CU and ND v Procura della Repubblica Tribunale di Napoli and Others.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62022CJ0112
ECLIECLI:EU:C:2024:636
Date29 July 2024
Docket NumberC-112/22,C-223/22
CourtCourt of Justice (European Union)

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

29 luglio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) – Parità di trattamento – Misure riguardanti le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale – Requisito relativo alla residenza per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo – Discriminazione indiretta»

Nelle cause riunite C‑112/22 e C‑223/22,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Napoli (Italia), con ordinanze del 16 febbraio 2022 e del 22 marzo 2022, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 17 febbraio 2022 e il 29 marzo 2022, nei procedimenti penali a carico di

CU (C‑112/22),

ND (C‑223/22),

altre parti nel procedimento:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (C‑112/22 e C‑223/22),

Ministero dell’Economia e delle Finanze (C‑112/22 e C‑223/22),

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (C‑223/22),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, F. Biltgen e N. Piçarra, presidenti di sezione, S. Rodin, P.G. Xuereb, I. Jarukaitis (relatore), N. Wahl, I. Ziemele e J. Passer, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 ottobre 2023,

considerate le osservazioni presentate:

– per CU e ND, da M. Costantino, avvocata;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino e P. Gentili, avvocati dello Stato;

– per la Commissione europea, da A. Katsimerou, B.-R. Killmann e P.A. Messina, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 18 e 45 TFUE, dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), degli articoli 30 e 31 della Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961 nell’ambito del Consiglio d’Europa e riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996 (in prosieguo: la «Carta sociale europea»), dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1), nonché dell’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di procedimenti penali promossi, nella causa C‑112/22, a carico di CU e, nella causa C‑223/22, a carico di ND, per false dichiarazioni relative ai requisiti di accesso al «reddito di cittadinanza».

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2003/109

3 I considerando da 2 a 4, 6 e 12 della direttiva 2003/109 così recitano:

«(2) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’Unione europea.

(3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella [Carta].

(4) L’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato.

(...)

(6) La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.

(...)

(12) Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali [alle] pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva».


4 Ai sensi dell’articolo 2, lettere a) e b), di tale direttiva, rubricato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) “cittadino di paese terzo”, chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1 del trattato;

b) “soggiornante di lungo periodo”, il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo di cui agli articoli da 4 a 7».

5 L’articolo 4 di detta direttiva, rubricato «Durata del soggiorno», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda».

6 L’articolo 5 della direttiva 2003/109 prevede le condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo. Conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), di tale articolo, gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico, da un lato, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, e, dall’altro, di un’assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato. Il paragrafo 2 di detto articolo 5 dispone che gli Stati membri possono esigere altresì che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale.

7 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino del paese terzo interessato deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna una domanda corredata della documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

8 L’articolo 11 della medesima direttiva, rubricato «Parità di trattamento», ai paragrafi 1, 2 e 4 prevede quanto segue:

«1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:

(...)

d) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;

(...)

2. Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio.

(...)

4. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali».

Regolamento n. 492/2011

9 Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 492/2011, facente parte della sezione 2, intitolata «Esercizio dell’impiego e parità di trattamento», del capo I, recante il titolo «L’impiego, la parità di trattamento e la famiglia dei lavoratori», di tale regolamento:

«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

(...)».

Direttiva 2011/95

10 L’articolo 29 della direttiva 2011/95, rubricato «Assistenza sociale», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di protezione internazionale ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione».

Diritto italiano

11 L’articolo 1 del decreto‑legge del 28 gennaio 2019, n. 4 – Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (GURI n. 23 del 28 gennaio 2019), convertito dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 (GURI n. 75 del 29 marzo 2019) (in prosieguo: il «decreto‑legge n. 4/2019»), al comma 1 così dispone:

«È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza (...) quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a...

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