Council Regulation (EEC) No 2078/92 of 30 June 1992 on agricultural production methods compatible with the requirements of the protection of the environment and the maintenance of the countryside

Published date30 July 1992
Subject MatterAgricultural structures,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 215, 30 July 1992
EUR-Lex - 31992R2078 - IT 31992R2078

Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0085 - 0090
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 11 pag. 0161
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 11 pag. 0161


REGOLAMENTO (CEE) N. 2078/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le esigenze in materia di protezione ambientale sono una componente della politica agricola comune;

considerando che le misure volte a ridurre la produzione agricola nella Comunità devono avere conseguenze positive sotto il profilo ambientale;

considerando che molteplici fattori influiscono sull'ambiente e che quest'ultimo è sottoposto a pressioni di natura assai varia nel territorio comunitario;

considerando che gli agricoltori, col sostegno di un regime di aiuti appropriati, possono svolgere un ruolo decisivo per l'intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio;

considerando che l'istituzione di un regime di aiuti volto a incentivare una sensibile riduzione dell'impiego di concimi o fitofarmaci oppure l'applicazione di metodi di agricoltura biologica può contribuire non solo a limitare i rischi dell'inquinamento di origine agricola, ma anche ad adeguare i vari settori produttivi alle esigenze dei mercati, favorendo produzioni meno intensive;

considerando che una riduzione del bestiame delle aziende o della densità di animali per ettaro può contribuire a evitare i danni ambientali dovuti all'ampiezza eccessiva del numero di ovini e bovini; che pertanto occorre integrare nel regime contemplato dal presente regolamento il regime di estensivizzazione previsto, per talune produzioni, all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (4);

considerando che le produzioni destinate a impieghi non alimentari nel quadro di un regime comunitario di ritiro dei seminativi devono rispettare le esigenze della tutela dell'ambiente; che, di conseguenza, il presente regime non deve essere applicato a tali produzioni;

considerando che un regime inteso a promuovere l'introduzione o il mantenimento di metodi di produzione particolari può costituire uno strumento efficace per la soluzione di vari problemi specifici di difesa dell'ambiente e dello spazio naturale e contribuire pertanto alla realizzazione degli obiettivi perseguiti nel settore ambientale;

considerando che numerose zone agricole e rurali della Comunità sono sempre più esposte a rischi di spopolamento, di erosione, d'inondazione, d'incendio dei boschi e che l'istituzione di misure espressamente destinate a promuovere la cura delle superfici può servire a ridurre tali rischi;

considerando che, data la gravità dei problemi, i regimi di aiuti devono essere applicabili a tutti gli agricoltori della Comunità che si impegnino a esercitare la loro attività in modo da proteggere, mantenere in buone condizioni o migliorare l'ambiente o lo spazio naturale e che rinuncino a qualsiasi nuova iniziativa volta a intensivizzare la produzione agricola;

considerando che il regime di ritiro dei seminativi dalla produzione, attualmente previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, è sostituito da disposizioni incluse nelle regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati; che si rivela nondimeno opportuno instaurare un regime comportante un ritiro di lunga durata dei terreni agricoli per scopi di carattere ambientale e di salvaguardia delle risorse naturali;

considerando che le misure contemplate dal presente regolamento devono incitare gli agricoltori ad assumere impegni che li vincolino all'esercizio di un'agricoltura compatibile con le esigenze della tutela ambientale e con la cura dello spazio naturale, il che contribuirà all'equilibrio dei mercati; che tali misure devono compensare gli agricoltori per le perdite di reddito loro arrecate dalla riduzione della produzione e/o dall'aumento dei costi di produzione, nonché per il ruolo che essi svolgono nel miglioramento dell'ambiente;

considerando che l'introduzione, da parte degli Stati membri, di norme di comportamento in agricoltura può contribuire anch'essa a rendere i metodi di produzione più compatibili con le esigenze della tutela ambientale;

considerando che la diversità delle condizioni ambientali e naturali e delle strutture agrarie nelle varie zone della Comunità richiede un adattamento corrispondente delle misure previste; che appare quindi opportuno predisporne...

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