Council Regulation (EEC) No 3322/88 of 14 October 1988 on certain chlorofluorocarbons and halons which deplete the ozone layer

Published date31 October 1988
Subject MatterInternal market - Principles,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 297, 31 October 1988
EUR-Lex - 31988R3322 - IT

REGOLAMENTO (CEE) N. 3322/88 DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1988 relativo a taluni clorofluorocarburi e halon che riducono lo strato di ozono -

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 31/10/1988 pag. 0001 - 0007


REGOLAMENTO (CEE) N. 3322/88 DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1988 relativo a taluni clorofluorocarburi e halon che riducono lo strato di ozono

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità e alcuni Stati membri hanno firmato la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono il 22 marzo 1985;

considerando che è accertato che le emissioni continue di taluni clorofluorocarburi e halon ai livelli attuali possono causare un grave danno allo strato di ozono; che è internazionalmente riconosciuta la necessità di ridurre in modo significativo sia la produzione sia il consumo di tali sostanze; che le decisioni 80/372/CEE (3) e 82/795/CEE (4) prevedono controlli che sono di effetto limitato e riguardano soltanto due di tali sostanze (CFC 11 e CFC 12);

considerando che è stato negoziato e adottato il 16 settembre 1987 un protocollo addizionale alla convenzione, il protocollo di Montreal, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono; che questo protocollo è stato firmato dalla Comunità e da alcuni Stati membri;

considerando che, date le sue responsabilità in materia ambientale e commerciale, la Comunità ha approvato, con la decisione 88/540/CEE (5), la convenzione di Vienna e il protocollo di Montreal;

considerando che è necessario avviare un'azione a livello comunitario per ottemperare agli obblighi derivanti dalla convenzione e dal protocollo, in particolare l'obbligo di controllare la produzione e il consumo di taluni clorofluorocarburi e halon nella Comunità;

considerando che, conformemente all'articolo 130 T del trattato, l'adozione di tale azione comunitaria non deve impedire ai singoli Stati membri di mantenere o di prendere provvedimenti, che siano compatibili con il trattato, per una protezione ancora maggiore dell'ambiente;

considerando che, data la struttura del mercato di taluni clorofluorocarburi e halon, è opportuno controllare il consumo di tali sostanze, esercitando un controllo dell'offerta piuttosto che della domanda; che l'offerta può essere controllata limitando le vendite e l'uso da parte dei produttori nella Comunità e limitando le importazioni;

considerando che è necessario esaminare costantemente l'evoluzione del mercato dei clorofluorocarburi e halon, in particolare per quanto riguarda forniture sufficienti per le utilizzazioni essenziali, e i progressi compiuti nello sviluppo di adeguate sostanze sostitutive;

considerando che il protocollo stabilisce inoltre che devono essere imposte talune restrizioni al commercio con gli Stati che non sono parti del protocollo e richiede che siano comunicati taluni dati;

considerando che possono essere necessarie ulteriori misure comunitarie per ottemperare agli obblighi della Comunità derivanti dal protocollo, per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo e l'assistenza tecnica;

considerando che le riduzioni della produzione e del consumo previste per il periodo dal 1g luglio 1998 al 30 giugno 1999 e per ciascun periodo successivo di dodici mesi saranno riesaminate alla luce di eventuali decisioni delle parti in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Il presente regolamento si applica all'importazione, all'esportazione, alla produzione e al consumo dei clorofluorocarburi e halon di cui all'allegato I.

Articolo 2 Definizioni Nel presente regolamento:

- per "protocollo" si intende il protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;

- per "clorofluorocarburi" si intendono le sostanze elencate nel gruppo I dell'allegato I;

- per "halon" si intendono le sostanze elencate nel gruppo II dell'allegato I;

- per "produttore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che produce clorofluorocarburi o halon nella Comunità;

- per "impresa" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che produce o utilizza clorofluorocarburi o halon nella Comunità a fini...

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