Council Regulation (EEC) No 1576/89 of 29 May 1989 laying down general rules on the definition, description and presentation of spirit drinks

Celex Number31989R1576
Coming into Force15 December 1989,15 June 1989
End of Effective Date19 May 2008
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1989/1576/oj
Published date12 June 1989
Date29 May 1989
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 160, 12 June 1989
EUR-Lex - 31989R1576 - IT 31989R1576

Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 12/06/1989 pag. 0001 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0124
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0124


REGOLAMENTO (CEE) N. 1576/89 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che attualmente nessuna disposizione comunitaria specifica contempla le bevande spiritose, in particolare per quanto riguarda la definizione di tali prodotti e le norme relative alla loro designazione e presentazione; che, tenuto conto dell'importanza economica dei prodotti in causa, occorre adottare in questo settore disposizioni intese a facilitare il funzionamento del mercato comune;

considerando che le bevande spiritose rappresentano un importante sbocco per l'agricoltura comunitaria; che ciò è in gran parte dovuto alla rinomanza che i prodotti in causa hanno conquistato nella Comunità e sul mercato mondiale; che tale rinomanza è connessa al livello qualitativo dei prodotti tradizionali; che è quindi opportuno, per conservare questo sbocco, mantenere elevato il livello qualitativo dei prodotti; che il mezzo migliore per conseguire tale obiettivo consiste nel definire i prodotti tenendo conto degli usi tradizionali che sono alla base della loro rinomanza; che è inoltre opportuno riservare l'impiego delle denominazioni così definite a prodotti il cui livello qualitativo corrisponda a quello dei prodotti tradizionali, per evitare che le denominazioni stesse vengano sminuite di valore;

considerando che la normativa comunitaria deve riservare a determinati territori, tra i quali possono figurare in via eccezionale certi paesi, l'impiego di denominazioni di natura geografica ad essi relative, sempreché le fasi di fabbricazione del prodotto finito durante le quali quest'ultimo acquista il suo carattere e le sue qualità definitive si siano svolte nella zona geografica in causa; che quindi, riconoscendo ai produttori interessati diritti esclusivi, la normativa comunitaria salvaguarderà il carattere di indicazioni di provenienza delle denominazioni in questione e impedirà che queste divengano di uso comune e conseguentemente denominazioni generiche; che le denominazioni di cui trattasi garantiscono inoltre l'informazione del consumatore circa la provenienza di un prodotto caratterizzato dalle materie prime impiegate o dai particolari procedimenti di elaborazione;

considerando che il metodo normalmente e abitualmente seguito per informare il consumatore consiste nel riportare sull'etichetta un certo numero di diciture; che in materia di etichettatura alle bevande spiritose si applicano le norme generali stabilite dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (4), modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE (5); che, tenuto conto della natura dei prodotti in causa, è opportuno, ai fini di una migliore informazione del consumatore, adottare le disposizioni complementari specifiche a tali norme generali, in particolare incorporando, nella definizione del prodotto, nozioni relative all'invecchiamento ed al titolo alcolometrico minimo per l'immissione al consumo umano;

considerando che, se la direttiva 79/112/CEE rende obbligatorie talune diciture nell'etichettatura, essa è peraltro relativamente imprecisa per quanto concerne il luogo di fabbricazione; che tale nozione, nel settore delle bevande in questione, ha un'importanza del tutto particolare a motivo dell'associazione che spesso il consumatore instaura tra la bevanda in questione e il suo luogo di fabbricazione; che l'assenza di tale indicazione in questo settore rischia di dare al consumatore l'impressione di una falsa origine; che è opportuno, stando così le cose, evitare tale rischio rendendo

obbligatoria in taluni casi l'indicazione del luogo di fabbricazione sull'etichetta;

considerando che è inoltre opportuno stabilire, in alcuni casi, norme supplementari; che, in particolare, in caso di impiego di alcole etilico, è opportuno imporre l'impiego esclusivo di alcole etilico di origine agricola, conformemente alla prassi già seguita nella Comunità, per continuare a garantire uno sbocco consistente ai prodotti agricoli di base;

considerando che la direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (1), e la direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (2), modificate da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, definiscono le caratteristiche delle acque che possono essere impiegate per l'alimentazione; che è opportuno far riferimento a tali definizioni;

considerando che la direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (3), definisce vari termini che possono essere impiegati in caso di aromatizzazione; che, nel presente regolamento, è opportuno impiegare la stessa terminologia;

considerando che conviene adottare disposizioni specifiche di designazione e di presentazione per le bevande spiritose importate, tenendo conto degli impegni della Comunità nelle sue relazioni con i paesi terzi;

considerando che per tutelare la rinomanza dei prodotti comunitari sul mercato mondiale conviene estendere, salvo disposizioni contrarie, le stesse regole ai prodotti esportati, tenuto conto delle abitudini e prassi tradizionali;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme e simultanea delle misure proposte, è opportuno disciplinare la materia mediante regolamento;

considerando che, per semplificare e accelerare la procedura, è opportuno affidare alla Commissione l'adozione delle misure tecniche di applicazione; che, a tal fine, è opportuno prevedere procedure appropriate che assicurino una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un comitato di applicazione;

considerando che, per facilitare il passaggio al regime istituito dal presente regolamento, occorre adottare misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per bevanda spiritosa il liquido alcolico:

- destinato al consumo umano,

- avente caratteristiche organolettiche particolari e, ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato III, punto 1, un titolo alcolometrico minimo di 15 % vol, e

- ottenuto:

- sia direttamente mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturali e/o mediante macerazione di sostanze vegetali e/o aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti elencati al paragrafo 3, lettera a- e/o di altri prodotti agricoli nell'alcole etilico di origine agricola e/o in distillati di origine agricola e/o acquaviti, quali definiti nel presente regolamento,

- sia mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con:

- una o più altre bevande spiritose,

- alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o acquavite,

- una o più bevande alcoliche,

- una o più bevande.

Non sono tuttavia considerate bevande spiritose le bevande dei codici NC 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 e 2207.

3. Definizioni preliminari.

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a)

edulcorazione:

l'operazione che consiste nell'impiegare, per la preparazione delle bevande spiritose, uno o più dei seguenti prodotti;

zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo di zucchero invertito, mosto di uve concentrato rettificato, mosto di uve concentrato, mosto di uve fresche, zucchero bruciato, miele, sciroppo di carruba, nonché altre sostanze glucidiche naturali aventi effetto analogo a quello dei prodotti sopra elencati.

Per zucchero bruciato si intende il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altro additivo chimico;

b)

miscela:

l'operazione che consiste nel miscelare due o più bevande diverse per farne una nuova bevanda;

c)

aggiunta di alcole:

l'operazione che consiste nell'aggiungere alcole etilico di origine agricola ad una bevanda spiritosa;

d)

assemblaggio:

l'operazione che consiste nel miscelare due o più bevande spiritose appartenenti alla stessa categoria, che differiscono tra loro solo per sfumature di composizione che dipendono da uno o più dei seguenti fattori:

- metodi di elaborazione,

- apparecchiature di distillazione impiegate,

- durata di maturazione o di invecchiamento,

- zona geografica di produzione.

La bevanda spiritosa ottenuta appartiene alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima del loro assemblaggio;

e)

maturazione o invecchiamento:

l'operazione che consiste nel lasciare sviluppare naturalmente in appropriati recipienti alcune reazioni che...

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