Council Regulation (EEC) No 2331/89 of 26 July 1989 amending Regulation (EEC) No 3667/83 relating to the continuing of the import of New Zealand butter into the United Kingdom on special terms

Published date29 July 1989
Subject MatterAccession,Commercial policy,Milk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 220, 29 July 1989
EUR-Lex - 31989R2331 - IT

REGOLAMENTO (CEE) N. 2331/89 DEL CONSIGLIO del 26 luglio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell' importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali -

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 29/07/1989 pag. 0075 - 0075


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2331/89 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo 18 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/83 del Consiglio (1) ha autorizzato temporaneamente il Regno Unito ad importare burro dalla Nuova Zelanda a condizioni speciali durante il periodo dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1989;

considerando che il Consiglio non era stato in grado di concludere in tempo un nuovo regime di importazione per un periodo più lungo; che, per evitare un'interruzione delle importazioni, esso ha concesso con il regolamento (CEE) n. 1856/89 (2), una nuova autorizzazione temporanea dal 1o gennaio al 31 luglio 1989;

considerando che per le stesse ragioni conviene prorogare l'autorizzazione temporanea fino al 30 settembre 1989;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3667/83 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il presente regime si applica nel periodo 1o gennaio 1984 - 30 settembre 1989.

I quantitativi che possono essere importati sono i seguenti:

- 83 000 t nel 1984,

- 81 000 t nel 1985,

- 79 000 t nel 1986,

- 76 500 t nel 1987,

- 74 500 t nel 1988,

- 55 875 t per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 1989. »

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Anteriormente al 30 settembre 1989, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione sul mantenimento del regime derogatorio. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il...

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