Council Regulation (EEC) No 1390/81 of 12 May 1981 extending to self-employed persons and members of their families Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community

Published date29 May 1981
Subject Matterseguridad social de los trabajadores migrantes
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 143, 29 May 1981
EUR-Lex - 31981R1390 - IT

Regolamento (CEE) n. 1390/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 29/05/1981 pag. 0001 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0132
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0132


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1390/81 DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 1981

che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 2 , 7 , 51 e 235 ,

vista la proposta della Commissione elaborata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che , per instaurare la libera circolazione dei lavoratori salariati ed eliminare le restrizioni derivanti dall ' esclusiva applicazione delle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale , il Consiglio ha adottato , in base all ' articolo 51 del trattato , il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 196/81 ( 5 ) , che fissa le norme di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori salariati ;

considerando che la libera circolazione delle persone , che è uno dei principi fondamentali della Comunità , non si limita soltanto ai lavoratori salariati , ma che , nell ' ambito del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi , essa concerne anche i lavoratori non salariati ;

considerando che è necessario coordinare i regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori non salariati al fine di conseguire uno degli obiettivi della Comunità ; che il trattato non ha previsto i poteri d ' azione specifici all ' uopo richiesti ;

considerando in merito che , conformemente al trattato , dalla fine del periodo di transizione è vietata qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità per quanto concerne il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi ;

considerando che in materia di sicurezza sociale l ' esclusiva applicazione delle legislazioni nazionali non permette di garantire una adeguata protezione ai lavoratori non salariati che si spostano all ' interno della Comunità ; che , per ottenere una completa libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi , occorre procedere al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori non salariati ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 , benchù applicabile ai lavoratori salariati , già tutela talune categorie di lavoratori non salariati ; che , per motivi di equità , converrebbe applicare , il più largamente possibile , ai lavoratori non salariati le stesse norme previste per i lavoratori salariati ;

considerando che occorre apportare al regolamento ( CEE ) n . 1408/71 gli adattamenti necessari per permettere di applicare le disposizioni in esso contenute ai lavoratori non salariati ed ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità , e ciò nella maggior misura possibile compatibile con la natura delle loro attività professionali e con le caratteristiche dei regimi speciali di sicurezza sociale che li concernono ;

considerando che le modifiche da apportare al dispositivo del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 richiedono la modifica di taluni allegati di tale regolamento ;

considerando che , in particolare , è necessario precisare in un allegato che cosa si debba intendere con i termini « lavoratore salariato » e « lavoratore non salariato » ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 , qualora l ' interessato sia soggetto a un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti , a talune categorie di residenti o all ' insieme della popolazione attiva di uno Stato membro ; che è preferibile raggruppare tali precisazioni nonchù quella relative al termine « familiare » in un allegato specifico ; che occorre prevedere anche due nuovi allegati per menzionare i regimi speciali di lavoratori non salariati esclusi dal campo di applicazione del regolamento e per menzionare i casi in cui una persona è soggetta al tempo stesso alla legislazione di due Stati membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 è modificato come segue :

1 . il titolo è sostituito dal titolo seguente :

« REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1408/71 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1971

relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati nonchù ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità »

2 . nell ' articolo 1

a ) le lettere a ) e b ) sono sostituite dal seguente testo :

« a ) i termini « lavoratore salariato » e « lavoratore non salariato » designano rispettivamente :

i ) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori salariati o non salariati ;

ii ) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento , nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva

- quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore salariato o non salariato , oppure

- in mancanza di tali criteri , quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento precisato nell ' allegato I , nel quadro di un regime organizzato a fovore dei lavoratori salariati o non salariati o di un regime di cui al punto III ) , oppure , in assenza di un simile regime nello Stato membro in questione , quando corrisponda alla definizione di cui all ' allegato I ;

iii ) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro più eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento , nel quadro di un regime di sicurezza sociale organizzato in modo uniforme a beneficio dell ' insieme della popolazione rurale secondo i criteri di cui all ' allegato I ;

iv ) qualsiasi persona coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento , nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro organizzato a favore dei lavoratori salariati o non salariati o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti ,

- qualora eserciti un ' attività salariata o non salariata , oppure

- qualora sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nell ' ambito di un regime organizzato a favore dei lavoratori salariati o non salariati dello stesso Stato membro ;

b ) il termine " lavoratore frontaliero " designa qualsiasi lavoratore salariato o non salariato che esercita una attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove , di massima , ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana ; tuttavia , il lavoratore frontaliero che è distaccato dall ' impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro , conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi , anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza ; »

b ) alla lettera c ) , prima e seconda riga , anzichù « qualsiasi lavoratore » leggi « qualsiasi lavoratore salariato » ;

c ) la lettera f ) è sostituita dal testo seguente :

« f ) il termine " familiare " designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate o , nei casi di cui all ' articolo 22 , paragrafo 1 , lettera a ) , e all ' articolo 31 , della legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa risiede ; tuttavia , se tali legislazione considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore salariato o non salariato , ove la persona in questione sia prevalentemente a carico di quest ' ultimo si considererà soddisfatta tale condizione . Qualora la legislazione di uno Stato membro concernente le prestazioni in natura di malattia o di maternità non permetta di identificare i familiari tra le altre persone alle quali essa si applica , il termine " familiare " è inteso secondo la definizione di cui all ' allegato I » ;

d ) alla lettera g ) , sesta , ottava e nona riga , anzichù « lavoratore deceduto » leggi « deceduto » ;

e ) alla lettera j ) , dopo l ' ultimo comma è inserito il comma seguente :

« Il termine " legislazione " esclude anche le disposizioni previste da regimi speciali per lavoratori non salariati la cui creazione è lasciata all ' iniziativa degli interessati o la cui applicazione è limitata ad una parte circoscritta del territorio dello Stato membro in causa , indipendentemente dal fatto che esse siano state oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le rendono obbligatorie o che ne estendano il campo d '...

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