Council Regulation (EEC) No 3330/91 of 7 November 1991 on the statistics relating to the trading of goods between Member States

Published date16 November 1991
Subject MatterInformation and verification,Research and technological development,Free movement of goods,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 316, 16 November 1991
EUR-Lex - 31991R3330 - IT 31991R3330

Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 16/11/1991 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 3330/91 DEL CONSIGLIO del 7 novembre 1991 relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il completamento del mercato interno presuppone l'eliminazione delle frontiere fisiche tra Stati membri; che un livello soddisfacente di informazione sugli scambi di beni tra Stati membri deve dunque essere determinato ricorrendo a mezzi che non implichino controlli, neppure indiretti, alle frontiere interne;

considerando che l'analisi della situazione in cui la Comunità e gli Stati membri verranno a trovarsi dopo il 1992 ha messo in luce che, sul piano dell'informazione relativa agli scambi di beni tra Stati membri, esigenze concrete sussisteranno;

considerando che una parte di tali esigenze non può essere soddisfatta attraverso un'informazione molto aggregata, non essendo di natura macroeconomica come quelle, per esempio, che si riferiscono alla contabilità nazionale o alla bilancia dei pagamenti; che, tra l'altro, la politica commerciale, le analisi settoriali, la disciplina della concorrenza, la gestione e l'orientamento dell'agricoltura e della pesca, lo sviluppo regionale, le previsioni energetiche e l'organizzazione dei trasporti devono, al contrario, potersi fondare su una documentazione fornita di dati numerici che dia una visione il più possibile attuale, esatta e dettagliata del mercato interno;

considerando che l'informazione sugli scambi di beni tra Stati membri contribuirà in modo particolare a misurare i progressi del mercato interno, ad accelerarne, di conseguenza, il completamento e a consolidarne la realizzazione con cognizione di causa; che detta informazione può rivelarsi uno degli strumenti utili per valutare l'evoluzione della coesione economica e sociale;

considerando che, fino alla fine del 1992, le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri beneficiano delle formalità, della documentazione e dei controlli che le amministrazioni doganali prescrivono, per necessità loro proprie o per quelle di altri uffici, agli speditori e ai destinatari di merci in circolazione tra gli Stati membri, ma che l'eliminazione delle frontiere fisiche e di quelle fiscali fa per l'appunto scomparire;

considerando che, pertanto, occorrerà raccogliere direttamente presso gli speditori e i destinatari i dati necessari alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, ricorrendo a metodi e a tecniche che ne garantiscano la completezza, l'attendibilità e l'attualità senza costituire per gli interessati, e in particolare per le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti di tali statistiche sono legittimati ad attendersi;

considerando che la normativa in materia si dovrà applicare, d'ora in poi, a tutte le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri - anche a quelle che non saranno state armonizzate prima del 1993 o che non saranno state rese obbligatorie a livello comunitario;

considerando che le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri si definiscono in base ai movimenti di merci che ne formano l'oggetto; che esse possono contenere dati relativi al trasporto, la cui raccolta verrebbe effettuata contemporaneamente a quella dei dati specifici di ciascuna di tali statistiche, con conseguente alleggerimento dell'onere globale dell'informazione;

considerando che i privati trarranno vantaggi evidenti dal mercato interno; che è opportuno evitare che le norme riguardanti l'informazione statistica riducano ai loro occhi la portata di detti vantaggi; che la fornitura di tali informazioni imporrebbe loro un obbligo ritenuto quanto meno inopportuno e di cui non sarebbe, d'altronde, possibile verificare l'adempimento senza un impiego sproporzionato di mezzi; che è quindi ragionevole considerare che tali persone non siano più tenute a fornire tali informazioni al di fuori di indagini periodiche adeguate;

considerando che il nuovo sistema di raccolta da instaurare deve potersi applicare alla totalità delle satistiche degli scambi di beni tra Stati membri; che, dunque, esso va definito in un quadro generale in cui si integrino nuovi concetti inerenti soprattutto al campo d'applicazione, ai fornitori delle informazioni ed alla trasmissione dei dati;

considerando che l'economia stessa del sistema consiste nell'utilizzo delle reti amministrative collegate e, in particolare, di quella dell'amministrazione dell'IVA, onde garantire alla statistica un minimo di controllo indiretto senza peraltro dover accrescere l'onere dei soggetti passivi; che altresì bisogna evitare che tra gli interessati tenuti a fornire l'informazione si ingeneri confusione tra i loro obblighi statistici e fiscali;

considerando che è urgente sfruttare le attuali risorse documentarie per costituire in ciascuno Stato membro una documentazione di base relativa agli speditori e ai destinatari di merci, oggetto della statistica del commercio tra gli Stati membri, in modo da individuarne quelli più importanti per il periodo successivo al 1992 e sviluppare con il loro concorso procedimenti moderni di trasmissione dell'informazione;

considerando che, solo alla prova dei fatti, sarà possibile individuare le lacune o le debolezze del nuovo sistema di raccolta; che il suo miglioramento e la sua semplificazione dovranno essere effettuati in tempi ragionevoli per impedire che i suoi difetti si ripercuotano sfavorevolmente sugli scambi di beni tra Stati membri;

considerando che, tra le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, quella relativa al commercio tra gli Stati membri deve essere trattata per prima, per evidenti ragioni di interesse e di continuità; che, tuttavia, devono esservi apportati sostanziali adattamenti per tener conto delle nuove condizioni del mercato interno dopo il 1992; che occorre rivedere, tra l'altro, la definizione del suo contenuto, la nomenclatura delle merci ad essa applicabile e l'elenco dei dati da raccogliere per definirla; che è opportuno definire senza indugio il criterio di funzionamento delle soglie statistiche per evitare, a carico delle piccole e medie imprese, oneri sproporzionati rispetto ai costi di gestione;

considerando che è necessario che la Commissione sia assistita da un comitato che le assicuri la collaborazione regolare degli Stati membri, soprattutto per risolvere le problematiche che inevitabilmente si porranno nel campo dell'informazione sugli scambi di beni tra Stati membri in seguito alle numerose innovazioni introdotte dal nuovo sistema di raccolta;

considerando che la legislazione comunitaria in materia dovrà essere sistematicamente integrata da disposizioni che devono essere adottate ora dal Consiglio ora dalla Commissione;

considerando che talune disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore senza indugio per consentire alla Comunità ed agli Stati membri di prepararsi alle conseguenze pratiche che esso comporterà a decorrere dal 1o gennaio 1993;

considerando che una di tali conseguenze consiste, da un lato, nell'abrogare il regolamento (CEE) n. 2954/85 del Consiglio, del 22 ottobre 1985, che istituisce talune misure relative all'uniformazione e alla semplificazione delle statistiche del commercio tra gli Stati membri (4), e, dall'altro, nel rendere inapplicabile alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629/88 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità e gli Stati membri elaborano le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento durante il periodo di transizione che inizia il 1o gennaio 1993 e termina al momento del passaggio a un regime unificato d'imposizione nello Stato membro d'origine. CAPITOLO I Generalità

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento e fatte salve le disposizioni particolari, si intende per:

a) « scambi di beni tra Stati membri »: il trasferimento di merci da uno Stato membro verso un altro;

b) « merci »: tutti i beni mobili, ivi compresa la corrente elettrica;

c) « merci comunitarie »: le merci:

- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;

- provenienti da paesi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro;

- ottenute, nel territorio doganale della Comunità, dalle merci di cui al secondo trattino, oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino;

d) « merci non comunitarie »: le merci diverse da quelle di cui alla lettera c). Fatti salvi gli accordi conclusi con taluni paesi terzi - per l'applicazione del regime del transito comunitario - sono altresì considerate non comunitarie le merci che, benché soddisfino le condizioni di cui alla lettera c), sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state esportate fuori da tale territorio;

e) « Stato membro »: se il termine viene considerato nella sua accezione geografica, il suo territorio...

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