Custodia y visita de menores en el espacio judicial europeo

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Custodia y visita de menores en el espacio judicial europeo. Rosario Espinosa Calabuig. Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2007, pp. 319

Il volume di Rosario Espinosa Calabuig esamina le problematiche poste dall’esercizio della potestà genitoriale sui minori nelle situazioni di carattere internazionale, tanto in ambito comunitario quanto nelle fattispecie che presentano contatti con Paesi terzi. Con riferimento al primo contesto, il volume esamina ampiamente la disciplina contenuta nel regolamento (CE) n. 2201/2003, c.d. “Bruxelles II-bis”, il quale, come è noto, ha sostituito il precedente regolamento (CE) n. 1347/2000 (c.d. “Bruxelles II”), introducendo una disciplina uniforme relativamente alla competenza giurisdizionale e al riconoscimento delle decisioni tanto in materia matrimoniale, quanto in materia di potestà genitoriale.

Relativamente a quest’ultima materia, l’autrice analizza dettagliatamente sia i presupposti dell’applicazione della disciplina comunitaria, sia i criteri di competenza giurisdizionale da essa previsti. Con riferimento al primo profilo, sottolinea le particolari difficoltà poste dal coordinamento tra discipline nazionali che presentano un marcata differenziazione, la quale ha giustificato il ritardo nel raggiungimento di soluzioni condivise a livello comunitario. Al tempo stesso, la disciplina contenuta nel regolamento 2201/2003 deve potersi affiancare e coesistere con quella contenuta nelle convenzioni internazionali in precedenza stipulate dai Paesi membri in materia di protezione dei minori, profilo che forma oggetto di un’articolata disciplina nelle disposizioni finali del regolamento.

Le difficoltà insite nell’adozione di una disciplina uniforme a livello comunitario si riflettono, come rilevato dall’autrice, nella stessa nozione di “responsabilità genitoriale” che il regolamento adotta nell’art. 2. Tale definizione, che fa riferimento ai diritti e ai doveri che incombono ad una persona fisica o giuridica per effetto di una decisione giudiziaria, di una disposizione di legge o di un accordo relativamente alla persona o ai beni di un minore, ivi inclusi, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita, appare costituire il frutto di una scelta in qualche misura di compromesso tra le due contrapposte esigenze di trovare una formula riassuntiva che ricomprenda in termini ampi i diversi diritti ed obblighi suscettibili di venire in considerazione nella materia e di rispettare,Page 678 al tempo stesso, le molteplici differenze esistenti nella disciplina legislativa di tali questioni negli Stati membri. In concreto, la definizione accolta nell’art. 2 non si discosta in misura significativa da quella contenuta nell’art. 1, par. 2, della Convenzione dell’Aja del 1996 relativa alla protezione di minori, la quale reca, nondimeno, alcune ulteriori specificazioni, con riferimento anche ad ogni altro analogo rapporto d’autorità concernente...

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