Council Regulation (EEC) No 2423/88 of 11 July 1988 on protection against dumped or subsidized imports from countries not members of the European Economic Community

Published date02 August 1988
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 209, 2 August 1988
EUR-Lex - 31988R2423 - IT 31988R2423

REGOLAMENTO (CEE) N. 2423/88 DEL CONSIGLIO dell' 11 luglio 1988 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea -

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 02/08/1988 pag. 0001 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0098
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 14 pag. 0098


REGOLAMENTO (CEE) N. 2423/88 DEL CONSIGLIO dell' 11 luglio 1988 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regolamenti che sono stati adottati ai sensi dell'articolo 235 del trattato e che sono applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali regolamenti che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure istituite da detti regolamenti,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2176/84 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 (2), il Consiglio ha istituito norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea;

considerando che dette norme comuni sono state istituite in conformità degli obblighi internazionali esistenti, in particolare quelli derivanti dall'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso denominato «GATT»), dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT (codice antidumping del 1979) e dall'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT (codice delle sovvenzioni e delle misure di compensazione);

considerando che, per l'applicazione di queste norme, è essenziale che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi che detti accordi intendevano creare, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei principali suoi partner commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore;

considerando che è auspicabile che le regole per determinare il valore normale siano esposte con chiarezza e sufficienti

dettagli; che è opportuno precisare in particolare che, quando le vendite sul mercato interno del paese di origine o di esportazione non costituiscono per qualsiasi motivo una base idonea per determinare l'esistenza di misure di dumping, si può ricorrere ad un valore normale costruito; che è opportuno fornire esempi di situazioni che possono considerarsi come non risultanti da normali operazioni commerciali, in particolare quando un prodotto viene venduto a prezzi inferiori al costo di produzione o quando le transazioni commerciali avvengono tra parti associate o che hanno concluso un accordo di compensazione; che è opportuno indicare i metodi che possono essere seguiti in questi casi per determinare il valore normale;

considerando che è opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare le modifiche necessarie nei casi in cui si consideri indicato ricostruire tale prezzo partendo dal primo prezzo sul mercato libero;

considerando che, per garantire un corretto raffronto tra il prezzo di esportazione e il valore normale, è opportuno fissare gli orientamenti per la determinazione degli adeguamenti da apportare a titolo delle differenze esistenti per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, le quantità, le condizioni di vendita, nonché richiamare l'attenzione sul fatto che l'onere della prova spetta alla persona che chiede tali adeguamenti;

considerando che occorre precisare l'espressione «margine di dumping» e codificare la prassi in vigore nella Comunità in materia di metodi di calcolo nei casi di variazione dei prezzi o dei margini;

considerando che è opportuno stabilire con precisione il metodo per determinare l'importo di qualsiasi tipo di sovvenzioni;

considerando che è opportuno precisare alcuni fattori che possono essere presi in considerazione per la determinazione del pregiudizio;

considerando che è necessario stabilire procedure che consentano, a chiunque agisca per conto di un'industria della Comunità che si ritenga lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, di formulare una

denuncia; che risulta opportuno precisare che, in caso di ritiro di una denuncia, l'azione giudiziaria può ma non deve necessariamente essere interrotta;

considerando che sarebbe opportuno instaurare una cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione sia per quanto riguarda le informazioni relative all'esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni nonché del pregiudizio che ne risulta, sia per quanto riguarda il successivo esame del problema a livello comunitario; che, a tal fine, è opportuno prevedere consultazioni nell'ambito di un comitato consultivo;

considerando che è opportuno definire chiaramente le norme di procedura da seguire durante un'inchiesta, in particolare i diritti e gli obblighi delle autorità comunitarie e delle parti interessate, nonché le circostanze nelle quali le parti interessate possono accedere alle informazioni e possono chiedere di essere informate sui fatti e i motivi essenziali in base ai quali si prevede di raccomandare misure definitive;

considerando che è auspicabile affermare esplicitamente che l'inchiesta relativa al dumping o alle sovvenzioni dovrebbe normalmente riguardare un periodo di almeno sei mesi immediatamente precedente l'avvio della procedura e che gli accertamenti definitivi devono essere basati sui fatti stabiliti per detto periodo;

considerando che, per evitare qualsiasi confusione, è necessario chiarire nel presente regolamento l'impiego dei termini «inchiesta» e «procedura»;

considerando che è necessario stabilire che, quando un'informazione deve essere considerata riservata, chi fornisce l'informazione deve presentare una domanda a tal fine e che è necessario chiarire che si può non tener conto di un'informazione riservata che sia suscettibile di essere riassunta, ma per la quale non sia stato presentato un riassunto di carattere non riservato;

considerando che per evitare inutili ritardi e ai fini di uno snellimento delle pratiche amministrative è opportuno fissare i termini entro i quali possono essere offerti gli impegni;

considerando che è necessario fissare norme più esplicite in merito alla procedura da seguire dopo il ritiro o la violazione di un impegno;

considerando che è necessario che il processo decisionale della Comunità consenta un'azione rapida ed efficace, in particolare mediante misure adottate dalla Commissione come, ad esempio, la riscossione di dazi provvisori;

considerando che, per scoraggiare le pratiche di dumping, è opportuno - nei casi in cui dalla constatazione definitiva dei fatti risulti l'esistenza di dumping e di un pregiudizio - prevedere la possibilità di riscuotere definitivamente i dazi

provvisori, anche se, per motivi specifici, non si decide l'imposizione di un dazio antidumping definitivo;

considerando che è indispensabile stabilire norme comuni per l'applicazione dei dazi antidumping o compensativi, al fine di assicurarne la riscossione esatta ed uniforme; che dette norme, considerata la natura di tali dazi, possono differire da quelle relative alla riscossione dei normali dazi all'importazione;

considerando che dall'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2176/84 emerge che il montaggio, nella Comunità, di prodotti la cui importazione allo stato finito è soggetta a dazio antidumping può dar luogo ad alcune difficoltà;

considerando in particolare che:

- quando il montaggio o la produzione sono effettuati da un'impresa collegata od associata ad uno dei produttori le cui esportazioni di prodotti simili sono soggette ad un dazio antidumping, e

- quando il valore dei pezzi o dei materiali impiegati nel montaggio o nella produzione e originari del paese d'origine del prodotto oggetto di un dazio antidumping supera il valore di tutti gli altri pezzi o materiali utilizzati,

il montaggio o la produzione sono da considerarsi come un mezzo per eludere il dazio antidumping;

considerando che, per impedire detta elusione, occorre riscuotere il dazio antidumping sui prodotti così montati o prodotti;

considerando che è necessario stabilire le procedure e condizioni per la riscossione del dazio in tali circostanze;

considerando che l'aliquota del dazio antidumping deve essere fissata in modo da impedire soltanto l'elusione del dazio stesso;

considerando che è opportuno fissare norme relative ad un eventuale riesame parziale dei regolamenti e delle decisioni;

considerando che, allo scopo di evitare un ricorso abusivo alle procedure e alle risorse comunitarie, è opportuno fissare un lasso di tempo minimo dalla conclusione della procedura, prima che si possa procedere a tale riesame, in modo da garantire l'esistenza di elementi di prova di un cambiamento delle circostanze sufficienti a giustificare il riesame;

considerando che è necessario stabilire che, dopo un determinato periodo di tempo, i dazi antidumping e compensativi cessano di essere validi, a meno che non si possa dimostrare la necessità di prorogarli;

considerando che è opportuno elaborare procedure adeguate per esaminare le domande di rimborso di dazi antidumping; che occorre vegliare a che le procedure di restituzione si applichino unicamente ai dazi definitivi o agli importi dei dazi provvisori riscossi a titolo definitivo, e snellire le esistenti procedure di restituzione;

considerando che il presente regolamento non osta all'adozione di misure particolari, qualora ciò non contrasti con gli...

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