Council Regulation (EEC) No 2409/92 of 23 July 1992 on fares and rates for air services

Published date24 August 1992
Subject MatterTransport,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 240, 24 August 1992
EUR-Lex - 31992R2409 - IT 31992R2409

Regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 24/08/1992 pag. 0015 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0130
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0130


REGOLAMENTO (CEE) N. 2409/92 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1992 sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che è importante definire una politica dei trasporti aerei per il mercato interno, entro il 31 dicembre 1992, in conformità del disposto dell'articolo 8 A del trattato;

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 87/601/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulle tariffe per i servizi aerei di linea tra Stati membri(4) e il regolamento (CEE) n. 2342/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sulle tariffe dei servizi aerei di linea(5) costituiscono i primi passi verso la realizzazione del mercato interno per quanto riguarda le tariffe aeree per il trasporto di passeggeri;

considerando che le tariffe aeree dovrebbero di norma essere liberamente determinate dalle forze di mercato;

considerando che è opportuno completare la liberalizzazione delle tariffe con adeguate garanzie atte a tutelare gli interessi degli utenti e dell'industria;

considerando che è opportuno trattare tutte le questioni relative alle tariffe nello stesso regolamento;

considerando che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 2342/90 e, in parte, il regolamento (CEE) n. 294/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri(6) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento riguarda i criteri e le procedure da seguire per la fissazione delle tariffe passeggeri e merci per i servizi aerei relativi a trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità economica europea.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, il presente regolamento non si applica:

a) alle tariffe aeree passeggeri e merci dei vettori aerei non comunitari;

b) alle tariffe aeree passeggeri e merci fissate nel quadro di un onere di servizio pubblico conformemente al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo all'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie(7) .

3. Solo i vettori aerei comunitari sono autorizzati a introdurre nuovi prodotti o tariffe ridotte rispetto a quelle esistenti per prodotti identici.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) tariffa aerea passeggeri, il prezzo in ecu o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti per il proprio trasporto e per il trasporto del proprio bagaglio sui servizi aerei, nonché tutte...

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