Council Regulation (EEC) No 866/90 of 29 March 1990 on improving the processing and marketing conditions for agricultural products

Published date06 April 1990
Subject MatterAgricultural structures,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 91, 6 April 1990
EUR-Lex - 31990R0866 - IT 31990R0866

Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 06/04/1990 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0111
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0111


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REGOLAMENTO (CEE) N. 866/90 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1990

relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (4) prevede l'adozione di una decisione del Consiglio sulle modalità della partecipazione del Fondo all'azione di miglioramento delle condizioni di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, per la realizzazione degli obiettivi di cui al regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esisenti, dall'altro (5);

considerando che è opportuno definire i tipi d'investimento formanti oggetto dell'intervento del FEAOG, sezione orientamento (denominato in appresso « Fondo »), tenendo conto sia della situazione attuale dei mercati agricoli e del settore agroalimentare, sia della prospettiva di sviluppo degli sbocchi per i prodotti agricoli;

considerando che, per garantire il miglioramento coerente della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno che la partecipazione finanziaria del Fondo ad investimenti in questo settore sia subordinata all'inserimento degli stessi in piani settoriali che implicano un'analisi approfodita della situazione del settore e del miglioramento previsto;

considerando che è opportuno che la Commissione adotti, per questi piani, quadri comunitari di sostegno settoriali, che saranno elaborati di concerto con gli Stati membri interessati, nell'ambito della compartecipazione, e tenendo eventualmente conto dei quadri comunitari di sostegno decisi per i piani relativi agli obiettivi 1 e 5, lettera b) definiti nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 (6);

considerando che è opportuno adottare mezzi efficaci per garantire che l'intervento comunitario sia coerente con la politica agricola comune; che, a tal fine, il mezzo più efficace consiste nell'adozione di criteri di selezione che consentano di determinare quali investimenti debbano essere presi in considerazione in via prioritaria;

considerando che, per garantire la trasparenza necessaria per l'intervento del Fondo, è opportuno definire le spese imputabili;

considerando che è necessario garantire l'efficacia degli investimenti e la partecipazione degli agricoltori ai vantaggi economici dell'azione;

considerando che, in generale, l'applicazione dell'azione deve essere limitata ai prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato; che, tuttavia, in alcuni casi i prodotti trasformati non più compresi nell'allegato suddetto possono essere importanti per gli agricoltori, in quanto creano sbocchi nuovi e/o garantiscono un valore aggiunto maggiore per il prodotto di base;

considerando che nel quadro della riforma dei fondi strutturali il regolamento (CEE) n. 4256/88 ha stabilito le nuove forme d'intervento del Fondo per il miglioramento delle strutture di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli; che occorre pertanto definire le norme generali per l'attuazione del regolamento stesso;

considerando che per tener conto delle varie situazioni strutturali nelle diverse regioni della Comunità è opportuno diversificare i tassi della partecipazione per categoria di regioni;

considerando che, per garantire l'armonia tra le azioni della Comunità e quelle dello Stato membro e assicurare la complementarità dell'intervento comunitario, è necessario che gli investimenti prescelti per un finanziamento da parte del Fondo siano cofinanziati dallo Stato membro;

considerando che, per consentire il passaggio armonioso dal regime di finanziamento previsto dal regolamento (CEE) n. 355/77 (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 4256/88, alle nuove disposizioni contenute nel presente regolamento, è opportuno prevedere modalità transitorie relative all'intervento del Fondo approvato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di definire alcune modalità d'applicazione specifiche, adattate al carattere particolare dell'azione contemplata dal presente regolamento, per consentirne un'attuazione efficace,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi dell'azione comune

1. È istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 e a titolo dell'obiettivo 5, lettera a), definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, volta a favorire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli. Questa azione concorre inoltre alla realizzazione degli obiettivi 1 e 5, lettera b) di cui all'articolo precitato, ossia la promozione dello sviluppo delle regioni in cui lo sviluppo è in ritardo nonché delle zone rurali.

2. Al fine di favorire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli, il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato « Fondo », può partecipare al finanziamento di investimenti che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti;

a) concorrano all'orientamento della produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o favoriscano la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola, favorendo in particolare la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti e di prodotti di qualità, compresi quelli ottenuti dall'agricoltura cosiddetta biologica;

b) siano tali da snellire i meccanismi d'intervento delle organizzazioni comuni di mercato...

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