Regolamento (UE) n . 967/2012 del Consiglio del 9 ottobre 2012 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi

Published date20 October 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 290, 20 October 2012

2012R0967 — IT — 20.10.2012 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (UE) N. 967/2012 DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2012 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi (GU L 290 dell'20.10.2012, pag. 1)


Rettificato da:

►C1Rettifica, GU L 321, 7.11.2014, pag. 12 (967/2012)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 967/2012 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2006/112/CE prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2015 tutti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi elettronici siano tassati nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito o ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente («Stato membro di consumo»), a prescindere dal luogo di stabilimento del soggetto passivo che presta tali servizi.
(2) Per facilitare l’adempimento degli obblighi fiscali nei casi in cui tali servizi siano forniti a persone non soggetti passivi è stato introdotto un regime speciale per i soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui i servizi sono prestati («regime UE»). L’altro regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità («regime non UE») attualmente in vigore è stato esteso in modo da comprendere tutti i suddetti servizi. Questo consentirà ai soggetti passivi non stabiliti di designare uno Stato membro di identificazione come punto unico di contatto elettronico per l’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e per le dichiarazioni IVA.
(3) Un soggetto passivo stabilito in più Stati membri può, in virtù del regime UE, designare uno degli Stati membri interessati come lo Stato membro di identificazione, a meno che la sede della sua attività economica si trovi nella Comunità. In tal caso lo Stato membro di identificazione è quello in cui il soggetto passivo ha la sede della sua attività economica.
(4) Al fine di evitare oneri eccessivi a carico dei soggetti passivi che si avvalgono del regime UE, è opportuno chiarire in che modo può essere cambiato lo Stato membro di identificazione qualora il soggetto passivo trasferisca la sua stabile organizzazione o la sede della propria attività economica secondo modalità tali da rendere necessario un cambiamento dello Stato membro di identificazione affinché il soggetto passivo possa continuare ad avvalersi di tale regime.
(5) I servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici prestati negli Stati membri in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione non rientrano in nessuno dei regimi speciali. È opportuno chiarire che tali prestazioni dovrebbero essere dichiarate direttamente allo Stato membro interessato.
(6) Poiché entrambi i regimi speciali sono facoltativi, un soggetto passivo non stabilito può decidere in qualsiasi momento di cessare di avvalersene. Occorre precisare da quando decorrono gli effetti di tali decisioni.
(7) Tuttavia, per evitare oneri inutili per le autorità fiscali è opportuno che a un soggetto passivo che decida di non avvalersi più di uno dei regimi speciali sia negato per un certo periodo un nuovo accesso a tale regime.
(8) Per tenere aggiornati i dati di registrazione contenuti nella propria banca dati, lo Stato membro di identificazione si basa sulle informazioni ricevute dal soggetto passivo. Al fine di garantire l’aggiornamento tempestivo delle banche dati è necessario stabilire un termine entro il quale il soggetto passivo che si avvale dei regimi speciali dovrebbe comunicare le informazioni pertinenti concernenti la cessazione o la variazione di attività e le modifiche delle informazioni pertinenti già fornite.
(9) Occorre attribuire un numero di identificazione IVA al soggetto passivo non stabilito che desideri avvalersi di un regime speciale. Per impedire che i soggetti passivi già identificati ai fini dell’IVA utilizzino involontariamente tali regimi in modo retroattivo è necessario chiarire a partire da quale momento dovrebbero applicarsi i regimi speciali.
(10) Per evitare dubbi su quale Stato membro abbia la competenza è opportuno specificare lo Stato membro che può escludere un soggetto passivo da un regime speciale. Dovrebbero altresì essere specificate le circostanze nelle quali detto Stato membro deve prendere la sua decisione sull’esclusione, come anche il termine a partire dal quale decorrono gli effetti di detta decisione.
(11) È opportuno precisare il concetto di cessazione delle attività di un soggetto passivo non stabilito che può beneficiare di uno dei regimi speciali, come anche il concetto di inosservanza persistente da parte di un soggetto passivo non stabilito.
(12) Per promuovere il rispetto delle norme ed evitare oneri inutili per le autorità fiscali è opportuno che a un soggetto passivo che sia escluso da uno dei regimi speciali a causa di inosservanza persistente sia negato per un certo periodo l’accesso ai regimi speciali.
(13) È opportuno precisare che, se un soggetto passivo cessa di avvalersi di uno dei regimi speciali, è escluso da uno di essi o cambia lo Stato membro di identificazione, deve adempiere a tutti gli obblighi tributari concernenti i periodi a cui la dichiarazione si riferisce anteriori a detta cessazione, esclusione o cambiamento presso lo Stato membro che, prima di detta cessazione, esclusione o cambiamento, era lo Stato membro di identificazione.
(14) È opportuno considerare separatamente ciascun periodo a cui la dichiarazione si riferisce in modo da facilitare il controllo da parte degli Stati membri di consumo e le modifiche dovrebbero essere apportate unicamente alla dichiarazione IVA interessata.
(15) Per motivi di controllo è opportuno che i soggetti passivi non stabiliti presentino le dichiarazioni IVA agli Stati membri di identificazione anche se nel periodo a cui la dichiarazione si riferisce non sono stati prestati servizi. È opportuno altresì precisare che va indicato l’importo esatto dell’IVA, senza arrotondare per eccesso o per difetto.
(16) In relazione alle modifiche delle dichiarazioni IVA occorre stabilire un termine entro il quale le dichiarazioni possano essere presentate per via elettronica allo Stato membro di identificazione. È opportuno che gli Stati membri di consumo siano in ogni caso in grado di accettare le informazioni pertinenti provenienti direttamente dal soggetto passivo, o di chiedere direttamente allo stesso tali informazioni, e di procedere agli accertamenti IVA conformemente alle proprie norme nazionali.
(17) Se lo Stato membro di identificazione non ha l’euro come propria valuta, i soggetti passivi non stabiliti dovrebbero essere vincolati alla decisione di detto Stato membro relativa alla valuta che dovrebbe essere utilizzata in tutte le dichiarazioni IVA nell’ambito dei regimi speciali.
(18) Fatte salve le norme nazionali degli Stati membri di consumo in materia di compensazione dei pagamenti in eccesso e al solo scopo di garantire un’amministrazione efficiente dei regimi speciali da parte dello Stato membro di identificazione e di evitare oneri amministrativi eccessivi a carico di tale Stato membro e degli Stati membri di consumo, è opportuno provvedere a che i soggetti passivi non possano imputare a più di una dichiarazione gli importi dell’IVA pagati, sin dall’inizio o in successivi adeguamenti.
(19) In caso di mancato pagamento, pagamento in difetto o pagamento in eccesso effettuato da soggetti passivi non stabiliti e con riguardo a interessi, sanzioni e altri oneri accessori, è importante specificare i rispettivi obblighi dello Stato membro di identificazione e degli Stati membri di consumo in modo da facilitare la riscossione dell’IVA e assicurare che l’importo esatto sia versato per i servizi prestati nell’ambito dei regimi speciali.
(20) La documentazione conservata dai soggetti passivi non stabiliti deve essere sufficientemente dettagliata per consentire alle autorità fiscali degli Stati membri di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA. È opportuno pertanto precisare quali informazioni minime devono essere contenute in tale documentazione.
(21) Per facilitare l’attuazione dei regimi speciali e consentire che i servizi forniti a decorrere dal 1o gennaio 2015 siano contemplati da tali regimi dovrebbe essere possibile per i soggetti passivi non stabiliti comunicare, a decorrere dal 1o ottobre 2014, i rispettivi dati di registrazione allo Stato membro da essi designato quale Stato membro di identificazione.
(22) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Nel regolamento di esecuzione (UE) n....

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