Council Regulation (EU) No 518/2013 of 13 May 2013 adapting Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Published date | 10 June 2013 |
Subject Matter | Plant health legislation,Accession |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 158, 10 June 2013 |
10.6.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 158/72 |
REGOLAMENTO (UE) N. 518/2013 DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adatta il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in ragione dell'adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in tale atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
(2) | Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
(3) | In vista dell'adesione della Croazia all'Unione, è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (1), che definisce zone cui appartengono gli Stati membri aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali (anche climatiche) comparabili, in particolare al fine di agevolare l'esame delle domande e il rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari nell'Unione e il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni. La Croazia dovrebbe essere aggiunta nell'elenco degli Stati membri che appartengono alla zona Sud, poiché le condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali in Croazia sono paragonabili a quelle in Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo. |
(4) | È opportuno pertanto modificare |
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