Council Regulation (EU) 2018/1541 of 2 October 2018 amending Regulations (EU) No 904/2010 and (EU) 2017/2454 as regards measures to strengthen administrative cooperation in the field of value added tax

Published date16 October 2018
Subject MatterTaxation,Value added tax,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 259, 16 October 2018
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16.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 259/1

REGOLAMENTO (UE) 2018/1541 DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2018

che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Il sistema attuale per l'imposizione degli scambi tra Stati membri è basato su un regime transitorio introdotto nel 1993, che è divenuto obsoleto e vulnerabile alle frodi nel contesto di un sistema estremamente complesso di imposta sul valore aggiunto (IVA). Nell'ottobre 2017 la Commissione ha presentato una proposta legislativa che definisce i principi di un sistema definitivo dell'IVA per gli scambi transfrontalieri tra imprese tra Stati membri e che si baserebbe sull'imposizione delle forniture transfrontaliere nello Stato membro di destinazione. Considerato il fatto che l'attuazione completa del sistema definitivo dell'IVA per gli scambi intraunionali potrebbe richiedere diversi anni, sono necessarie misure a breve termine per combattere la frode transfrontaliera in materia di IVA in modo più efficace e tempestivo. Anche il miglioramento e la semplificazione degli strumenti di cooperazione amministrativa, in particolare Eurofisc, sono di importanza fondamentale nella lotta contro la frode in materia di IVA in generale e per rafforzare la fiducia tra le autorità fiscali prima dell'introduzione del regime definitivo dell'IVA.
(2) L'esecuzione di un'indagine amministrativa è spesso necessaria per combattere le frodi in materia di IVA, in particolare quando il soggetto passivo non è stabilito negli Stati membri in cui l'imposta è dovuta. Per assicurare la corretta applicazione dell'IVA ed evitare la duplicazione del lavoro e un onere amministrativo per le autorità fiscali e le imprese, quando almeno due Stati membri ritengono che sia necessaria un'indagine amministrativa sugli importi dichiarati da un soggetto passivo non stabilito sul loro territorio ma ivi tassabile, lo Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo dovrebbe intraprendere l'indagine, a meno che non sia in grado di fornire le informazioni richieste. Gli Stati membri richiedenti dovrebbero essere pronti ad aiutare lo Stato membro di stabilimento partecipando attivamente all'indagine. Poiché i funzionari degli Stati membri richiedenti potrebbero avere una migliore conoscenza dei fatti e delle circostanze del caso e qualora lo Stato membro interpellato non abbia richiesto la partecipazione di funzionari degli Stati membri richiedenti, questi ultimi dovrebbero poter essere presenti durante l'indagine amministrativa nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa nazionale dello Stato membro interpellato per tale presenza. In tale occasione, i funzionari degli Stati membri richiedenti dovrebbero avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dello Stato membro interpellato per il tramite di questi ultimi. Qualora la legislazione dello Stato membro interpellato preveda che la presenza sia subordinata a tali condizioni, si dovrebbe presumere che lo Stato membro interpellato intraprenda le azioni necessarie a soddisfarle. In ogni caso, i funzionari degli Stati membri richiedenti dovrebbero, qualora lo ritengano necessario, avere la possibilità di essere presenti per consultazione sull'indagine nello Stato membro interpellato con i funzionari di detto Stato dopo averli informati. Tale consultazione potrebbe essere finalizzata a scambiare opinioni e informazioni sull'andamento dell'indagine e a proporre e discutere eventuali azioni.
(3) La trasmissione di informazioni senza una preventiva richiesta alle autorità competenti degli altri Stati membri in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (3) dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile. È pertanto necessario consentire alle autorità competenti di trasmettere informazioni attraverso mezzi diversi dai formulari tipo qualora esse ritengano che altri mezzi sicuri siano più opportuni e convengano di utilizzarli o qualora le informazioni siano state ricevute da un paese terzo.
(4) L'esenzione dall'IVA per le importazioni di beni prevista dall'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (4) («regimi doganali 42 e 63») è spesso usata in modo improprio e i beni sono deviati al mercato nero senza che l'IVA sia stata pagata. È pertanto essenziale che i funzionari doganali, al momento di controllare se i requisiti per l'applicazione dell'esenzione sono soddisfatti, abbiano accesso al registro dei numeri di identificazione IVA e agli elenchi riepilogativi. Inoltre, le informazioni raccolte dalle autorità doganali nell'ambito di tale regime dovrebbero essere messe a disposizione anche delle autorità competenti dello Stato membro in cui dovrebbe avere luogo il successivo acquisto intracomunitario.
(5) Al fine di contrastare le frodi derivanti dal doppio regime dell'IVA applicabile alle auto, è opportuno che i funzionari di collegamento di Eurofisc possano avere accesso ai dati di immatricolazione dei veicoli in maniera automatizzata. Ciò permetterebbe loro di identificare rapidamente gli autori delle operazioni fraudolente e il luogo della frode. Tale accesso dovrebbe avvenire tramite l'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), il cui uso è obbligatorio per gli Stati membri in virtù delle decisioni 2008/615/GAI (5) e 2008/616/GAI (6) del Consiglio, per quanto riguarda i dati di immatricolazione dei veicoli.
(6) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative all'accesso automatizzato alle informazioni raccolte dalle autorità doganali e ai dati di immatricolazione dei veicoli. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
(7) Al fine di assicurare un controllo efficace ed efficiente sull'IVA nelle operazioni transfrontaliere, il regolamento (UE) n. 904/2010 prevede la presenza di funzionari negli uffici amministrativi e durante le indagini amministrative negli altri Stati membri. Allo scopo di rafforzare la capacità delle autorità fiscali di controllare le forniture transfrontaliere, dovrebbero svolgersi congiuntamente indagini amministrative che permettano ai funzionari di due o più Stati membri di formare un unico gruppo e di partecipare attivamente a un'indagine amministrativa svolta congiuntamente.
(8) Per contrastare le frodi transfrontaliere più gravi è necessario chiarire e rafforzare la governance, i compiti e il funzionamento di Eurofisc. I funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero avere la possibilità di accedere, scambiare, trattare e analizzare tutte le informazioni necessarie in modo rapido e di coordinare eventuali azioni di follow-up. Tale coordinamento non implica tuttavia il diritto di richiedere indagini specifiche allo Stato membro partecipante. È inoltre necessario rafforzare la lotta contro la frode in materia di IVA a livello dell'Unione, in particolare consentendo ai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc di richiedere informazioni mirate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto («Europol») e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF»). Pertanto, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc, per ricevere in cambio informazioni pertinenti detenute da Europol e dall'OLAF, dovrebbero poter inviare a Europol e all'OLAF tutte le informazioni necessarie.
(9) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative a Eurofisc. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
(10) L'organizzazione della trasmissione delle richieste di rimborso dell'IVA, a norma dell'articolo 5 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio (8), offre l'opportunità di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità competenti quando si tratta di recuperare i debiti fiscali non pagati nello Stato membro di stabilimento.
(11) Gli Stati membri possono inoltre comunicare all'OLAF informazioni pertinenti nei casi in cui lo ritengano opportuno. In tal modo l'OLAF potrebbe adempiere al proprio mandato di svolgere indagini amministrative sulle frodi, sulla corruzione e su altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione e di fornire assistenza agli Stati membri allo scopo di coordinare la loro azione per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro le frodi.
(12) La Commissione può avere accesso alle informazioni comunicate o raccolte in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010 soltanto nella misura in cui ciò è necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi elettronici da essa ospitati e utilizzati dagli Stati membri ai fini del presente regolamento.
(13) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) si applica al trattamento dei dati personali ai fini del regolamento (UE) n. 904/2010. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) si applica
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