Council Regulation (EEC) No 2967/89 of 25 September 1989 relating to the continued import of New Zealand butter into the United Kingdom on special terms
Published date | 30 September 1989 |
Subject Matter | Commercial policy,Accession,Milk products |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 281, 30 September 1989 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 2967/89 DEL CONSIGLIO del 25 settembre 1989 relativo al proseguimento dell' importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali -
Gazzetta ufficiale n. L 281 del 30/09/1989 pag. 0114 - 0115
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2967/89 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 1989
relativo al proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto l'atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo n. 18 accluso all'atto medesimo,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/83 (1) ha autorizzato il Regno Unito ad importare determinati quantitativi di burro neozelandese a condizioni speciali durante i cinque anni di calendario 1984-1988;
considerando che il Consiglio non ha potuto convenire in tempo utile un nuovo regime di importazione per un periodo più lungo; che per evitare un'interruzione delle importazioni esso ha concesso, da ultimo con il regolamento (CEE) n. 2331/89 (2), autorizzazioni temporanee per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 1989;
considerando che è opportuno mantenere il regime di deroga ai fini di una continuità delle importazioni provenienti dalla Nuova Zelanda; che, data la situazione attuale sul mercato del burro, caratterizzata da forti mutamenti a breve termine, sembra opportuno fissare i quantitativi di burro provenienti dalla Nuova Zelanda che possono essere importati a condizioni speciali per un periodo di quattro anni;
considerando che, tenuto conto dei provvedimenti adottati per diminuire la produzione lattiera nella Comunità, è necessario limitare l'accesso del burro neozelandese nel periodo 1989-1992 e stabilire una riduzione progressiva dei quantitativi che possono essere importati ogni anno; che i quantitativi importati nel quadro dell'autorizzazione temporanea prevista dal regolamento (CEE) n. 3667/83 tra il 1o gennaio e il 30 settembre 1989 devono essere contabilizzati nel quantitativo di 64 500 tonnellate stabilito per il 1989; che occorre applicare al quantitativo di burro importato nel 1989 il prelievo speciale fissato dal presente regolamento;
considerando che, se la situazione sul mercato del burro impone di modificare le condizioni di intervento, tali modifiche devono ripercuotersi sui...
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