Council Regulation (EEC) No 1601/92 of 15 June 1992 concerning specific measures for the Canary Islands with regard to certain agricultural products

Published date27 June 1992
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Regional policy,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 173, 27 June 1992
EUR-Lex - 31992R1601 - IT 31992R1601

Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 27/06/1992 pag. 0013 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0186
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0186


REGOLAMENTO (CEE) N. 1601/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 42 e 43,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie(4) , prevede l'integrazione delle isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e nel complesso delle politiche comuni; che, a norma degli articoli 2 e 10 del regolamento precitato, l'applicazione della politica agricola comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento e deve essere inoltre accompagnata da misure particolari riguardanti la produzione agricola;

considerando che la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN)(5) , definisce nelle linee generali gli orientamenti da seguire per tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti che contraddistinguono le isole Canarie;

considerando che la posizione geografica eccezionale delle isole Canarie rispetto alle fonti di approvvigionamento a monte di taluni settori dell'alimentazione, essenziali per il consumo corrente o per l'industria trasformatrice dell'arcipelago, impone a quest'ultimo oneri tali da compromettere gravemente detti settori; che è possibile ovviare a questo svantaggio naturale, esentando dai prelievi e/o dai dazi doganali all'importazione diretta dai paesi terzi dei prodotti in causa;

considerando che, per mantenere la competitività nell'arcipelago dei medesimi prodotti d'origine comunitaria, al fine di realizzare efficacemente l'obiettivo perseguito dal POSEICAN, cioè per ridurre i prezzi stimolando la concorrenza tra le fonti di approvvigionamento, ed al fine di evitare che vengano perturbate le correnti di scambio tradizionali, è opportuno prevedere, a favore di questo arcipelago, la fornitura degli stessi prodotti originari del resto della Comunità a condizioni equivalenti, per l'utilizzatore finale, all'esenzione dal prelievo e/o dai dazi doganali per i prodotti originari dei paesi terzi e determinate in base ai prezzi praticati all'esportazione a favore dei paesi terzi; che in taluni casi sarà necessario prevedre un sistema di certificati all'importazione;

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento devono essere stabiliti nell'ambito di bilanci di previsione elaborati periodicamente e rivedibili nel corso dell'esercizio in funzione dei fabbisogni fondamentali del mercato delle isole Canarie e prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali;

considerando che gli effetti economici del regime in questione devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e dar luogo a un ribasso dei prezzi fino allo stadio dell'utilizzatore finale; che è opportuno predisporre le misure adeguate per controllare tale ripercussione;

considerando che, per evitare deviazioni di traffico, i prodotti beneficiari del regime specifico di approvvigionamento non possono essere rispediti verso altre parti dalla Comunità né riesportati verso i paesi terzi; che occorre tuttavia derogare a questo principio per i prodotti trasformati nell'arcipelago che siano tradizionalmente rispediti o riesportati, nei limiti delle correnti di scambio abituali;

considerando che le condizioni peculiari della produzione agricola nelle isole Canarie richiedono speciale attenzione; che, in tale contesto, l'entrata in vigore della politica agricola comune deve essere accompagnata da misure appropriate, sia nei settori dell'allevamento e delle produzioni animali, sia in quelli delle colture vegetali;

considerando che, per contribuire a sviluppare le produzioni connesse con le tradizionali attività zootecniche delle isole Canarie, occorre favorire il miglioramento genetico mediante l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, concedere premi integrativi per l'ingrasso dei bovini maschi, per il mantenimento delle vacche nutrici e per la produzione di carni ovine e caprine, nonché sostenere il consumo di prodotti lattiero-caseari freschi ottenuti sul posto; che, in attesa di uno sviluppo dell'allevamento locale, è opportuno prevedere - in via provvisoria e su base decrescente per non compromettere l'obiettivo summenzionato - l'approvvigionamento di animali maschi destinati all'ingrasso, limitatamente alle necessità del consumo locale, valutate con frequenza periodica;

considerando che, nel settore ortofrutticolo ed in quello delle piante e dei fiori, occorre prendere provvedimenti per incrementare la produzione, aumentare la produttività delle aziende e migliorare la qualità dei prodotti; che sarebbe pure importante favorire la commercializzazione delle produzioni tropicali dell'arcipelago;

considerando che, per contribuire al sostegno della produzione interna al fine di soddisfare le abitudini di consumo dell'arcipelago occorre istituire un aiuto specifico alla coltura della patata, nei limiti delle superfici coltivate a patate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, nonché prevedere, durante un periodo transitorio, una limitazione decrescente delle importazioni di questo prodotto, da applicare durante il periodo sensibile d'immissione sul mercato della produzione locale;

considerando che, per lo stesso scopo sopra indicato, è opportuno, da un lato, rinunciare sia all'applicazione delle misure d'intervento previste dall'organizzazione dei mercati nel settore vitivinicolo, sia all'applicazione del regime di premi all'estirpazione, e d'altro lato, concedere un aiuto per i vigneti destinati alla produzione di vini v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti della regolamentazione comunitaria;

considerando che, per contribuire al mantenimento della produzione cerealicola locale, è opportuno non applicare alle isole Canarie il prelievo di corresponsabilità a carico dei cerealicoltori;

considerando che è inoltre possibile facilitare la commercializzazione dei prodotti specifici di qualità, creando e promuovendo un simbolo grafico;

considerando che, data la situazione zoosanitaria dell'arcipelago, è necessario prevedere la possibilità di derogare temporaneamente ai requisiti della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi(6) ;

considerando che le strutture delle aziende agricole delle isole Canarie soffrono di gravi carenze e di particolari difficoltà; che sarebbe quindi necessario poter derogare alle disposizioni che limitano o vietano la concessione di taluni aiuti di carattere strutturale;

considerando che azioni strutturali di fondamentale importanza per l'agricoltura delle isole Canarie sono finanziate negli ambiti comunitari di sostegno intesi a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni economicamente ritardate (obiettivo n. 1), in applicazione agli articoli 130 A e 130 C del trattato; che la Commissione ha inoltre deciso un'iniziativa comunitaria, denominata REGIS, per lo sviluppo economico delle regioni dell'estrema periferia, iniziativa che, fra l'altro, contempla la diversificazione delle produzioni agricole, la valorizzazione delle produzioni tradizionali e la copertura dei rischi inerenti alle catastrofi naturali;

considerando inoltre che la coltivazione della banana costituisce un'attività essenziale per l'economia delle isole Canarie; che la problematica relativa a tale coltura è attualmente sottoposta ad esame approfondito sul piano comunitario, a seguito del quale verranno adottate le misure del caso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento adotta misure specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie, per quanto riguarda determinati prodotti agricoli.

TITOLO I REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 2

Per i prodotti agricoli essenziali al consumo umano ed alla trasformazione nell'arcipelago, elencati nell'allegato, viene elaborato, per ogni campagna, un bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie. Esso può essere riveduto nel corso della campagna, in funzione dell'andamento del fabbisogno locale. La valutazione delle necessità delle industrie di trasformazione o di condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità può formare oggetto di un bilancio previsionale distinto.

Articolo 3

1. In caso d'importazione diretta nelle isole Canarie dei prodotti originari dei paesi terzi e compresi nel regime specifico di approvvigionamento non viene applicato alcun prelievo o dazio doganale, limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento.

2. Al fine di soddisfare, sul piano qualitativo e quantitativo nonché sotto il profilo dei prezzi, le necessità accertate conformemente all'articolo 2, e provvedendo a preservare la parte degli approvvigionamenti dei prodotti provenienti dalla Comunità, l'approvvigionamento delle isole Canarie...

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