Council Regulation (EEC) No 3880/91 of 17 December 1991 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in the north-east Atlantic
| Coming into Force | 01 January 1992 |
| End of Effective Date | 19 April 2009 |
| ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3880/oj |
| Published date | 31 December 1991 |
| Date | 17 December 1991 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 365, 31 December 1991 |
Regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1991 pag. 0001 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 4 pag. 0028
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 4 pag. 0028
REGOLAMENTO (CEE) N. 3880/91 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1991 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del comitato del programma statistico,
considerando che la gestione delle risorse ittiche della Comunità richiede statistiche accurate e tempestive sulle catture effettuate dalle navi degli Stati membri che pescano nell'Atlantico nord-orientale;
considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, approvata con la decisione 81/608/CEE (3), istituisce la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale ed impone alla Comunità di trasmettere alla commissione summenzionata tutti i dati statistici disponibili da essa richiesti;
considerando che la consulenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, ai sensi dell'accordo di cooperazione stipulato tra il suddetto Consiglio e la Comunità (4), sarà resa più efficace dalla disponibilità di statistiche sulle attività dei pescherecci della Comunità;
considerando che la convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, approvata con la decisione 83/414/CEE (5), istituisce la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico ed impone alla Comunità di trasmettere a detta commissione qualsiasi informazione statistica da essa richiesta;
considerando che la convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale, approvata con la decisione 82/886/CEE (6), istituisce l'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale ed impone alla Comunità di trasmettere a detta organizzazione i dati statistici da essa richiesti;
considerando che sono necessarie ulteriori definizioni e descrizioni da utilizzare nelle statistiche della pesca e nella gestione delle zone di pesca nell'Atlantico nord-orientale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni Stato membro trasmette all'Istituto statistico delle Comunità europee, in prosieguo denominato «Eurostat» dati sulle catture nominali annuali effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale.
I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici, a prescindere dalla loro forma, sbarcati o trasbordati in mare, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o usato come esca. Sono esclusi i dati relativi all'acquacoltura. I dati sono rilevati in equivalente di peso vivi di tali sbarchi o trasbordi con arrotondamento alla tonnellata più vicina.
Articolo 2
1. I dati da trasmettere si riferiscono alle catture nominali di ognuna delle specie di cui all'allegato I in ognuna delle regioni statistiche di pesca elencate nell'allegato II e definite nell'allegato III.
2. I dati per ogni anno civile vanno trasmessi entro sei mesi dalla fine dell'anno in questione. Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture nel periodo annuale considerato. I dati relativi a specie di minor importanza in uno Stato membro non devono necessariamente essere identificati individualmente nella trasmissione, ma possono essere riuniti in un'unica voce, purché il peso dei prodotti registrati in tal modo non superi il 10 % del peso dell'insieme delle catture totali in quello Stato membro in quel mese.
3. Gli elenchi delle specie e delle regioni statistiche di pesca, nonché la descrizione di queste ultime ed il livello autorizzato di aggregazione dei dati possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 5.
Articolo 3
Salve le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, uno Stato membro è autorizzato ad utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe eccessive procedure amministrative. I particolari delle procedure di campionamento e della proporzione dei dati totali derivati da tali tecniche sono precisati dallo Stato membro nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 4
Gli Stati membri adempiono agli obblighi versi la Commissione imposti agli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato figura all'allegato IV.
Previo accordo di Eurostat, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso.
Articolo 5
Nei casi di applicazione della procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria (in prosieguo denominato «comitato») è adito dal presidente, sia di propria iniziativa, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Articolo 6
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono a Eurostat una relazione particolareggiata sui metodo con cui vengono desunti i dati sulle catture nonché circa la rappresentatività e l'affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, Eurostat elabora un riepilogo di tali relazioni.
2. Gli Stati membri informano Eurostat sulle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla loro introduzione.
3. Qualora le relazioni sui metodi di cui al paragrafo 1 dimostrassero che uno Stato membro non è in grado di conformarsi immediatamente alle disposizioni del presente regolamento e che è necessario apportare modifiche alle tecniche e ai metodi dell'indagine, in collaborazione con lo Stato membro interessato, Eurostat può stabilire un periodo transitorio non superiore a due anni durante il quale sarà completato il programma previsto dal presente regolamento.
4. Le relazioni sui metodi, il regime transitorio, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento sono esaminate una volta all'anno in seno al competente gruppo di lavoro del comitato di statistica agraria.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1991.
Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN
(1) GU n. C 230 del 4. 9. 1991, pag. 1.
(2) GU n. C 280 del 28. 10. 1991, pag. 174.
(3) GU n. L 227 del 12. 8. 1981, pag. 21.
(4) GU n. L 149 del 10. 6. 1987, pag. 14.
(5) GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 4.
(6) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 24.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE SPECIE RILEVATE NELLE STATISTICHE COMMERCIALI SULLE CATTURE PER L'ATLANTICO NORD-ORIENTALE
Gli Stati membri devono rilevare le catture nominali delle specie contraddistinte, nell'elenco che segue, da un asterisco (*). La rilevazione delle catture nominali delle rimanenti specie è facoltativa per quanto riguarda l'individuazione delle singole specie. Tuttavia, allorquando non sono trasmessi i dati per singole specie, questi vanno inclusi in categorie di aggregazione. Gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere dati per specie non figuranti nell'elenco purché queste siano chiaramente individuate.
Nota: «n.d.a.» è l'abbreviazione di: «non denominato/i altrove».
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO II
ZONE STATISTICHE DI PESCA DELL'ATLANTICO NORD-ORIENTALE PER LE QUALI VANNO TRASMESSI DATI
>SPAZIO PER TABELLA>
Nota:
1. Le zone statistiche di pesca contrassegnate con «CIEM» sono state identificate e definite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.
2. Le zone statistiche di pesca contrassegnate con «BAL» sono state identificate e definite dall'IBSFC (Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico).
3. I dati dovranno essere quanto più dettagliati possibile. Si dovrà far ricorso alla classificazione in zone «ignote» o aggregate solo in assenza di dati particolareggiati.
Zone statistiche di pesca dell'Atlantico nord-orientale
>RIFERIMENTO A UN FILM>
ALLEGATO III
DELIMITAZIONE CIEM DELLE SOTTOZONE E DIVISIONI IMPIEGATE PER LE STATISTICHE E I REGOLAMENTI DI PESCA NELL'ATLANTICO NORD-ORIENTALE
AREA STATISTICA CIEM (ATLANTICO NORD-ORIENTALE)
Le acque dell'oceano Atlantico e del mare glaciale Artico, nonché dei relativi mari delimitati da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 40°00&(BLK0)prime...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations