Council Regulation (EEC) No 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community
Coming into Force | 06 May 1994,09 February 1993 |
End of Effective Date | 11 July 2007 |
Celex Number | 31993R0259 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1993/259/oj |
Published date | 06 February 1993 |
Date | 01 February 1993 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 30, 6 February 1993 |
Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1ºfebbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio
Gazzetta ufficiale n. L 030 del 06/02/1993 pag. 0001 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0043
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0043
REGOLAMENTO (CEE) N. 259/93 DEL CONSIGLIO del 1o febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la Comunità ha sottoscritto la Convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;
considerando che disposizioni in materia di rifiuti figurano nell'articolo 39 della Convenzione ACP-CEE del 15 dicembre 1989;
considerando che la Comunità ha approvato la decisione del Consiglio dell'OCSE, del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di ricupero;
considerando, alla luce di quanto precede, che la direttiva 84/631/CEE (4), che organizza la sorveglianza e il controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, dev'essere sostituita da un regolamento;
considerando che la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro rientrano nelle competenze nazionali; che i sistemi nazionali di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro devono tuttavia rispettare criteri minimi in modo da assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;
considerando che è importante organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti in modo da tener conto della necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;
considerando che la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (5), prevede all'articolo 5, paragrafo 1 che una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, che dovrà essere creata dagli Stati membri con misure appropriate, se necessario o opportuno di concerto con altri Stati membri, debba consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti; che l'articolo 7 della suddetta direttiva prevede l'elaborazione, se del caso in collaborazione con gli altri Stati membri interessati, di piani per la gestione dei rifiuti da notificare alla Commissione e stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti e che tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri;
considerando che è necessario applicare procedure diverse a seconda del tipo di rifiuti e della loro destinazione, nonché della loro spedizione a scopo di smaltimento o di ricupero;
considerando che le spedizioni di rifiuti devono essere soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti e dello smaltimento o del ricupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e dell'ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione;
considerando che gli Stati membri dovrebbero poter attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale in conformità della direttiva 75/442/CEE, prendendo, nel rispetto del trattato, disposizioni per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento o sollevare sistematicamente obiezioni nei loro confronti, tranne nel caso di rifiuti pericolosi prodotti nello Stato membro di spedizione in quantitativi così limitati da rendere antieconomico prevedere nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in tale Stato; che il problema specifico dello smaltimento di tali quantitativi limitati richiede la cooperazione degli Stati membri in questione e l'enventuale ricorso ad una procedura comunitaria;
considerando che le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi dev'essere vietata per proteggere l'ambiente di tali paesi; che deroghe devono essere applicabili alle esportazioni verso paesi dell'EFTA che sono anche parti della convenzione di Basilea;
considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere soggette a condizioni che assicurino una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti;
considerando che gli accordi relativi alle esportazioni di rifiuti destinati al ricupero con paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere riesaminati periodicamente dalla Commissione che a seguito di tale esame propone, se del caso, di riconsiderare le condizioni di tali esportazioni, con possibilità di introdurre un divieto;
considerando che le spedizioni di rifiuti destinati al ricupero compresi nell'elenco verde della decisione dell'OCSE sono generalmente escluse dalle procedure di controllo del presente regolamento in quanto tali rifiuti, se adeguatamente ricuperati nel paese di destinazione, non dovrebbero presentare rischi per l'ambiente; che sono necessarie alcune deroghe a tale esclusione conformemente alla legislazione comunitaria e alla decisione dell'OCSE; che sono necessarie deroghe anche per rintracciare più facilmente tali spedizioni all'interno della Comunità e per tener conto di casi eccezionali; che tali rifiuti devono essere soggetti alla direttiva 75/442/CEE;
considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero compresi nell'elenco verde dell'OCSE verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere soggette a consultazioni della Commissione con il paese di destinazione; che da tali consultazioni può risultare opportuno che la Commissione presenti proposte al Consiglio;
considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero verso paesi che non sono parti della Convenzione di Basilea devono essere soggette ad accordi specifici tra tali paesi e la Comunità; che gli Stati membri devono in casi eccezionali poter concludere posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento accordi bilaterali per l'importazione di rifiuti specifici prima che la Comunità abbia concluso tali accordi, nel caso di rifiuti destinati al ricupero, per evitare un'interruzione del trattamento dei rifiuti e, nel caso di rifiuti destinati allo smaltimento, qualora il paese di spedizione non abbia né possa ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto;
considerando che occorre stabilire l'obbligo di riprendere, smaltire o ricuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti, qualora la spedizione non possa essere eseguita conformemente alle clausole previste dal documento di accompagnamento o dal contratto;
considerando che la persona il cui comportamento sia all'origine di un traffico illecito deve riprendere e/o smaltire o ricuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti e che, quando tale persona non vi provveda, le stesse autorità competenti del paese di spedizione o di destinazione devono all'occorrenza intervenire;
considerando che è importante creare un sistema di garanzie finanziarie o garanzie equivalenti;
considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni utili per l'attuazione del presente regolamento;
considerando che i documenti previsti dal presente regolamento devono essere messi a punto, e gli allegati devono essere adeguati secondo una procedura comuni-taria,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, comprese le acque reflue e i residui, purché questi formino oggetto di un atto internazionale vincolante specifico;
b) le spedizioni dei rifiuti dell'aviazione civile;
c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa (6);
d) le spedizioni di residui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra normativa pertinente;
e) le spedizioni di rifiuti in entrata nel territorio della Comunità in conformità dei requisiti di cui al protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico.
3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto...
To continue reading
Request your trial