Council Regulation (EEC) No 1765/82 of 30 June 1982 on common rules for imports from State-trading countries

Published date05 July 1982
Subject MatterCommercial policy,Agriculture and Fisheries,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 195, 5 July 1982
EUR-Lex - 31982R1765 - IT

Regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 05/07/1982 pag. 0001 - 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 15 pag. 0249
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 15 pag. 0249


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1765/82 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1982

relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

viste le regolamentazioni relative all ' organizzazione comune dei mercati agricoli , nonchù le regolamentazioni adottate a norma dell ' articolo 235 del trattato ed applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli , in particolare le disposizioni di tali regolamentazioni che consentono una deroga al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita dalle sole misure previste dalle regolamentazioni stesse ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che la politica commerciale comune deve basarsi su principi uniformi ; che il regime applicabile alle importazioni istituito dal regolamento ( CEE ) n . 925/79 ( 1 ) rappresenta un elemento importante di questa politica ;

considerando che le importazioni sono effettuate senza restrizioni quantitative in tutta la Comunità quando esse sono contemplate dall ' allegato del presente regolamento , fatte salve le eccezioni e deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria , in particolare il regolamento ( CEE ) n . 596/82 ( 2 ) ;

considerando tuttavia che , data la struttura economica dei paesi a commercio di Stato , è necessario che gli Stati membri informino la Commissione quando l ' evoluzione delle importazioni o le condizioni in cui sono realizzate rischiano di rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia , e l ' avvertano in particolare , prima di rilasciare i documenti d ' importazione , quando tali documenti sono richiesti per l ' importazione di un prodotto in quantità particolarmente accresciuta o a condizioni eccezionali ;

considerando che è essenziale procedere , sul piano comunitario e nell ' ambito di un comitato consultivo , soprattutto in base a tali informazioni , all ' esame delle condizioni delle importazioni , della loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonchù , eventualmente , delle misure da prendere ;

considerando che può rivelarsi necessario sottoporre alcune importazioni ad una sorveglianza comunitaria ;

considerando che , in tal caso , occorre subordinare l ' immissione in libera pratica dei prodotti in oggetto alla presentazione di un documento d ' importazione che soddisfi a criteri uniformi ; che tale documento , dietro dichiarazione e semplice richiesta dell ' importatore , deve essere rilasciato o vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un certo termine , senza che ciò comporti un qualunque diritto d ' importazione per l ' importatore ; che tale documento può quindi essere utilizzato solo finchù non intervenga un mutamento nel regime di importazione ;

considerando che nell ' interesse della Comunità occorre che sia assicurata nel modo più completo possibile una reciproca informazione tra gli Stati membri e la Commissione circa i risultati della sorveglianza comunitaria ;

considerando che spetta alla Commissione e al Consiglio decidere in merio alle misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti ;

considerando che è opportuno che gli Stati membri possano , a determinate condizioni e a titolo conservativo , adottare misure di salvaguardia sul piano nazionale ;

considerando che l ' articolo 9 , paragrafo 5 e l ' articolo 11 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 925/79 prevedono che il Consiglio decida gli adeguamenti da apportare a tale regolamento ;

considerando che un riesame di questo regolamento alla luce dell ' esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di adottare criteri più precisi di valutazione dell ' eventuale pregiudizio e la necessità di stabilire una procedura di indagine senza peralto escludere la possibilità che la Commissione e gli Stati membri adottino , in casi d ' urgenza , le misure necessarie ;

considerando che a tal fine è opportuno prevedere disposizioni più dettagliate in merito all ' apertura di questa indagine , ai controlli ed alle verifiche necessarie , all ' audizione degli interessati , al trattamento delle informazioni ricevute e ai criteri di valutazione del pregiudizio ;

considerando che le disposizioni sulle indagini fissate dal presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali relative al segreto professionale ;

considerando che è opportuno procedere ad una pubblicazione complessiva del regolamento così modificato ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità di cui all ' allegato non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa , fermi restando gli articoli 11 , 12 e 13 .

Articolo 2

1 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , può decidere di estendere l ' allegato ad altre importazioni qualora ciò non origini il rischio di una situazione che giustifichi l ' applicazione di misure di salvaguardia a norma del titolo V .

2 . Qualora la Commissione constati che un prodotto è liberalizzato in tutta la Comunità in seguito all ' abrogazione di una restrizione quantitativa da parte di uno Stato membro , essa può decidere di includere questo prodotto nell ' elenco comune di liberalizzazione , salvo che uno Stato membro , nel corso di una consultazione preliminare da effettuare conformemente all ' articolo 5 , paragrafo 4 , chieda che venga presentata al Consiglio una proposta ai sensi del paragrato 1 del presente articolo .

TITOLO II

Procedura comunitaria di informazione e di consultazione

Articolo 3

1 . Gli Stati membri informano la Commissione : a ) qualora l ' evoluzione delle importazioni rischi di rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia ;

b ) qualora constatino , in base alle loro procedure amministrative consuete e secondo la loro esperienza , che il rilascio dei titoli richiesti autorizzanti una importazione rischierebbe di compromettere la realizzazione dei fini perseguiti con l ' eventuale applicazione di misure di salvaguardia a norma del titolo V e , in ogni modo , in caso di richiesta di documenti per l ' importazione di un prodotto in quantità particolarmente accresciuta od a condizioni eccezionali .

2 . L ' informazione di cui al paragrafo 1 deve comprendere gli elementi di prova disponibili , in base ai criteri stabiliti all ' articolo 9 .

3 . La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri .

Articolo 4

1 . In qualsiasi momento possono essere avviate consultazioni a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione . Comunque , le consultazioni devono aver luogo prima dell ' applicazione di qualsiasi misura presa a norma degli articoli 10 , 11 e 12 .

2 . Nel caso di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera a ) , le consultazioni si svolgono entro gli otto giorni lavorativi successivi al giorno in cui sono pervenute alla Commissione le informazioni previste da detto articolo .

3 . Se non sono state avviate consultazioni in merito ai titoli autorizzanti un ' importazione oggetto dell ' informazione di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b ) , entro i quattro giorni lavorativi successivi al giorno in cui sono pervenute alla Commissione le informazioni concernenti le domande presentate agli Stati membri , i titoli richiesti possono essere rilasciati . Se sono state avviate consultazioni si osserva un termine supplementare di quattro giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine suindicato , tranne nel caso in cui durante le consultazioni gli Stati membri o la Commissione non abbiano nulla da obiettare in merito ad un rilascio più rapido .

Articolo 5

1 . Le consultazioni si svolgono nell ' ambito di un comitato consultivo , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente ; questi comunica tempestivamente agli Stati membri tutti gli elementi utili d ' informazione .

3 . Le consultazioni vertono in particolare :

a ) sulle condizioni delle importazioni e sulla loro evoluzione , nonchù sui diversi elementi della situazione economica e commerciale del prodotto in questione ;

b ) sulle misure che sarebbe opportuno adottare .

4 . Se necessario , le consultazioni possono aver luogo per iscritto . In questo caso , la Commissione informa gli Stati membri che possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine di cinque/otto giorni lavorativi , da stabilire dalla Commissione .

TITOLO III

Procedura comunitaria d ' indagine

Articolo 6

1 . Quando al termine delle consultazioni la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare l ' apertura di un ' indagine , essa procede come segue :

a ) annuncia l ' apertura di un ' indagine sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ; questo annuncio fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione ; essa fissa il termine entro il quale gli interessati possono comunicare per iscritto la loro opinione ;

b ) avvia l ' indagine in cooperazione con gli Stati membri .

2 . La Commissione cerca ogni informazione che stima necessaria e , quando lo ritiene appropriato , procede...

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