Council Regulation (EEC) No 1785/81 of 30 June 1981 on the common organization of the markets in the sugar sector

Published date01 July 1981
Subject MatterSugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 177, 1 July 1981
EUR-Lex - 31981R1785 - IT

Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 01/07/1981 pag. 0004 - 0031
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0080
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0080
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0110
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0110


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1785/81 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1981

relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che le disposizioni fondamentali concernenti l ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e quelle concernenti il settore dell ' isoglucosio sono state più volte modificate dopo la loro adozione ; che tali disposizioni debbono nuovamente subire profonde modifiche , in particolare per il fatto della prossima scadenza delle disposizioni in materia di quote per i settori dello zucchero e dell ' isoglucosio ; che , in tali condizioni , è indispensabile procedere al riassetto delle citate disposizioni fondamentali concernenti i due settori ;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l ' instaurazione di una politica agricola comune e che quest ' ultima deve comportare in particolare un ' organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse secondo i prodotti ; che l ' isoglucosio è un prodotto di sostituzione diretta dello zucchero liquido ottenuto dalla trasformazione delle barbabietole o delle canne da zucchero ; che , pertanto , i mercati dello zucchero e dell ' isoglucosio sono ancor più strettamente connessi tra loro ; che la situazione della Comunità in materia di edulcoranti si caratterizza per la presenza di eccedenze strutturali e che ogni decisione comunitaria relativa a uno di questi prodotti si ripercuote necessariamente sull ' altro ; che di conseguenza è opportun disporre di un ' organizzazione comune dei settori dello zucchero e dell ' isoglucosio che tenga nondimeno conto delle caratteristiche specifiche dell ' una e dell ' altra produzione ;

considerando che , per assicurare ai produttori di barbabietole e di canne da zucchero della Comunità il mantenimento delle garanzie necessarie per quanto concerne la loro occupazione e il loro tenore di vita , occorre prevedere misure atte a stabilizzare il mercato dello zucchero , e a tal fine fissare ogni anno un prezzo indicativo per lo zucchero bianco , e per le zone non deficitarie un prezzo d ' intervento per lo zucchero bianco nonchù un prezzo d ' intervento per lo zucchero greggio e per ogni zona deficitaria un prezzo d ' intervento derivato per lo zucchero bianco ed eventualmente per lo zucchero greggio ; che l ' obiettivo suindicato può essere conseguito prevedendo l ' acquisto dello zucchero da parte degli organismi d ' intervento ai prezzi d ' intervento ; che , inoltre , un sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio per lo zucchero prodotto sia con una materia di base di origine comunitaria , ivi compreso il melasso , che con zucchero preferenziale può raggiungere lo stesso scopo ; che di tali garanzie di prezzo date allo zucchero beneficiano di fatto ugualmente gli sciroppi di saccarosio e gli sciroppi di isoglucosio , i cui prezzi dispendono da quelli dello zucchero ;

considerando che è necessario che la presente regolamentazione fornisca garanzie eque sia ai fabbricanti che ai produttori del prodotto di base ; che è pertanto opportuno fissare per le barbabietole oltre a un prezzo opportuno fissare per le barbabietole A da trasformare in zucchero A e delle barbabietole B da trasformare in zucchero B , che devono essere osservati al momento degli acquisti effettuati dai fabbricanti di zucchero ; che è inoltre opportuno prevedere , al fine di assicurare un giusto equilibrio dei diritti e dei doveri tra fabbricanti e produttori agricoli , gli strumenti necessari a tal fine ed in particolare disposizioni quadro comunitarie che disciplinino le relazioni contrattuali tra gli acquirenti e i venditori di barbabietole , e le disposizioni atte a conseguire tale scopo anche per la canna da zucchero ;

considerando che l ' attuazione di un mercato comunitario dello zucchero e dell ' isoglucosio implica l ' instaurazione di un regime comune degli scambi alla frontiera esterna della Comunità ; che un regime degli scambi che comporti un sistema di prelievi all ' importazione e di restituzioni all ' esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario , evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all ' interno della Comunità per questi due prodotti ; che , di conseguenza , è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all ' importazione in provenienza dai paesi terzi e il pagamento di una restituzione all ' esportazione verso detti paesi , volti entrambi a coprire nel settore dello zucchero la differenza tra i prezzi praticati all ' esterno e all ' interno della Comunità , se i prezzi del mercato mondiale sono inferiori a quelli della Comunità e , per quanto riguarda il settore dell ' isoglucosio , ad assicurare una certa protezione dell ' industria di trasformazione comunitaria di tale prodotto ;

considerando che , come complemento al sistema suindicato , è opportuno prevedere , nella misura necessaria al suo buon funzionamento , la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e , nella misura richiesta dalla situazione del mercato , il divieto di tale ricorso ;

considerando che un sistema di scorta minima costituisce una misura efficace per assicurare l ' approvvigionamento normale dell ' insieme o di una delle regioni della Comunità ; che è anche opportuno , per contribuire alla realizzazione di questo obbiettivo , prevedere delle disposizioni che permettano di prendere , in talune condizioni , le misure di intervento appropriate ;

considerando che , in una situazione di penuria sul mercato mondiale che conduca a prezzi del mercato mondiale superiori ai prezzi della Comunità , o in caso di difficoltà di approvvigionamento normale dell ' insieme o di una delle zone della Comunità , occorre prevedere disposizioni appropriate onde evitare tempestivamente che eccedenze regionali siano dirette all ' esportazione nei paesi terzi e che un aumento anormale dei prezzi nella Comunità non permetta più di garantire la sicurezza dell ' approvvigionamento dei consumatori a prezzi ragionevoli ;

considerando che le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi con i paesi terzi , per poterne valutare l ' evoluzione e applicare eventualmente le misure necessarie previste nel presente regolamento ; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d ' importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti ;

considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alla frontiera esterna della Comunità ; che , tuttavia , il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può , in circostanze eccezionali , rivelarsi inoperante ; che , per non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le perturbazioni che rischiano di derivarne , mentre gli ostacoli all ' importazioni in precedenza esistenti sono stati aboliti , è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie ;

considerando che i motivi che finora hanno indotto la Comunità ad applicare per i settori dello zucchero e dell ' isoglucosio un regime di quote di produzione rimangono tuttora validi ; che occorre tuttavia adeguare tale regime per tener conto dell ' evoluzione recente della produzione e dotare la Comunità degli strumenti necessari per garantire in modo giusto ma efficace il finanziamento integrale , da parte degli stessi produttori , degli oneri occasionati dallo smercio delle eccedenze risultanti dal rapporto esistente tra la produzione della Comunità e il suo consumo ; che un tale regime deve tuttavia essere limitato nel tempo ed essere considerato transitorio ;

considerando che nel settore delle barbabietole da zucchero occorre sospendere , durante il periodo di applicazione del regime delle quote di produzione , l ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1360/78 del Consiglio , del 19 giugno 1978 , relativo ai gruppi di produttori ed alle loro unioni ( 4 ) , date le implicazioni in particolare di carattere generale sul funzionamento dell ' organizzazione comune dei mercati dello zucchero ;

considerando che occorre prevedere per la fissazione della quota B di ogni zuccherificio che quando uno di questi ha beneficiato del trasferimento totale o parziale di una quota di base ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 , si debba tener conto della produzione corrispondente , realizzata dall ' impresa da cui proviene il trasferimento , prima di questa operazione , nel corso delle campagne saccarifere dal 1975/1976 al 1979/1980 ;

considerando che occorre prevedere nell ' ambito del regime delle quote le misure atte a rispondere , se necessario , ai bisogni di ristrutturazione dei settori della coltivazione della barbabietola e della canna da zucchero , della produzione dello zucchero e di quella dell ' isoglucosio , sia per quanto riguarda quelle suscettibili di essere create ; che a tal fine e...

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