Council Regulation (EEC) No 2331/89 of 26 July 1989 amending Regulation (EEC) No 3667/83 relating to the continuing of the import of New Zealand butter into the United Kingdom on special terms
Published date | 29 July 1989 |
Subject Matter | Accession,Commercial policy,Milk products |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 220, 29 July 1989 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 2331/89 DEL CONSIGLIO del 26 luglio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell' importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali -
Gazzetta ufficiale n. L 220 del 29/07/1989 pag. 0075 - 0075
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2331/89 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 1989
che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto l'atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo 18 ad esso allegato,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/83 del Consiglio (1) ha autorizzato temporaneamente il Regno Unito ad importare burro dalla Nuova Zelanda a condizioni speciali durante il periodo dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1989;
considerando che il Consiglio non era stato in grado di concludere in tempo un nuovo regime di importazione per un periodo più lungo; che, per evitare un'interruzione delle importazioni, esso ha concesso con il regolamento (CEE) n. 1856/89 (2), una nuova autorizzazione temporanea dal 1o gennaio al 31 luglio 1989;
considerando che per le stesse ragioni conviene prorogare l'autorizzazione temporanea fino al 30 settembre 1989;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3667/83 è modificato come segue:
1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
« 1. Il presente regime si applica nel periodo 1o gennaio 1984 - 30 settembre 1989.
I quantitativi che possono essere importati sono i seguenti:
- 83 000 t nel 1984,
- 81 000 t nel 1985,
- 79 000 t nel 1986,
- 76 500 t nel 1987,
- 74 500 t nel 1988,
- 55 875 t per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 1989. »
2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. Anteriormente al 30 settembre 1989, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione sul mantenimento del regime derogatorio. »
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il...
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