Council Regulation (EEC) No 1468/81 of 19 May 1981 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs or agricultural matters

Published date02 June 1981
Subject MatterCustoms Union,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 144, 2 June 1981
EUR-Lex - 31981R1468 - IT

Regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola

Gazzetta ufficiale n. L 144 del 02/06/1981 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0082
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 8 pag. 0250
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0082
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 8 pag. 0250


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1468/81 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 1981

relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 235 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , concernente il finanziamento della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3509/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 3 ,

vista la proposta della Commissione ( 3 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) ,

considerando che il corretto funzionamento dell ' unione doganale e della politica agricola comune esige una stretta collaborazione tra le autorità amministrative che , in ciascuno degli Stati membri , sono incaricate dell ' esecuzione delle disposizioni adottate in ambedue i settori ; che esso esige altresì un ' adeguata collaborazione tra queste autorità nazionali e la Commissione , che ha il compito di vigilare sull ' applicazione del trattato nonchù sulle disposizioni adottate in virtù di esso ;

considerando che è pertanto opportuno definire le regole in base alle quali le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola , in particolare attraverso la prevenzione e la ricerca delle infrazioni a tali regolamentazioni , nonchù attraverso l ' individuazione di traffici che siano o paiano in contrasto con queste regolamentazioni ; che tali norme , tuttavia , non vanno applicate se coincidono con quelle del regolamento ( CEE ) n . 283/72 del Consiglio , del 7 febbraio 1972 , relativo all ' irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell ' ambito del finanziamento della politica agricola comune nonchù all ' instaurazione di un sistema di informazione in questo settore ( 5 ) , o con quelle del regolamento ( CEE ) n . 359/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo alla collaborazione diretta tra i servizi incaricati dagli Stati membri di controllare l ' osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo ( 6 ) ;

considerando che , in mancanza di una regolamentazione comunitaria al riguardo , gli Stati membri hanno concluso tra di loro , nel 1967 , una convenzione per la mutua assistenza tra le loro rispettive amministrazioni doganali ; che è opportuno evitare che le disposizioni pratiche adottate per l ' applicazione di tale convenzione siano modificate in maniera sensibile dall ' attuazione della regolamentazione comunitaria necessaria in questo campo ; che pertanto , per quanto riguarda l ' elaborazione della regolamentazione comunitaria è necessario ispirarsi quanto più possibile alle disposizioni di detta convenzione , così che sia resa possibile la totale utilizzazione dei meccanismi elaborati per la sua applicazione ;

considerando che l ' attuazione di disposizioni comunitarie relative alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla loro collaborazione con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione delle regolamentazioni doganale o agricola non pregiudica l ' applicazione della convenzione del 1967 nei settori che continuano a rientrare nella esclusiva competenza degli Stati membri ; che tali disposizioni comunitarie non potrebbero peraltro pregiudicare l ' applicazione , negli Stati membri , delle norme relative alla reciproca assistenza giudiziaria in materia penale ;

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