Council Regulation (EU) 2016/1710 of 27 September 2016 amending Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism

Published date27 September 2016
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 259 I, 27 September 2016
LI2016259IT.01000101.xml
27.9.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea LI 259/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/1710 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC (1)

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2) attua la posizione comune 2001/931/PESC (3).
(2) Il 27 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1711 che modifica la posizione comune 2001/931/PESC. La decisione (PESC) 2016/1711 sospende l'applicazione dell'obbligo di congelare le attività delle «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia») e il divieto di mettere a loro disposizione capitali e risorse economiche.
(3) È necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2580/2001.
(5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 è così modificato:

All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospese per quanto riguarda le «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — “FARC” (“Forze armate rivoluzionarie della Colombia”).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1) Decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio, del 27 settembre 2016, che modifica la...

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