Council Regulation (EU) 2016/1710 of 27 September 2016 amending Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism
Published date | 27 September 2016 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 259 I, 27 September 2016 |
27.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | LI 259/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1710 DEL CONSIGLIO
del 27 settembre 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC (1)
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2) attua la posizione comune 2001/931/PESC (3). |
(2) | Il 27 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1711 che modifica la posizione comune 2001/931/PESC. La decisione (PESC) 2016/1711 sospende l'applicazione dell'obbligo di congelare le attività delle «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia») e il divieto di mettere a loro disposizione capitali e risorse economiche. |
(3) | È necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2580/2001. |
(5) | Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 è così modificato:
All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospese per quanto riguarda le «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — “FARC” (“Forze armate rivoluzionarie della Colombia”).».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio, del 27 settembre 2016, che modifica la...
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