Council Regulation (EEC) No 2052/88 of 24 June 1988 on the tasks of the Structural Funds and their effectiveness and on coordination of their activities between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments

Published date15 July 1988
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Internal market - Principles,Coordination of structural instruments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 185, 15 July 1988
EUR-Lex - 31988R2052 - IT 31988R2052

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 15/07/1988 pag. 0009 - 0020


REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/88 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 D,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 130 A del trattato dispone che la Comunità sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale e che in particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra le diverse regioni e il ritardo di quelle meno favorite;

considerando che ai sensi dell'articolo 130 C, il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino;

considerando che l'articolo 130 D del trattato prevede a tal fine che la Commissione presenti una proposta d'insieme intesa ad apportare alla struttura e alle regole di funzionamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento" ("FEAOG-Orientamento"), del Fondo sociale europeo ("FSE") e del FESR le modifiche necessarie per precisare e razionalizzare le loro missioni al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi enunciati negli articoli 130 A e 130 D del trattato, nonché a rafforzare l'efficacia ed a coordinare gli interventi fra di loro e con quelli degli strumenti finanziari esistenti;

considerando che l'azione che la Comunità conduce attraverso i Fondi a finalità strutturale (Fondi strutturali), la Banca europea per gli investimenti ("BEI") e gli altri strumenti finanziari deve agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 130 A e 130 C;

considerando che l'azione condotta per il tramite dei Fondi strutturali, della Bei e degli altri strumenti finanziari esistenti,

nonché il coordinamento delle politiche economiche e sociali degli Stati membri, il coordinamento delle politiche regionali nazionali, il coordinamento dei regimi di aiuto nazionali e delle altre misure connesse con l'attuazione delle politiche comuni e del mercato interno rientrano, secondo l'articolo 130 B del trattato, in una serie di iniziative volte a rafforzare la coesione socio-economica e che spetta alla Commissione il compito di fare proposte adeguate in tal senso;

considerando che per conseguire il fine enunciato dall'articolo 130 D del trattato è opportuno orientare l'insieme dell'azione comunitaria in questo settore verso obiettivi prioritari e chiaramente definiti in funzione di tale fine;

considerando che per rafforzare l'impatto dell'azione strutturale della Comunità il Consiglio europeo ha deciso l'11/12 febbraio 1988 di raddoppiare in termini reali entro il 1993 gli impegni di stanziamento per i Fondi a finalità strutturale rispetto ai livelli del 1987; che contemporaneamente ha adottato decisioni in merito ad aumenti concreti entro il 1992; che in questo contesto i contributi dei Fondi a finalità strutturale per le regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1 saranno raddoppiati in termini reali entro il 1992; che ciò facendo la Commissione dovrà provvedere a che nell'ambito dei mezzi supplementari messi a disposizione per le regioni rientranti nell'obiettivo n. 1 sia compiuto uno sforzo particolare a favore delle regioni più svantaggiate;

considerando che, da un lato, è opportuno precisare quali Fondi devono contribuire al conseguimento di ciascuno degli obiettivi prioritari, nonché in quale misura e a quali condizioni, e che dall'altro è opportuno stabilire i presupposti che devono sussistere perché la BEI e gli altri strumenti finanziari comunitari già esistenti possano intervenire per apportare il loro contributo segnatamente in concomitanza con l'intervento dei Fondi;

considerando che tra i tre Fondi strutturali il FESR costituisce il principale strumento finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dello sviluppo e dell'adeguamento strutturali delle regioni in ritardo in termini di crescita economica e che esso svolge un ruolo centrale nella riconversione delle regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi bacini d'occupazione e comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale;

considerando che missioni prioritarie del FSE sono la lotta alla disoccupazione di lunga durata e l'inserimento professionale dei giovani; che esso contribuisce a promuovere la coesione economica e sociale; che esso è anche uno strumento di importanza fondamentale atto a promuovere una coerente politica dell'occupazione negli Stati membri e nella Comunità;

considerando che nell'ambito del sostegno alla coesione economica e sociale il FEAOG-Orientamento, costituisce, ai fini della riforma della politica agricola comune, lo strumento principale per finanziare l'adeguamento delle strutture agrarie e lo sviluppo delle zone rurali;

considerando che l'intervento dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti deve servire tra l'altro per attuare una politica di sviluppo rurale;

considerando che occorre definire le missioni dei Fondi strutturali al fine di precisare le grandi categorie di compiti ad essi rispettivamente affidati nel conseguimento degli obiettivi prioritari; che l'intervento dei Fondi strutturali deve corrispondere agli obiettivi delle politiche comunitarie, per esempio riguardo alle regole della concorrenza, alla stipulazione di contratti pubblici e alla protezione dell'ambiente;

considerando che il conseguimento dell'obiettivo prioritario che consiste nel provvedere all'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo postula che una parte significativa delle risorse dei Fondi strutturali comunitari venga assegnata ai fini del conseguimento di tale obiettivo;

considerando che saranno previste disposizioni relative alle quote indicative degli stanziamenti di impegno nell'ambito del FESR per la ripartizione tra gli Stati membri, onde facilitare la programmazione di questi ultimi relativa alle misure rientranti nell'ambito del FESR;

considerando che occorre precisare le regioni, le zone e le persone che nella Comunità possono beneficiare degli interventi strutturali in funzione dei diversi obiettivi prioritari;

considerando che occorre redigere l'elenco delle regioni in ritardo in termini di crescita economica; che occorre a tal fine individuare le regioni che rientrano nel livello amministrativo NUTS II (4) ed il cui PIL pro capite è inferiore, a parità di potere d'acquisto, al 75 % della media comunitaria, nonché le altre regioni di cui il prodotto interno lordo (PIL) pro capite si avvicina a quello delle zone con una percentuale inferiore al 75 % e per le quali sussistono particolari motivi che giustificano l'inclusione nell'elenco;

considerando che è opportuno stabilire criteri per la definizione delle zone industriali in declino; che inoltre, per garantire un'effettiva concentrazione degli interventi, l'azione comunitaria potrebbe contemplare fino al 15 % della popolazione della Comunità al di fuori delle regioni con un ritardo nello sviluppo;

considerando che devono essere fissati criteri per la scelta delle zone rurali:

considerando che l'azione comunitaria è complementare a quella condotta dai singoli Stati membri o consiste in una partecipazione a misure nazionali e che per conferire un valore aggiunto alle iniziative che questi ultimi intraprendo- no al livello territoriale ritenuto più opportuno, occorre porre in essere una stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le autorità competenti designate da quest'ultimo a livello nazionale, regionale, locale o altro, che agiscono in qualità di partner nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, nel perseguire un obiettivo comune;

considerando che è opportuno precisare le principali forme d'intervento strutturale della Comunità in favore degli obiettivi enunciati dagli articoli 130 A e 130 C del trattato; che questi interventi devono potenziare l'efficacia dell'azione comunitaria e permettere al tempo stesso di far fronte alle varie circostanze che possono presentarsi, tenendo conto del principio della proporzionalità;

considerando che si deve annettere un'importanza preponderante agli interventi sotto forma di programmi operativi pluriennali;

considerando che per agevolare l'azione congiunta di uno o più Fondi, della BEI e di uno o più altri strumenti finanziari esistenti, tali programmi potranno essere predisposti e attuati seguendo un approccio integrato con riferimento agli interventi da essi previsti;

considerando che è opportuno porre in essere i meccanismi che consentono di modulare gli interventi comunitari in funzione delle caratteristiche degli interventi a promuovere, del contesto in cui questi ultimi devono trovare pratica attuazione, e della capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi, tenendo conto in particolare della sua prosperità relativa;

considerando che ai fini dell'attuazione del presente regolamento è opportuno stabilire le modalità che permettono di provvedere alla più stretta associazione della...

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