Council Regulation (EEC) No 516/77 of 14 March 1977 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables
Celex Number | 31977R0516 |
Coming into Force | 01 April 1977 |
End of Effective Date | 01 March 1986 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1977/516/oj |
Published date | 21 March 1977 |
Date | 14 March 1977 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 73, 21 March 1977 |
Regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 21/03/1977 pag. 0001 - 0019
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0226
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0046
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0046
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relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
considerando che le disposizioni fondamentali relative all ' organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione ; che i testi modificativi , dato il loro numero , la loro complessità e il fatto che sono pubblicati in diverse Gazzette ufficiali sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ed ogni normativa ; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione :
considerando che l ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli implica l ' instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere della Comunità diretto a stabilizzare il mercato comunitario , evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati al l ' interno della Comunità ; che , in tale contesto , è opportuno prevedere che negli scambi con i paesi terzi siano vietate le restrizioni quantitativi e le misure di effetto equivalente ;
considerando che per quanto riguarda lo zucchero , il glucosio e lo sciroppo di glucosio , queste materie prime hanno una notevole incidenza diretta sul pertanto necessario armonizzare il regime degli scambi di questi ultimi prodotti con quelli ultimi prodotti con quelli previsti per lo zucchero e i cereali ;
considerando che , per i suddetti motivi , è opportuno disporre che all ' elemento « zucchero » dei prodotti trasformati venga applicato un prelievo in condizioni analoghe a quelle stabilite dal regolamento ( CEE ) n . 3330/74 del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3138/76 ( 3 ) ; che è opportuno applicare lo stesso onere all ' importazione per gli elementi glucosio e sciroppo di glucosio che , incorporati nel prodotti trasformati in questione , si sostituiscono allo zucchero ;
considerando che il metodo di calcolo seguito comporta frequenti modifiche del prelievo in causa ; che tuttavia , tenuto conto del carattere speciale dei prodotti trasformati , è necessario disporre che , per detti prodotti , il prelievo venga fissato soltanto una volta per trimestre ;
considerando che si devono adottare misure speciali qualora manche uno degli elementi di calcolo necessari per la fissazione del prelievo ;
considerando che al medesimo fine è pure necessario prevedere , per alcuni prodotti particolarmente sensibili , l creazione di un sistema di titoli d ' importazione o di un regime di prezzi minimi che gli importatori s ' impegnino a rispettare che , per il corretto funzionamento di tali regimi , è d ' uopo disporre che il rilascio del titoli d ' importazione sia abbinato alla costituzione sia di una cauzione che garantisca l ' impegno ad importare durante il periodo di validità dei titoli stessi , sia di una cauzione supplementare che garantisca l ' osservanza del prezzo minimo da parte degli importatori ; che è necessario prevedere la possibilità di istituire un sistema di prezzi « plancher » ;
considerando che è parimenti opportuno prevedere , per gli zuccheri diversi contenuti nei prodotti trasformati , una restituzione all ' esportazione verso i paesi terzi , allo scopo di coprire la differenza tra i prezzi zuccheri praticati all ' esterno e all ' interno della Comunità ;
considerando che , per rendere possibile l ' accesso dei prodotti trasformati senza aggiunta di zucchero ai mercati dei paesi terzi , si devono concedere restituzione all ' esportazione ; che , per i prodotti con aggiunta di zucchero , occorre limitare questa restituzione generale ai soli casi nei quali la restituzione prevista per gli zuccheri diversi contenuti nei prodotti non fosse sufficiente per consentire l ' esportazione ;
considerando che , nell ' interesse della stabilità delle transazioni commerciali , occorre prevedere che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere la fissazione anticipata dell ' importo di prelievi e dell restituzioni ; che ai fini di un ' efficiente amministrazione , è opportuno istituire titoli di fissazione anticipata e prevedere che tali titoli nonchù i certificati d ' importazione siano accompagnati da una cauzione a garanzia dell 'impegno d ' importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo ;
considerando che , a complemento del sistema suindicato è opportuno prevedere , nella misura necessaria al suo corretto funzionamento , la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e , se la situazione del mercato lo richiede , il divieto totale o parziale di tale ricorso ; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dall ' industria di trasformazione della Comunità per l ' esportazione non siano svantaggiati da un regime di perfezionamento attivo , che inciterebbe tale industria ed accordare la preferenza all ' importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi ;
considerando che il meccanismo dei prezzi e prelievi comuni può , in circostanze eccezionali , presentare delle disfunzioni ; che , allo scopo di non lasciare , in tali casi , il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che possono derivarne , occorre far si che la Comunità possa adottare rapidamente le misure che si rivelino necessarie ;
considerando che , l ' attuazione di un mercato unico sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti ; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ;
considerando che , per facilitare l ' attuazione delle disposizioni previste , è opportuno istituire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato di gestione ;
considerando che l ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli deve tener conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato ;
considerando che le spese che risultano agli Stati membri dagli obblighi derivanti dall ' applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità , conformemente al disposto degli articoli 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 5 ) ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L 'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli si applica ai prodotti seguenti :
Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *
ex 07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati , escluse le olive *
ex 07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze , atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato , escluse le olive * ex 07.04 * Ortaggi e piante mangerecce disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati , escluse le patate disidratate mediante essiccazione artificiale e al calore , non atte al consumo umano , ed escluse le olive *
08.10 * Frutta , anche cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri *
08.11 * Frutta temporaneamente conservate ( ad esempio , mediante gas solforoso o immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ) , ma inadatte al consumo in tale stato * 08.12 * Frutta secche ( escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05 incluso ) *
08.13 * Scorze di agrumi e di meloni , fresche , congelate , presentate immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , oppure secche *
ex 13.03 B * Sostanze pectiche e pectinati *
20.01 * Ortaggi , piante mangerecce e frutta , preparati o conservati nell ' aceto o nel l ' acido acetico , con o senza sale , spezie , mostarda o zucchero *
20.02 * Ortaggi o piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico *
20.03 * Frutta congelate , con aggiunta di zuccheri *
20.04 * Frutta , scorze di frutta , piante e parti di piante cotte negli zuccheri o candite ( sgocciolate , ghiacciate , cristallizzate ) *
20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zucchero
20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole *
ex 20.07 * Succhi di frutta ( esclusi i succhi e i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri *
ex 20.07 * Succhi d ' uva ( compresi i mosti d ' uva ) senza...
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