Council Regulation (EEC) No 1999/85 of 16 July 1985 on inward processing relief arrangements

Published date20 July 1985
Subject MatterCommon customs tariff,Harmonisation of customs law: inward processing,Provisions under Article 235 EEC,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 188, 20 July 1985
EUR-Lex - 31985R1999 - IT

Regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985 relativo al regime di perfezionamento attivo

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 20/07/1985 pag. 0001 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 14 pag. 0035
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 14 pag. 0035


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1999/85 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1985

relativo al regime di perfezionamento attivo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43, 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro della divisione internazionale del lavoro, numerose imprese comunitarie utilizzano merci di paesi terzi per ottenere prodotti destinati all'esportazione;

considerando che per porre, in materia di approvvigionamenti, tali imprese allo stesso livello delle imprese dei paesi terzi che producono le stesse merci e per incrementare in tal modo le esportazioni delle imprese comunitarie, è necessario dar loro la possibilità di acquistare i prodotti di base alle stesse condizioni delle imprese dei paesi terzi;

considerando che non è pertanto necessario imporre dazi all'importazione quando i prodotti ottenuti sono esportati allorché sono soddisfatte determinate condizioni economiche, in modo da non pregiudicare gli interessi essenziali dei produttori comunitari; che questo risultato può essere ottenuto non applicando tali dazi al momento dell'inclusione delle merci non comunitarie nel regime di perfezionamento attivo, oppure applicandoli a siffatte merci, con successivo loro rimborso o abbuono quando i prodotti ottenuti sono esportati;

considerando che per raggiungere l'obiettivo perseguito evitando abusi nell'utilizzazione di tale sistema è necessario prevedere un insieme di norme che costituisce il regime di perfezionamento attivo;

considerando che è opportuno consentire alle imprese di concludere il regime in modi diversi dall'esportazione, ivi compresa l'immissione in libera pratica quando le circostanze lo giustifichino;

considerando che il regime di perfezionamento attivo è contemplato, sul piano comunitario, dalla direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo (1), modificata da ultimo dalla direttiva 84/444/CEE (2);

considerando che l'importanza di questo regime nel quadro dell'unione doganale implica una applicazione più uniforme nella Comunità; che è pertanto opportuno prevedere, da un lato, un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, dall'altro, una procedura comunitaria che consenta di adottarne le modalità di applicazione in modo da offrire una maggiore sicurezza giuridica per i privati;

considerando che è opportuno riprendere nel presente regolamento i principi di detta direttiva;

considerando che la direttiva 69/73/CEE riguarda unicamente la non applicazione dei dazi all'importazione; che risulta tuttavia opportuno permettere l'utilizzazione del regime anche quando i prodotti ottenuti nelle operazioni di perfezionamento sono passibili di dazi all'esportazione nonché il ricorso alle procedure che vi sono previste quando le merci importate sono soggette a misure di politica commerciale in caso di immissione in libera pratica;

considerando che è necessario istituire un comitato per organizzare una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Generalità

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa le norme applicabili al regime di perfezionamento attivo.

2. Fatto salvo l'articolo 2, il regime di perfezionamento attivo permette, alle condizioni previste dal presente regolamento, di sottoporre a lavorazione nel territorio doganale della Comunità, per far loro subire una o più operazioni di perfezionamento:

a) merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione;

b) merci immesse in libera pratica con rimborso o abbuono dei relativi dazi all'importazione qualora esse siano riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori.

3. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) merci d'importazione: le merci non comunitarie che hanno formato oggetto delle formalità di assoggettamento al regime di perfezionamento attivo nell'ambito del sistema della sospensione o che hanno formato oggetto delle formalità di immissione in libera pratica in virtù delle disposizioni dell'articolo 24 nell'ambito del sistema del rimborso;

b) merci comunitarie: le merci:

- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;

- provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro;

- ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino, oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino;

c) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle previste alla lettera b).

Fatti salvi gli accordi conclusi con taluni paesi terzi per l'applicazione del regime del transito comunitario, sono altresì considerate non comunitarie le merci che, benché soddisfino le condizioni previste alla lettera b), sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state esportate fuori da tale territorio;

d) merci equivalenti: le merci comunitarie utilizzate al posto delle merci d'importazione per la fabbricazione dei prodotti compensatori;

e) persona:

- una persona fisica,

- una persona giuridica,

- oppure, qualora la regolamentazione in vigore ne preveda la possibilità, un'associazione di persone riconosciute come aventi la capacità giuridica senza avere lo status di persona giuridica;

f) titolare dell'autorizzazione: persona alla quale è stata rilasciata un'autorizzazione di perfezionamento attivo;

g) operatori: le persone che effettuano totalmente o parzialmente operazioni di perfezionamento;

h) operazioni di perfezionamento:

- lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci;

- trasformazione delle merci.

- riparazione delle merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;

- utilizzazione di talune merci, definite secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, che non si ritrovano nei prodotti compensatori ma che consentono o facilitano l'ottenimento di tali prodotti, anche se tali merci scompaiono totalmente o parzialmente nel corso della loro utilizzazione;

i) prodotti compensatori: tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento;

j) merci non lavorate: le merci d'importazione che non hanno subito operazioni di perfezionamento;

k) dazi all'importazione: sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

l) dazi all'esportazione: i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

m) autorità doganale: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane;

n) sistema della sospensione: il regime di perfezionamento attivo nella forma prevista al paragrafo 2, lettera a);

o) sistema del rimborso: il regime di perfezionamento attivo nella forma prevista al paragrafo 2, lettera b);

p) tasso di rendimento: la quantità o la percentuale di prodotti...

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