Council Regulation (EEC) No 2407/92 of 23 July 1992 on licensing of air carriers

Published date24 August 1992
Subject MatterTransport,Freedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 240, 24 August 1992
EUR-Lex - 31992R2407 - IT 31992R2407

Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 24/08/1992 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0116
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0116


REGOLAMENTO (CEE) N. 2407/92 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1992 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che è importante definire, entro il 31 dicembre 1992, una politica dei trasporti aerei per il mercato interno, in conformità del disposto dell'articolo 8 A del trattato;

considerando che il mercato interno consiste in uno spazio senza frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che nell'applicare al settore dei trasporti aerei il principio della libertà di prestare servizi occorre tener conto delle caratteristiche peculiari di tale settore;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sull'accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione della capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea tra Stati membri(4) , il Consiglio ha deciso di adottare norme comuni per l'abilitazione dei vettori aerei, da applicarsi entro e non oltre il 1o luglio 1992;

considerando tuttavia che è necessario concedere agli Stati membri un margine di tempo ragionevole, fino al 1o gennaio 1993, per l'applicazione del presente regolamento;

considerando che è importante definire requisiti non discriminatori quanto alla sede e al controllo di un'impresa candidata all'abilitazione;

considerando che per garantire un servizio sicuro e adeguato occorre assicurare che i vettori aerei operino sempre su solide basi economiche e a un elevato livello di sicurezza;

considerando che, ai fini della tutela degli utenti e delle altre parti interessate, è importante garantire che i vettori aerei siano sufficientemente assicurati agli effetti dei rischi di responsabilità civile;

considerando che, nell'ambito del mercato interno, i vettori aerei dovrebbero poter utilizzare aeromobili di proprietà di soggetti di qualsiasi Stato membro della Comunità fatte salve le responsabilità dello Stato membro che rilascia la licenza per quanto riguarda l'idoneità tecnica del vettore aereo;

considerando che si dovrebbero anche poter noleggiare aeromobili immatricolati fuori della Comunità per breve termine o in circostanze eccezionali, purché le norme di sicurezza siano equivalenti a quelle applicabili nella Comunità;

considerando che le procedure per il rilascio delle licenze ai vettori aerei dovrebbero essere trasparenti e non discriminatorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento riguarda i requisiti per il rilascio e il mantenimento da parte degli Stati membri delle licenze d'esercizio relative ai vettori aerei stabiliti nella Comunità.

2. Il trasporto aereo di passeggeri, posta e/o merci effettuato mediante aeromobili non motorizzati e/o aeromobili motorizzati ultraleggeri, nonché i voli locali che non comportano il trasporto tra aeroporti diversi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. A tali operazioni si applicano le disposizioni legislative nazionali relative alle licenze d'esercizio, se esistono, e le disposizioni comunitarie e nazionali relative al certificato di operatore aereo (COA).

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) impresa, qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza fini di lucro, o qualsiasi organismo ufficiale, dotato di personalità giuridica propria o meno;

b) vettore aereo, un'impresa di trasporto aereo munita di licenza d'esercizio valida;

c) licenza d'esercizio, un'abilitazione, rilasciata dallo Stato membro responsabile a un'impresa, che consente di effettuare a titolo oneroso trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, secondo le modalità indicate nell'abilitazione stessa;

d) certificato di operatore aereo (COA), un documento rilasciato a un'impresa o a un gruppo di imprese dalle autorità competenti degli Stati membri in cui si dichiari che l'operatore ha la capacità professionale e l'organizzazione necessarie ad assicurare l'esercizio dei suoi aeromobili per le attività aeronautiche specificate nel documento stesso in condizioni di sicurezza;

e) piano economico, una descrizione dettagliata delle attività commerciali che il vettore aereo intende svolgere nel periodo in questione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo del mercato e gli investimenti da effettuare, comprese le implicazioni economiche e finanziarie di tali attività;

f) conti di gestione, un'esposizione dettagliata delle entrate e dei costi per il periodo in questione, comprendente una scomposizione in attività legate al trasporto aereo e altre attività, nonché in elementi pecuniari e non pecuniari;

g) controllo effettivo, un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente, e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa, per mezzo, segnatamente:

a) del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un'impresa;

b) dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un'impresa oppure conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa.

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 5 gli Stati membri non rilasciano né mantengono in vigore le licenze d'esercizio nei casi in cui non siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento.

2. Un'impresa che soddisfa le prescrizioni del presente regolamento ha il diritto al rilascio della licenza d'esercizio. La licenza non conferisce di per sé il diritto d'accesso a rotte o mercati...

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