Council Regulation (EEC) No 1971/89 of 19 June 1989 amending article 1 of Regulation (EEC) No 3180/78 amending the value of the unit of account used by the European Monetary Cooperation Fund

Coming into Force20 June 1989
End of Effective Date03 January 1995
Celex Number31989R1971
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1989/1971/oj
Published date04 July 1989
Date19 June 1989
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 189, 4 July 1989
EUR-Lex - 31989R1971 - IT

REGOLAMENTO (CEE) N. 1971/89 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1989 che modifica l' articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3180/78 relativo alla modifica del valore dell' unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria -

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 04/07/1989 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0059
edizione speciale svedese/ capitolo 10 tomo 1 pag. 0059


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1971/89 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1989

che modifica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3180/78 relativo alla modifica del valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3180/78, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato monetario,

visto il parere del consiglio di amministrazione del Fondo europeo di cooperazione monetaria,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3180/78 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (2), definisce all'articolo 1 l'ecu come una somma di importi di monete degli Stati membri;

considerando che la risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978 sulla creazione del sistema monetario europeo precisa, al paragrafo 2.3, che i pesi delle monete che entrano nella composizione dell'ecu saranno riesaminati e, se del caso, riveduti entro sei mesi dall'entrata in vigore del sistema ed in seguito ogni cinque anni, o su richiesta, se il peso di una moneta ha subito variazioni del 25 % ;

considerando che il riesame effettuato ha evidenziato l'opportunità di una revisione;

considerando che, conformemente al paragrafo 2.3 di detta risoluzione, la revisione deve essere effettuata tenendo conto dei criteri economici di base e non deve modificare, di per sé, il valore esterno dell'ecu;

considerando che la dichiarazione comune relativa all'inclusione della peseta e dell'escudo nell'ecu, allegata al trattato di adesione della Spagna e del Portogallo (3), precisa che le decisioni di inclusione della peseta e dell'escudo devono tener conto della necessità di garantire uno sviluppo stabile delle funzioni e degli usi dell'ecu e che l'una e l'altra di queste decisioni potrebbero intervenire, a richiesta del nuovo Stato membro interessato e previa consultazione del Comitato...

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