geografica dell'attività delle imprese interessate e limitarlo mediante soglie quantitative per coprire le operazioni di concentrazione che rivestono dimensione comunitaria; che, al termine di una fase iniziale di applicazione di questo regolamento, occorre rivedere tali soglie alla luce dell'esperienza acquisita;

(11) considerando che ci si trova di fronte ad una operazione di concentrazione di dimensione comunitaria quando il fatturato complessivo delle imprese interes-

sate supera, sia sul piano mondiale che nella Comunità, determinati livelli e quando almeno due delle imprese interessate hanno il proprio campo esclusivo o essenziale di attività in uno Stato membro diverso o quando, benché le imprese in questione operino principalmente in un unico e medesimo Stato membro, almeno una di esse svolge attività di portata notevole in almeno un altro Stato membro; che tale ipotesi ricorre altresì quando le concentrazioni sono attuate da imprese che non hanno nella Comunità il loro campo principale di attività, ma vi svolgono attività sostanziali;

(12) considerando che, nel regime da instaurare per un controllo delle concentrazioni e fatto salvo l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato, occorre rispettare il principio di non discriminazione tra settori pubblico e privato; che ne risulta, nel settore pubblico, che per il calcolo del fatturato di un'impresa che partecipa alla concentrazione si deve tener conto delle imprese che costituiscono un insieme economico dotato di un potere decisionale autonomo, indipendentemente dalla detenzione del capitale o dalle norme di controllo amministrativo che sono loro applicabili;

(13) considerando che occorre stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune in funzione della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune; che, ciò facendo, la Commissione deve procedere alla valutazione nell'ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali di cui all'articolo 2 del trattato, compreso quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità di cui all'articolo 130 A del trattato;

(14) considerando che il presente regolamento deve sancire il principio secondo cui le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una posizione, a causa della quale risulti ostacolata in modo rilevante una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune;

(15) considerando che le operazioni di concentrazione possono essere presunte compatibili con il mercato comune qualora, data la modesta quota di mercato delle imprese partecipanti, non siano tali da ostacolare la concorrenza effettiva; che, in particolare, fatti salvi gli articoli 85 e 86 del trattato, è ammessa tale presunzione qualora la quota di mercato delle imprese interessate non sia superiore al 25 % né nel mercato comune né in una sua parte sostanziale;

(16) considerando che la Commissione deve essere incaricata di prendere tutte le decisioni intese a stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune, nonché le decisioni intese a ripristinare una concorrenza effettiva;

(17) considerando che per garantire una sorveglianza efficace occorre obbligare le imprese a notificare preventivamente le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, nonché a sospenderne la realizzazione per un periodo limitato, pur rendendo possibile la proroga della sospensione o la sua deroga in caso di necessità; che, nell'interesse della sicurezza giuridica, la validità delle transazioni deve nondimeno essere tutelata se necessario;

(18) considerando che è opportuno prevedere i termini entro i quali la Commissione è tenuta ad avviare una procedura nei confronti di una operazione di concentrazione notificata, nonché i termini entro i quali la Commissione deve pronunciarsi in via definitiva sulla compatibilità o incompatibilità col mercato comune di un'operazione di questo tipo;

(19) considerando che è opportuno sancire il diritto delle imprese partecipanti ad essere sentite dalla Commissione una volta avviata la procedura; che occorre anche dare ai membri degli organi di direzione o di vigilanza e ai rappresentanti riconosciuti dai lavoratori delle imprese interessate, nonché ai terzi che dimostrano di avervi un interesse legittimo, l'occasione di essere ascoltati;

(20) considerando che è opportuno che la Commissione agisca in stretto e costante collegamento con le autorità competenti degli Stati membri raccogliendone le osservazioni e informazioni;

(21) considerando che, ai fini del presente regolamento e secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione deve ottenere l'assistenza degli Stati membri e disporre inoltre del potere di esigere le informazioni e di procedere agli accertamenti necessari per la valutazione delle operazioni di concentrazione;

(22) considerando che l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento deve poter essere assicurata mediante ammende e penalità di mora; che al riguardo è opportuno attribuire alla Corte di giustizia, in conformità dell'articolo 172 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito;

(23) considerando che il presupposto per definire la nozione di concentrazione è che riguarda unicamente le operazioni che si concludono con una modifica duratura della struttura delle imprese partecipanti; che occorre quindi escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le operazioni il cui oggetto od effetto consiste nel coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese indipendenti, operazioni che debbono essere esaminate alla luce delle disposizioni appropriate degli altri regolamenti d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato; che questa distinzione va operata segnatamente in caso di creazione di imprese comuni;

(24) considerando che non esiste coordinamento del comportamento concorrenziale ai sensi del presente regolamento quando due o più imprese convengono di acquisire in comune il controllo di una o più imprese, a

condizione che l'operazione abbia lo scopo e l'effetto di ripartire fra esse questa imprese o i loro patrimoni;

(25) considerando che l'applicazione del presente regolamento non è esclusa quando...

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