Council Regulation (EU) 2022/879 of 3 June 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

Published date03 June 2022
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 153, 3 June 2022
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3.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153/53

REGOLAMENTO (UE) 2022/879 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).
(2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3).
(3) Il 3 giugno 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/884, che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive in diversi settori.
(4) La decisione (PESC) 2022/884 estende ad altri tre enti creditizi russi il divieto di prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria.
(5) La decisione (PESC) 2022/884 amplia anche l'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia, a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
(6) È considerato opportuno ampliare l'elenco dei componenti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza.
(7) La decisione (PESC) 2022/884 proroga la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell'Unione degli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa.
(8) Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.
(9) Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.
(10) Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.
(11) Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.
(12) È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione per decidere, mediante atti di esecuzione e previo esame dei fatti pertinenti, se le misure restrittive debbano diventare applicabili, alla data specificata nel presente regolamento, nei confronti di una o più entità elencate nell'allegato VI del presente regolamento.
(13) Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, tali misure non impediscono agli organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.
(14) La decisione (PESC) 2022/884 impone il divieto di pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dagli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa colpiti dalla sospensione della licenza di trasmissione.
(15) La decisione (PESC) 2022/884 impone divieti relativi all'acquisto, all'importazione o al trasferimento negli Stati membri, per via diretta o indiretta, di petrolio greggio e di taluni prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, e relativi all’assicurazione e alla riassicurazione del trasporto marittimo di tali merci verso paesi terzi. Sono previsti periodi transitori adeguati.
(16) Tenuto conto della situazione geografica di vari Stati membri, che genera una dipendenza specifica dal petrolio greggio importato mediante oleodotto dalla Russia, senza valide forniture alternative nel breve periodo, è opportuno che temporaneamente, finché il Consiglio non decida altrimenti, i divieti all'importazione di petrolio greggio dalla Russia non si applichino alle importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia in tali Stati membri. Tali Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per ottenere forniture alternative in modo da garantire che le importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia siano soggette quanto prima a tali divieti.
(17) È necessario vietare il trasferimento, il trasporto o la rivendita successivi di petrolio greggio proveniente dalla Russia fornito a uno Stato membro mediante oleodotto ad altri Stati membri o a paesi terzi, nonché vietare, dopo un periodo transitorio di otto mesi, il trasferimento, il trasporto o la rivendita successivi ad altri Stati membri di prodotti petroliferi ottenuti da tale petrolio greggio. Data la specifica dipendenza della Cechia da tali prodotti petroliferi, dovrebbe esserle concesso un ulteriore periodo di dieci mesi affinché possa ottenere forniture alternative.
(18) Data la specifica esposizione geografica della Bulgaria, dovrebbe essere prevista per un periodo limitato una deroga speciale al divieto di importazioni di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi. Data la specifica situazione della Croazia legata alla necessità di garantire una fornitura regolare di gasolio sottovuoto per il funzionamento della sua raffineria, l’autorità nazionale competente dovrebbe avere la possibilità di acquistare, importare o trasferire gasolio sottovuoto russo per un periodo specifico a determinate condizioni.
(19) Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, dovrebbe essere consentita l'importazione di petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale, fino alla ripresa della fornitura mediante oleodotto o fino a quando il Consiglio non decida che il divieto di importazione di petrolio greggio fornito mediante oleodotto si applica nei confronti di tale Stato membro.
(20) In caso di improvvisa interruzione delle forniture di petrolio, mediante oleodotto o per via marittima, è opportuno che gli Stati membri agiscano in uno spirito di solidarietà e cooperazione regionale, coinvolgendo sia le autorità pubbliche che le imprese energetiche, in stretto coordinamento nell'ambito del gruppo di coordinamento del petrolio, in vista di eventuali immissioni di scorte petrolifere, comprese le scorte petrolifere di sicurezza, e di altre misure, tra cui la fornitura della miscela appropriata, come previsto nei rispettivi piani di emergenza nazionali o concordato a norma della direttiva 2009/119/CE. Questo impegno di solidarietà e cooperazione è particolarmente importante in considerazione dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e di una possibile interruzione delle forniture di petrolio greggio russo nella regione, in particolare per quanto riguarda gli oleodotti o i porti del Mar Nero. La Commissione monitorerà i mercati e la sicurezza dell'approvvigionamento, riferirà periodicamente al Consiglio e, se del caso, presenterà proposte per
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