Council Regulation (EU) No 1215/2011 of 24 November 2011 amending Regulation (EC) No 131/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Sudan

Published date25 November 2011
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 310, 25 November 2011
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25.11.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 310/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2011 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC (1), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 30 maggio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/411/PESC (2) concernente misure restrittive nei confronti del Sudan.
(2) Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC. La decisione 2011/423/PESC ha modificato la portata delle misure restrittive imposte dall’abrogata posizione comune 2005/411/PESC.
(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 131/2004 (3).
(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della pubblicazione per garantire l’efficacia della misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:
2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Sono vietati:
a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan o in Sud Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan o in Sud Sudan;
b) il finanziamento o la prestazione
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