Council Regulation (EEC) No 479/92 of 25 February 1992 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia)
Coming into Force | 01 March 1992 |
End of Effective Date | 14 April 2009 |
Celex Number | 31992R0479 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1992/479/oj |
Published date | 29 February 1992 |
Date | 25 February 1992 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 55, 29 February 1992 |
Regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi»)
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 29/02/1992 pag. 0003 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 2 pag. 0008
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 2 pag. 0008
REGOLAMENTO (CEE) N. 479/92 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1992 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (« consorzi »)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, l'articolo 85, paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile alle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3;
considerando che, in conformità dell'articolo 87, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 debbono essere emanate mediante regolamento; che, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), detto regolamento deve determinare le modalità d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e nel contempo semplificare per quanto possibile il controllo amministrativo; che, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera d), il regolamento deve definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia;
considerando che il settore del trasporto marittimo di linea è un settore a forte intensità di capitale; che il sistema di trasporto per containers ha intensificato la necessità di cooperazione e di razionalizzazione; che la marina mercantile degli Stati membri deve riuscire a realizzare le economie di scala necessarie per sostenere la concorrenza sul mercato mondiale dei trasporti marittimi di linea;
considerando che gli accordi di servizi in comune stipulati tra le compagnie di trasporto marittimo di linea allo scopo di razionalizzare le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali (denominati negli ambienti marittimi con il termine di « consorzi ») possono contribuire...
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