Council Regulation (EEC) No 3396/85 of 26 November 1985 amending Regulation (EEC) No 103/76 laying down common marketing standards for certain fresh or chilled fish
Published date | 03 December 1985 |
Subject Matter | Fisheries policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 322, 3 December 1985 |
Regolamento (CEE) n. 3396/85 del Consiglio del 26 novembre 1985 recante modifica del regolamento (CEE) n. 103/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 03/12/1985 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0042
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 4 pag. 0030
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0042
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 4 pag. 0030
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REGOLAMEREGOLAMENTO (CEE) N. 3396/85 DEL CONSIGLIO
del 26 novembre 1985
recante modifica del regolamento (CEE) n. 103/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati
ILIL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, nonché l'atto allegato a detto trattato, in particolare gli articoli 27 e 396,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3655/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede la possibilità di fissare norme comuni di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento o per gruppi di detti prodotti;
considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'inclusione dei lanzardi, dei rombi, dei pesci castagna e delle rane pescatrici nel regime dei prezzi previsto dal regolamento (CEE) n. 3796/81;
considerando che la normalizzazione di questi prodotti riveste un'importanza particolare ai fini del corretto funzionamento del regime dei prezzi;
considerando che la fissazione di norme comuni di commercializzazione può contribuire, in particolare, al miglioramento della qualità dei prodotti; che è quindi opportuno fissare tali norme per detti prodotti;
considerando che la normalizzazione dei prodotti consente di garantire condizioni di concorrenza più leali e una migliore trasparenza del mercato; che è quindi opportuno prevedere per ciascuna partita commercializzata l'indicazione del peso netto in chilogrammi;
considerando che, in considerazione delle caratteristiche del mercato di alcune specie pelagiche, l'esperienza ha dimostrato la necessità di prevedere in alcuni casi adeguamenti del sistema di classificazione;
considerando che è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 103/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento...
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