Council Regulation (EEC) No 2057/82 of 29 June 1982 establishing certain control measures for fishing activities by vessels of the Member States

Published date29 July 1982
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 220, 29 July 1982
EUR-Lex - 31982R2057 - IT

Regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 29/07/1982 pag. 0001 - 0005
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0230
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0230


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2057/82 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1982

che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per quanto riguarda le catture effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in tale Stato, occorre adottare norme in materia di controllo, per garantire il rispetto delle limitazioni delle possibilità di pesca stabilite in altri contesti;

considerando che tali norme devono comportare disposizioni in materia di ispezione dei pescherecci e della loro attività da parte delle autorità degli Stati membri, sia in porto che in mare; che occorre che l'ispezione sia effettuata conformemente a talune norme comuni;

considerando che gli Stati membri devono riferire periodicamente alla Commissione circa le ispezioni eseguite e le misure adottate nei confronti di violazioni eventuali delle norme comuni in materia di pesca;

considerando che, per un efficace controllo degli sbarchi delle specie per le quali è stato fissato un totale ammissibile di catture (TAC) per riserva o gruppo di riserve ittiche, i capitani dei pescherecci devono tenere un registro e dichiarare le attività da loro svolte; che tuttavia occorre esentare dall'obbligo di tenere un giornale di bordo i pescherecci di dimensioni limitate e raggio d'azione ridotto, per i quali tale obbligo costituirebbe un onere sproporzionato rispetto alle loro possibilità di cattura;

considerando che occorre nondimeno che i capitani dei pescherecci di una lunghezza fuori tutto superiore a dieci metri oppure il loro mandatario riempiano una dichiarazione sulle catture al termine di ogni viaggio, dichiarazione che costituisce, tenendo conto del numero di pescherecci in causa, l'unico mezzo per controllarne l'attività e accertare quindi il rispetto delle vigenti misure di conservazione;

considerando che, per un efficace controllo delle catture delle surriferite specie, è necessario procedere alla registrazione degli sbarchi effettuati fuori dal territorio della Comunità;

considerando che gli Stati membri devono registrare gli sbarchi di dette specie e comunicare tali dati alla Commissione;

considerando che, se i pescatori di uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato a questo Stato, l'obbligo di cessare la pesca dev'essere stabilito da una decisione della Commissione;

considerando che il presente regolamento non deve pregiudicare le disposizioni nazionali in materia di controllo che concernono questioni disciplinate dal presente regolamento e che vanno al di là delle esigenze minime in esso fissate, sempreché esse siano conformi al diritto comunitario;

considerando che è necessario adottare disposizioni che consentano di verificare l'applicazione del presente regolamento;

considerando che è necessario prevedere la possibilità di adottare modalità di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Ispezione dei pescherecci e delle loro attività

Articolo 1

1. Nei porti situati sul suo territorio e nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione, ogni Stato membro procede all'ispezione dei pesche

recci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, per garantire l'osservanza di ogni regolamentazione in vigore in materia di misure di conservazione e di controllo.

2. Se le autorità competenti di uno Stato membro, in seguito ad una ispezione effettuata ai sensi del paragrafo 1, costatano che un...

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