Council Regulation (EU) No 1257/2010 of 20 December 2010 extending the temporary derogation measures from Regulation No 1 of 15 April 1958 determining the languages to be used by the European Economic Community and Regulation No 1 of 15 April 1958 determining the languages to be used by the European Atomic Energy Community introduced by Regulation (EC) No 920/2005

Published date29 December 2010
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 343, 29 December 2010
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29.12.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343/5

REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

che proroga le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 342,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti (1) ha conferito alla lingua irlandese lo status di lingua ufficiale e di lingua di lavoro delle istituzioni dell’Unione.
(2) Il regolamento (CE) n. 920/2005 prevede che, per motivi pratici e in via transitoria, le istituzioni dell’Unione non siano vincolate dall’obbligo di redigere e tradurre tutti gli atti, incluse le sentenze della Corte di giustizia, in irlandese, eccettuati i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Spetta al Consiglio decidere, entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 920/2005 e successivamente ad intervalli quinquennali, se revocare tale deroga.
(3) Le istituzioni dell’Unione continueranno ad adottare iniziative volte a migliorare l’accesso dei cittadini alle informazioni in irlandese sulle attività dell’Unione. Permangono, tuttavia, difficoltà nell’assunzione di un numero sufficiente di traduttori, giuristi-linguisti, interpreti e assistenti di lingua irlandese. È pertanto opportuno prorogare per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1o gennaio 2012, la deroga di cui all’articolo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 920/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La deroga di cui all’articolo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 920/2005, è prorogata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente articolo non si applica ai regolamenti adottati...

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