Council Regulation (EEC) No 3950/92, of 28 December 1992, establishing an additional levy in the milk and milk products sector
Celex Number | 31992R3950 |
Coming into Force | 03 January 1993,01 April 1993 |
End of Effective Date | 31 March 2004 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3950/oj |
Published date | 31 December 1992 |
Date | 28 December 1992 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 405, 31 December 1992 |
Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 405 del 31/12/1992 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0159
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0159
REGOLAMENTO (CEE) N. 3950/92 DEL CONSIGLIO del 28 dicembre 1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che il regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), ha introdotto in detto settore, a decorrere dal 2 aprile 1984, un regime di prelievo supplementare; che tale regime, istituito per il periodo di nove anni che si concluderà il 31 marzo 1993, è volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali; che esso resta necessario per il futuro per il conseguimento di un migliore equilibrio del mercato; che è pertanto opportuno prevederne l'applicazione per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1o aprile 1993;
considerando che, per far tesoro dell'esperienza acquisita e per rispettare esigenze di semplicità e chiarezza atte a garantire la certezza giuridica dei produttori e degli altri operatori economici interessati, è opportuno fissare in un regolamento autonomo le norme fondamentali del regime prorogato, snellendo ed uniformando la pertinente normativa, ed abrogare, da un lato, il regolamento (CEE) n. 2074/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), adottato a titolo conservativo dal Consiglio e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), fatto salvo il rispetto degli obblighi contratti e degli impegni assunti ai sensi di detto regolamento;
considerando che dev'essere mantenuto il metodo adottato nel 1984, consistente nell'imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolto o venduto direttamente eccedenti un limite di garanzia; che tale limite di garanzia è determinato, per ciascuno Stato membro, mediante la fissazione di un quantitativo globale garantito, che non può essere superato dalla somma dei quantitativi individualmente attribuiti per le consegne e per le vendite dirette; che i quantitativi sono fissati per i prossimi sette periodi a decorrere dal 1o aprile 1993 e che la loro determinazione deve tener conto dei vari elementi del regime precedente;
considerando in particolare che sin dall'inizio è stata creata una riserva comunitaria per tener conto delle difficoltà che possono incontrare alcuni Stati membri per quanto attiene all'attuazione di un regime di controllo della produzione lattiera; che detta riserva è stata più volte aumentata per soddisfare esigenze specifiche di taluni Stati membri nonché di taluni produttori; che è opportuno trarne le debite conseguenze, integrando nei quantitativi globali garantiti le diverse parti della riserva comunitaria e sopprimendo quindi quest'ultima;
considerando che il Consiglio ha deciso, nell'ambito della riforma della politica agricola comune, di prendere una decisione definitiva sul livello dei quantitativi globali applicabili nel corso del primo dei due periodi di dodici mesi, in particolare sulla scorta di una relazione sulla situazione del mercato che la Commissione presenterà prima di ciascuno di questi periodi;
considerando che il superamento di uno o l'altro dei quantitativi globali garantiti per lo Stato membro comporta il pagamento del prelievo da parte dei produttori che hanno contribuito al superamento; che il prelievo deve essere fissato ad un livello corrispondente al 115 % del prezzo indicativo del latte sia per le consegne che per le vendite dirette; che in effetti non appare più giustificato differenziare le percentuali in quanto i produttori sono in una situazione comparabile per quanto riguarda il calcolo del prelievo;
considerando che, allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, occorre prevedere la perequazione dei superamenti su tutti i quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo all'interno del territorio dello Stato membro; che, per quanto riguarda le consegne, che costituiscono la quasi totalità dei quantitativi commercializzati, la necessità di garantire la piena efficacia del prelievo in tutta la Comunità giustifica, in linea di principio, il mantenimento della possibilità per gli Stati membri di scegliere tra due modalità di perequazione dei superamenti dei quantitativi di riferimento individuali, tenuto conto della diversità delle strutture di produzione e di raccolta lattiere; che, a tale proposito, occorre autorizzare gli Stati membri a non riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, a livello nazionale o tra gli acquirenti, e a destinare l'importo riscosso che supera il prelievo dovuto al finanziamento di programmi nazionali di ristrutturazione e/o a restituirlo ai produttori facenti parte di talune categorie o che si trovano in una situazione eccezionale;
considerando che per evitare, come avvenuto in passato, lunghi...
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