Council Regulation (EEC) No 2078/92 of 30 June 1992 on agricultural production methods compatible with the requirements of the protection of the environment and the maintenance of the countryside
Published date | 30 July 1992 |
Subject Matter | Agricultural structures,Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 215, 30 July 1992 |
Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale
Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0085 - 0090
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 11 pag. 0161
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 11 pag. 0161
REGOLAMENTO (CEE) N. 2078/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che le esigenze in materia di protezione ambientale sono una componente della politica agricola comune;
considerando che le misure volte a ridurre la produzione agricola nella Comunità devono avere conseguenze positive sotto il profilo ambientale;
considerando che molteplici fattori influiscono sull'ambiente e che quest'ultimo è sottoposto a pressioni di natura assai varia nel territorio comunitario;
considerando che gli agricoltori, col sostegno di un regime di aiuti appropriati, possono svolgere un ruolo decisivo per l'intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio;
considerando che l'istituzione di un regime di aiuti volto a incentivare una sensibile riduzione dell'impiego di concimi o fitofarmaci oppure l'applicazione di metodi di agricoltura biologica può contribuire non solo a limitare i rischi dell'inquinamento di origine agricola, ma anche ad adeguare i vari settori produttivi alle esigenze dei mercati, favorendo produzioni meno intensive;
considerando che una riduzione del bestiame delle aziende o della densità di animali per ettaro può contribuire a evitare i danni ambientali dovuti all'ampiezza eccessiva del numero di ovini e bovini; che pertanto occorre integrare nel regime contemplato dal presente regolamento il regime di estensivizzazione previsto, per talune produzioni, all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (4);
considerando che le produzioni destinate a impieghi non alimentari nel quadro di un regime comunitario di ritiro dei seminativi devono rispettare le esigenze della tutela dell'ambiente; che, di conseguenza, il presente regime non deve essere applicato a tali produzioni;
considerando che un regime inteso a promuovere l'introduzione o il mantenimento di metodi di produzione particolari può costituire uno strumento efficace per la soluzione di vari problemi specifici di difesa dell'ambiente e dello spazio naturale e contribuire pertanto alla realizzazione degli obiettivi perseguiti nel settore ambientale;
considerando che numerose zone agricole e rurali della Comunità sono sempre più esposte a rischi di spopolamento, di erosione, d'inondazione, d'incendio dei boschi e che l'istituzione di misure espressamente destinate a promuovere la cura delle superfici può servire a ridurre tali rischi;
considerando che, data la gravità dei problemi, i regimi di aiuti devono essere applicabili a tutti gli agricoltori della Comunità che si impegnino a esercitare la loro attività in modo da proteggere, mantenere in buone condizioni o migliorare l'ambiente o lo spazio naturale e che rinuncino a qualsiasi nuova iniziativa volta a intensivizzare la produzione agricola;
considerando che il regime di ritiro dei seminativi dalla produzione, attualmente previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, è sostituito da disposizioni incluse nelle regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati; che si rivela nondimeno opportuno instaurare un regime comportante un ritiro di lunga durata dei terreni agricoli per scopi di carattere ambientale e di salvaguardia delle risorse naturali;
considerando che le misure contemplate dal presente regolamento devono incitare gli agricoltori ad assumere impegni che li vincolino all'esercizio di un'agricoltura compatibile con le esigenze della tutela ambientale e con la cura dello spazio naturale, il che contribuirà all'equilibrio dei mercati; che tali misure devono compensare gli agricoltori per le perdite di reddito loro arrecate dalla riduzione della produzione e/o dall'aumento dei costi di produzione, nonché per il ruolo che essi svolgono nel miglioramento dell'ambiente;
considerando che l'introduzione, da parte degli Stati membri, di norme di comportamento in agricoltura può contribuire anch'essa a rendere i metodi di produzione più compatibili con le esigenze della tutela ambientale;
considerando che la diversità delle condizioni ambientali e naturali e delle strutture agrarie nelle varie zone della Comunità richiede un adattamento corrispondente delle misure previste; che appare quindi opportuno predisporne...
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