Council Regulation (EEC) No 4253/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing Regulation (EEC) No 2052/88 as regards coordination of the activities of the different Structural Funds between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments
Published date | 31 December 1988 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 374, 31 December 1988 |
Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro
Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1988 pag. 0001 - 0014
REGOLAMENTO (CEE) N. 4253/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 130 E e 153,
vista la proposta della Commissione(1),
in cooperazione con il Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti(4) ;
considerando che il raddoppio dei Fondi strutturali fra il 1987 e il 1993 è contemplato dall'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 ; che occorre precisare le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 affinché i nuovi mezzi finanziari concessi ai Fondi siano utilizzati in osservanza della nuova regolamentazione prevista nel sud- detto regolamento e in conformità degli orientamenti del Consiglio europeo ;
considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 dispone che il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 130 E del trattato, stabilisce le disposizioni necessarie per provvedere al coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi, quelli della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro ;
considerando che è necessario garantire e rafforzare, nel rispetto della compartecipazione, il coordinamento tra i Fondi strutturali e tra questi Fondi, la BEI e gli altri strumenti finanziari della Comunità, al fine di incrementare l'efficacia dei loro contributi alla realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ; che la Commissione ha un ruolo importante da svolgere a questo proposito ;
considerando che a tal fine la Commissione deve, se necessario, associare la BEI all'elaborazione delle proprie decisioni ; che la BEI è disposta, nel rispetto delle proprie competenze, a collaborare all'attuazione di questo regolamento ;
considerando che gli articoli da 8 a 11 di detto regolamento prevedono che le disposizioni relative alla loro attuazione saranno previste nelle decisioni d'applicazione di cui all'articolo 130 E del trattato ; che è necessario definire i criteri che la Commissione deve applicare per la selezione delle zone rurali situate al di fuori delle regioni designate per un contributo dei Fondi a titolo dell'obiettivo n. 1 e che possono beneficiare di un contributo a titolo dell'obiettivo n. 5 b), definito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ; che questi criteri devono assicurare una concentrazione effettiva sulle zone che soffrono dei problemi di sviluppo più gravi, pur tenendo conto dei problemi di altre zone rurali, nelle regioni degli Stati membri caratterizzate da squilibri socioeconomici tali da minacciarne lo sviluppo ;
considerando che è necessario specificare il campo, il contenuto e la durata dei piani che gli Stati membri devono presentare, nonché i termini per la presentazione di tali piani ;
considerando che la Commissione deve poter fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare gli Stati membri nell'elaborazione dei piani ;
considerando che è necessario fornire orientamenti sul contenuto e sulla durata dei quadri comunitari di sostegno che la Commissione deve adottare d'accordo con lo Stato membro interessato e sul termine dell'elaborazione di tali quadri ;
considerando che, nell'elaborazione e nell'attuazione dei quadri comunitari di sostegno, occorre assicurare che l'aumento degli stanziamenti dei Fondi abbia un impatto economico reale accresciuto nelle regioni interessate ;
considerando che la Commissione deve essere in grado di adattare, in accordo con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno, tenendo conto delle azioni non previste nei piani presentati dagli Stati membri, in particolare delle azioni risultanti da nuove iniziative comunitarie ;
considerando che l'intervento dei Fondi previsto nei quadri comunitari di sostegno deve assumere principalmente la forma del cofinanziamento di programmi operativi ;
considerando che è necessario specificare le condizioni dell'attuazione dei programmi operativi nel quadro dell'approccio integrato ;
considerando che è necessario specificare le condizioni generali che regolano l'esame delle richieste di contributo finanziario dei Fondi strutturali ;
considerando che l'intervento finanziario dei Fondi strutturali a titolo degli obiettivi nn. da 1 a 4 e 5 b) deve, di norma, essere concesso soltanto per azioni indicate nei quadri comunitari di sostegno e per le spese sostenute dopo la presentazione di una richiesta di contributo dei Fondi ; che è tuttavia necessario prevedere l'ammissibilità delle spese sostenute prima di questa data per il cofinanziamento dei progetti e dei regimi d'aiuto ;
considerando che è necessario definire le condizioni alle quali i Fondi strutturali possono concedere sovvenzioni globali e cofinanziare progetti ;
considerando che è opportuno prevedere in quali condizioni possa aver luogo il finanziamento di studi e dell'assistenza tecnica connessi all'utilizzazione congiunta o coordinata dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari;
considerando che occorre vigilare affinché le difficoltà di ordine tecnico ed amministrativo che potrebbero ostacolare l'attuazione della riforma dei Fondi, segnatamente nelle regioni in un ritardo di sviluppo, non si traducano in un'utilizzazione insufficiente delle risorse di bilancio o mettano in discussione il raddoppio effettivo di dette risorse ;
considerando che per garantire una certa flessibilità nell'attenzione della riforma dei Fondi, conviene che i tassi di contributi dei Fondi siano fissati in funzione della disposizione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e alle condizioni previste nel presente regolamento, nel quadro della compartecipazione per gli obiettivi nn. da 1 a 4 e 5 b), da un lato, e con ulteriori decisioni del Consiglio per l'obiettivo n. 5 a), dall'altro ;
considerando che per incoraggiare la gestione efficace e coordinata delle risorse finanziarie dei Fondi, è necessario definire norme e procedure comuni in materia di impegni, di pagamento e di controllo ;
considerando che, nel quadro di una più vasta utilizzazione dell'ecu nelle operazioni finanziarie della Comunità e in particolare nell'attuazione del bilancio comunitario, è opportuno che i crediti e gli obblighi finanziari della Comunità nei confronti dei Fondi strutturali siano anche espressi in ecu, conformemente al regolamento finanziario ;
considerando che è necessario specificare le modalità della sorveglianza e della valutazione delle azioni strutturali della Comunità, al fine di rafforzare l'efficacia dei metodi d'intervento per realizzare gli obiettivi e valutare l'impatto dei contributi ;
considerando che è necessario definire le modalità relative al funzionamento dei comitati incaricati di assistere la Commissione nell'attuazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 ;
considerando che è opportuno specificare il contenuto della relazione annua di cui all'articolo 16 di detto regolamento ;
considerando che devono essere previste misure per dare una pubblicità appropriata ai contributi concessi dalla Comunità nel quadro di azioni specifiche ;
considerando che è necessario definire in modo più specifico le modalità transitorie relative all'intervento dei Fondi, approvato o richiesto prima dell'entrata in vigore delle decisioni d'applicazione previste dall'articolo 130 E del trattato ; che può anche risultare necessario, al fine di garantire la continuità delle azioni dei Fondi, prevedere l'approvazione di talune azioni, prima che la Commissione abbia deliberato sui quadri comunitari di sostegno,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
TITOLO I COORDINAMENTO Articolo 1 Disposizioni generali In applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione assicura, nel rispetto della compartecipazione, il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro.
Articolo 2 Coordinamento tra i Fondi Il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi si effettua in particolare a livello :
-dei quadri comunitari di sostegno ;
-della programmazione pluriennale di bilancio ;
-dell'attuazione, quando risulta opportuna, dei programmi operativi integrati ;
-della sorveglianza e della valutazione delle azioni dei Fondi, svolte a titolo di un solo obiettivo, e delle azioni svolte a titolo di più obiettivi sullo stesso territorio.
Articolo 3 Coordinamento tra i Fondi, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti 1. Nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione assicura, nell'ambito della compartecipazione, il...
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