Council Regulation (EU) 2016/2230 of 12 December 2016 amending Council Regulation (EC) No 1183/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo

Published date12 December 2016
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 336 I, 12 December 2016
LI2016336IT.01000101.xml
12.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea LI 336/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/2230 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2016

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016 che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (2) attua la decisione 2010/788/PESC (3) e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni.
(2) La decisione (PESC) 2016/2231 stabilisce i criteri per gli elenchi autonomi dell'Unione.
(3) Occorre pertanto un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2016/2231, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005.
(5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'elenco dell'allegato I o dell'allegato I bis, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o all'allegato I bis.»;
2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 ter 1. L'allegato I bis comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio per uno dei seguenti motivi:
a) ostacolano la ricerca di una soluzione consensuale e pacifica per le elezioni nella RDC, in particolare mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, o compromettono lo stato di diritto;
b) pianificano, dirigono o compiono atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nell'RDC;
c) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b).
2. L'allegato I bis comprende i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone o entità ivi menzionate. 3. L'allegato I bis riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate. Per le persone fisiche, dette informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»;
3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato I bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali oppure
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; nonché
se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro quattro giorni lavorativi dalla notifica. 2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:
a) se l'autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I, lo Stato membro interessato abbia notificato tale accertamento al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvato; e
b) se l'autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.
3. Per una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni
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