Council Regulation (EEC) No 3760/92 of 20 December 1992 establishing a Community system for fisheries and aquaculture

Coming into Force01 January 1993
End of Effective Date31 December 2002
Celex Number31992R3760
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1992/3760/oj
Published date31 December 1992
Date20 December 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 389, 31 December 1992
EUR-Lex - 31992R3760 - IT 31992R3760

Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura

Gazzetta ufficiale n. L 389 del 31/12/1992 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 4 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 4 pag. 0154


REGOLAMENTO (CEE) N. 3760/92 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1992 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, il regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito dal regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (4), si è dimostrato uno strumento valido; che tuttavia alcune riserve in acque comunitarie e non comunitarie hanno continuato a declinare e che pertanto è necessario migliorare ed estendere le attuali misure di conservazione;

considerando che si deve mirare a uno sfruttamento razionale e responsabile di tutte le risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura, riconoscendo l'interesse del settore della pesca a uno sviluppo durevole e a buone condizioni socio-economiche nonché l'interesse dei consumatori, tenendo conto dei vincoli biologici e del rispetto dell'ecosistema marino;

considerando che è d'uopo gestire le attività di pesca in modo da stabilire un equilibrio tra le risorse disponibili e accessibili e i relativi parametri suscettibili d'influire sulla mortalità dovuta alla pesca, operando caso per caso,

considerando che per uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse occorre migliorare la selettività dei metodi e degli attrezzi da pesca, mirando a un'utilizzazione ottimale delle potenzialità biologiche e ad una limitazione dei rigetti in mare;

considerando che, fatti salvi i regimi comunitari specifici di licenze, l'istituzione di un regime generale comunitario di licenze amministrative di pesca relative alla nave, rilasciate e gestite dagli Stati membri, può contribuire a migliorare la regolamentazione dello sfruttamento e la trasparenza;

considerando che sono opportune disposizioni speciali per la pesca costiera; che a tal fine, in deroga al regolamento (CEE) n. 101/76, del Consiglio del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (5), gli Stati membri devono essere autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 2002, gli attuali limiti di accesso alle acque sotto la loro sovranità o giurisdizione, situate al di sotto di un limite massimo di 12 miglia marine, a partire dalle loro linee di base quali esistevano al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 170/83 e per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, al momento della loro adesione;

considerando che occorre prorogare fino al 31 dicembre 2002 anche la disciplina vigente che stabilisce le norme di accesso per le navi da pesca degli altri Stati membri che operano tradizionalmente nelle acque situate al di sotto di detto limite di 12 miglia;

considerando che anteriormente a tale data il Consiglio dovrà decidere disposizioni coerenti con queste restrizioni e discipline;

considerando che è opportuno mantenere le disposizioni specifiche relativamente allo sforzo di pesca in una regione sensibile;

considerando che è necessario, ai fini di una conservazione efficace, limitare i tassi di sfruttamento per alcune risorse e fissarli su base annuale o/e, se del caso, pluriennale e/o plurispecie; che queste decisioni hanno effetti considerevoli e importanti sullo sviluppo economico e sociale delle regioni degli Stati membri in cui la pesca è un'industria importante e che pertanto dette decisioni dovrebbero essere prese dal Consiglio su proposta della Commissione;

considerando che per i tipi di risorse per i quali si devono limitare i tassi di sfruttamento, è necessario suddividere fra gli Stati membri le possibilità di pesca comunitarie, sotto forma di disponibilità di pesca assegnate in contingenti e eventualmente in termini di sforzo di pesca;

considerando che la conservazione e la gestione delle risorse deve contribuire a una maggiore stabilità delle attività di pesca e deve essere valutata sulla base di una ripartizione di riferimento che riflette gli orientamenti adottati dal Consiglio;

considerando inoltre che la stabilità, vista la situazione biologica temporanea delle risorse, deve salvaguardare le particolari esigenze delle regioni in cui le popolazioni locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976, segnatamente all'allegato VII;

considerando che, pertanto, il concetto di relativa stabilità perseguita deve essere inteso in tal senso;

considerando che le possibilità di pesca comunitarie mai sfruttate in precedenza, andrebbero assegnate tenendo conto degli interessi di tutti gli Stati membri;

considerando che il settore della pesca comunitaria deve essere ristrutturato allo scopo di conformarlo alle risorse disponibili ed accessibili e che si deve tener conto delle caratteristiche di ogni tipo di pesca nonché delle sue eventuali conseguenze economiche e sociali; che gli orientamenti per la ristrutturazione dell'industria comunitaria della pesca debbono essere stabiliti a livello comunitario;

considerando che, per assicurare l'appropriata realizzazione della politica comune della pesca, si deve costituire un sistema comunitario di controllo valido per l'intero settore, tenendo conto del principio di proporzionalità;

considerando che si dovranno prendere disposizioni per l'adozione di misure d'emergenza in caso di seri sconvolgimenti suscettibili di compromettere gli obiettivi della conservazione delle risorse;

considerando che, per assicurare l'utilizzazione di dati tecnico-scientifici ed economici i quali consentano di valutare la situazione delle zone di pesca nonché la loro prevedibile evoluzione, occorre istituire...

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